Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33419-2018 proposto da
CASSA NAZIONALE DI RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOMEINDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
COGNOME COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
R.G.N. 33419/2018
COGNOME
Rep.
C.C. 12/06/2024
giurisdizione Cassa ragionieri e contributo di solidarietà.
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
-intimati – per la cassazione della sentenza n. 571 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 20 luglio 2018 (R.G.N. 865/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 571 del 2018, depositata il 20 luglio 2018, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dai signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà imposto per il triennio 2014-2016 agli appellanti, titolari di pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e ha condannato la Cassa a restituire le somme arbitrariamente trattenute, con gl’interessi dal dovuto al saldo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
1.1. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno richiamato le pronunce di questa Corte in ordine all’illegittimità dell’unilaterale riduzione dell’importo della pensione, in quanto lesiva dell’affidamento nell’intangibilità della consistenza economica del diritto soggettivo acquisito. Né a diverse conclusioni può indurre -soggiunge la Corte territoriale -la pronuncia del giudice delle leggi (sentenza n. 173 del 2016), che subordina la legittimità del prelievo a condizioni rigorose, che, nel caso di specie, non risultano soddisfatte.
1.2. -Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate «avuto riguardo alla novità della questione ed alla complessità della normativa di settore» (pagina 5 della sentenza d’appello).
-La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ricorre per cassazione, con un motivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna.
-Resistono con controricorso e propongono, altresì, ricorso incidentale, affidato a un motivo e quindi illustrato da memoria, i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3, comma 12 , della legge 8 agosto 1995, n. 335, come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare illegittimo il contributo di solidarietà imposto per il periodo 2014-2016,
nell’esercizio dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che compete alla Cassa. Tale prelievo sarebbe rispettoso delle condizioni di temporaneità e di proporzionalità, fissate dalla sentenza n. 173 del 2016 della Corte costituzionale, e si prefiggerebbe, per finalità solidaristiche, anche sul piano intergenerazionale, di porre rimedio alla situazione di squilibrio finanziario della Cassa.
2. -I ricorrenti incidentali, indicati in epigrafe, con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), lamentano violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e sostengono che erroneamente la Corte d’appello di Bologna abbia compensato le spese, in carenza dei presupposti di legge.
La controversia non presenterebbe profili di complessità e la scelta di compensare le spese si risolverebbe in una soccombenza di fatto, pregiudicando il diritto di agire in giudizio.
3. -Prima dell’adunanza in camera di consiglio, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha rinunciato al ricorso e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, con compensazione delle spese.
4. -In particolare, nell’atto di rinuncia (pagina 3), la Cassa, quanto al ricorso incidentale, l’ha qualificato come tardivo, rilevando che è stata impugnata «la statuizione della sentenza della Corte di Appello nella sola parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese dei giudizi di merito e, dunque, un capo di sentenza che ha una rilevanza del tutto autonoma rispetto ai capi impugnati dalla Cassa con il ricorso. Onde, l’interesse ad impugnare non è sorto per effetto della notifica del ricorso in cassazione della CNPR ma deve ritenersi originario e derivante dalla statuizione della Corte di Appello in ordine alla disposta compensazione (cfr. Cass. n. 27616/2019)».
5. -I ricorrenti incidentali, nel rassegnare nuove conclusioni a fronte della rinuncia della Cassa, hanno preso atto «della
inammissibilità del ricorso incidentale, sopravvenuta a causa della rinuncia al ricorso principale», pur dichiarando di «non aderire alla istanza di compensazione delle spese inerenti al controricorso ritualmente depositato in termini».
-Dalla rinuncia della Cassa , conforme alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ., discende l’estinzione del processo di cassazione, in base a ll’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
7. -Non può essere accolta la richiesta della Cassa di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, sulla scorta di un orientamento (Cass., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27616), di recente rimeditato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ora consolidata nel ritenere ammissibile l’ impugnazione incidentale tardiva, da proporre con l ‘ atto di costituzione dell ‘ appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quando sia scaduto il termine per l ‘ impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l ‘ interesse ad impugnare sia preesistente.
Invero, nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. e occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l ‘ iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l ‘ assetto d ‘ interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass., sez. III, 29 maggio 2024, n. 15100, in coerenza con Cass., S.U., 27 novembre 2007, n. 24627, e con la più recente Cass., S.U., 28 marzo 2024, n. 8486).
