Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10328-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4453/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/10/2021 R.G.N. 3635/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 10328/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 19.10.2021 n. 4453, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti sulla base di una pregressa decisione passata in giudicato, nel senso che la medesima Corte territoriale aveva condannato l’Inps al pagamento di parte delle somme portate dal decreto, nel resto già versate, oltre interessi legali, con compensazione delle spese del grado.
La Corte compensava le spese del doppio grado ‘considerati l’evolversi della vicenda, le ragioni della decisione, la circostanza che il pagamento della prima tranche è avvenuto coevamente al deposito del ricorso di primo grado ‘ .
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a
reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (Cass. n. 32061/22).
Nella specie, anche se il gravame di NOME è stato accolto, per la parte del credito che era stato dichiarato prescritto dal giudice di primo grado, tuttavia, la Corte del merito ha ritenuto che ricorressero le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, con la quale l’elencazione tassativa dell’art. 92 comma 2 c.p.c. (v. art. 13 comma primo del DL n. 132/14, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/14) ha subito un parziale temperamento, essendo stato ripristinato il potere discrezionale di compensare, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento contestuale al ricorso di gran parte del debito potesse costituire una grave ed eccezionale ragione, che è un punto motivazionale che sorregge senz’altro il decisum e non appare sindacabile, ex se, neppure sul rilievo che l’importo era dovuto in base a risalente sentenza passata in giudicato, dovendosi considerare il tenore della presente controversia (cfr. Cass. n. 18345/24,
sulla necessità della presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione).
Nonostante la soccombenza, non si fa luogo a liquidazione delle spese, in ragione del ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME