Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32083 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19584/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 1549/2022 depositata il 19/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 22/07/2022 RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza del Tribunale di Firenze 1549/2022, pubblicata il 19.05.2022, che ha avuto per oggetto un giudizio volto a conseguire il pagamento di un credito risarcitorio verso RAGIONE_SOCIALE ceduto alla ricorrente dal proprietario del veicolo danneggiato da un apparecchio tagliaerba utilizzato dalla convenuta, ove la domanda della ricorrente è stata accolta con compensazione delle spese legali. La parte intimata resiste con controricorso.
Per quanto ancora di interesse, il Giudice di pace nella controversia dove la ricorrente ha agito quale cessionaria di un credito risarcitorio verso la odierna intimata, dopo avere liquidato il credito a favore della cessionaria, non essendo in contestazione l’an ma solo il quantum, ha ritenuto che nelle offerte formulate dalla convenuta in via stragiudiziale fosse ravvisabile, in ragione dell’esigua differenza tra le diverse posizioni, il sostanziale riconoscimento della richiesta risarcitoria di parte attrice, e con sentenza n. 1175/2020 condannava NOME a pagare alla odierna ricorrente la somma di € 1.496,00 oltre interessi, compensando le spese del giudizio, invocando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92 I comma, ultima parte, cod.proc.civ.
Avverso la sentenza, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali, la società ricorrente proponeva appello, denunciando che l’esito del giudizio avesse visto la prevalenza dell’ attrice e la totale soccombenza della convenuta. NOME si costituiva per resistere. Il Tribunale adito
respingeva l’appello confermando la decisione in punto di liquidazione delle spese legali, motivando nel senso che l’appellante avrebbe avuto l’onere di collaborare alla definizione del contenzioso, accettando le proposte formulate dall’assicuratore di Alia in quanto satisfattive.
Il ricorso è affidato a un motivo.
Motivi della decisione
Con un unico motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.p.c. Deduce in particolare che l ‘art. 92, comma 2, c.p.c. prevede una eccezione alla generale regola della soccombenza, consentendo al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero e che a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, poi mitigate dalla pronuncia della Corte Cost. 19 aprile 2018, n.77, cui è conseguita una nuova modifica del citato secondo comma ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), la compensazione delle spese attualmente è consentita solo qualora vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: in sostanza in materia di spese processuali la compensazione sarebbe subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ex art. dall’art. 92, comma 2 c.p.c., che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.
Assume la ricorrente che nel caso specifico il giudice avrebbe dovuto considerare che l’assicuratore non solo si è ben guardato, prima di essere condannato, a pagare parte della somma che pur ha riconosciuto dovuta, ma che ha pure
declinato l’invito alla negoziazione assistita formulata prima dell’inizio del giudizio. Assume pertanto che il giudice sia incorso in un errore ancora più clamoroso, atteso che, capovolgendo il ruolo delle parti ha affermato a sua volta che l’attrice avrebbe:
‘…agito precipitosamente in giudizio senza una corretta cooperazione nello stragiudiziale….’.
La controricorrente , per converso, deduce l’inammissibilità e infondatezza del motivo, assumendo che il giudice ha tenuto conto del fatto che la ricorrente, dopo che la compagnia assicuratrice aveva inviato una seconda proposta, essendo stata la prima rifiutata, per l’importo complessivo di € 1.496,00, di cui € 1.220, 00 per sorte capitale, € 140,00 per auto sostitutiva e € 136,00 per spese legali, aveva avviato la controversia con una richiesta corrispondente a quanto già offerto in via stragiudiziale.
Osserva questo Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto tende a indurre il giudice di legittimità a svolgere una nuova valutazione dei fatti alla luce della normativa in questione, applicata secondo i parametri indicati nell’art. 92, ultima parte, c.p.c. e in conformità al principio della cd causalità oggettiva. Trattandosi, in tale caso, di compensazione delle spese legali tra le parti, di cui una vittoriosa, la motivazione sulla compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità solo in ordine alla verifica dell’idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia e alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, nel caso di specie sufficientemente motivati e non sindacabili nel merito (cfr. ex
multis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019;Cass Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Corte Cost. n. 77/2018)
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/la ricorrente alle spese , liquidate in € 1.200,00 , oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 25/10/2024.