8. -Non può trovare accoglimento neppure la prospettazione dei ricorrenti incidentali, i quali, dalla rinuncia al ricorso principale e dalla conseguente estinzione del giudizio, desumono la necessità di dichiarare inammissibile, in via consequenziale, l’impugnazione proposta.
La norma dell ‘ art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., che sancisce la perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, ove l ‘ impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, non trova applicazione nell ‘ ipotesi di rinuncia all ‘ impugnazione principale.
Poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all ‘ iniziativa dell ‘ avversario, l ‘ ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell ‘ inammissibilità e dell ‘ improcedibilità dell ‘ impugnazione principale finirebbe per rimettere l ‘ esito dell ‘i mpugnazione incidentale tardiva all ‘ esclusiva volontà dell ‘ impugnante principale (Cass., S.U., 19 aprile 2011, n. 8925).
L’impugnazione incidentale, pertanto, va comunque esaminata (Cass., sez. VI-1, 3 maggio 2022, n. 13888), in difetto di una volontà abdicativa, ritualmente espressa, o di un’inequivocabile manifestazione della sopravvenuta carenza d’interesse .
Non si possono trarre, a tale riguardo, elementi risolutivi dalle conclusioni rassegnate in séguito all’atto di rinuncia della Cassa e dalle argomentazioni esposte nell’illustrarle , che pongono l’accento sul diverso profilo del rifiuto della compensazione prefigurata nell’atto di rinuncia.
9. -Il ricorso incidentale dev’essere disatteso .
9.1. -La compensazione delle spese rinviene il suo fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità, salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione. Tale potere trova il suo unico limite nell ‘ impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., sez. III, 6 settembre 2023, n. 26040).
Il giudice del merito, nel compensare le spese, deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8
marzo 2024, n. 6424), l’esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n. 14411).
Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione, totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez.VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).
A questa Corte è demandata, dunque, una verifica ‘in negativo’ circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione).
Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare ‘ gravità ed eccezionalità’, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione ).
In concreto, «anche l ‘ oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l ‘ oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza» possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche «di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere
in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l ‘ attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato ).
9.2. -Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato in modo adeguato e plausibile sulle ragioni che sorreggono la compensazione delle spese di lite.
Anche questa Corte, in controversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 20 giugno 2024, n. 17101, e 19 giugno 2024, n. 16922), ha valorizzato, ai fini della compensazione, gl’ interventi chiarificatori, che, nelle more del giudizio, hanno dato esaustiva risposta anche alle argomentazioni incentrate sulla sentenza n. 173 del 2016 della Corte costituzionale (da ultimo Cass., sez. lav., 16 agosto 2024, n. 22878).
Il richiamo alla complessità, dunque, lungi dall’atteggiarsi come clausola di mero stile, dev’essere inquadrato al tempo dell’instaurazione della controversia e rispecchia la natura, allora quanto mai articolata, delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento di questa Corte, anche per chiarire l’incidenza della sopravvenuta pronuncia del giudice delle leggi.
9.3. -Si deve ritenere, pertanto, che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei criteri più duttili enucleati dalla disciplina vigente e abbia addotto, per giustificare l’esercizio del potere discrezionale conferito dall’art. 92 cod. proc. civ., giustificazioni tutt ‘ altro che illogiche e arbitrarie.
Tali giustificazioni trovano puntuale e convincente rispondenza nelle evidenze processuali e non si discostano dall’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, che ha delimitato la portata e il senso della clausola generale enucleata dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale racchiusa nella sentenza n. 77 del 2018.
La decisione di compensare le spese supera così il vaglio negativo di non implausibilità che a questa Corte compete in tale àmbito (da ultimo, Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051, e 22 agosto 2024, n. 23049, punto 11 delle Ragioni della decisione per entrambe le sentenze).
10. -Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite, in considerazione dell’esito complessivo della lite, che vede l’estinzione del processo, quanto al ricorso principale, e il rigetto dell’impugnazione incidentale.
11. -La pronuncia di estinzione del processo esclude, quanto alla ricorrente principale, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (Cass., sez. VI -3, 30 settembre 2015, n. 19560; di recente, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8860).
L’integrale rigetto del ricorso incidentale, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone, per contro, di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo de i ricorrenti incidentali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, quanto al ricorso principale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione