Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14162/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 2126/2019 depositata il 10/09/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per azione possessoria di reintegrazione per spoglio ex art. 1168 c.c., NOME COGNOME citava in giudizio il fratello NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo la reintegrazione nel possesso di un immobile sito in Firenze del quale le parti in causa erano comproprietarie , nonché la cessazione dell’utilizzo di detto immobile da parte di terzi soggetti estranei alla co-titolarità ereditaria.
A sostegno della sua pretesa, NOME COGNOME deduceva che a seguito del decesso della madre, l’unico fratello dell’esponente, NOME COGNOME, aveva cambiato la serratura del portoncino d’ingresso dell’immobile in comproprietà ereditaria sito in Firenze; deduceva, altresì, che l’immobile ereditario era stabilmente in uso a NOME COGNOME, figlio di NOME, in assenza di previo avviso e consenso dell’esponente.
1.1. Il Tribunale di Firenze, confermando l’ordinanza interdittale, riteneva esservi stato spoglio, in ragione dell’avvenuto cambio della serratura del cancelletto d’ingresso al resede antistante l’immobile; della persistente occlusione, mediante fioriere, dell’ accesso allo stesso resede; del mancato avvertimento al ricorrente del cambio della serratura; dell’occupazione, sia pure parziale, dell’immobile da parte di NOME COGNOME.
La pronuncia del primo giudice veniva gravata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Firenze che, con sentenza n. 2126/2019, accoglieva il gravame, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, compensava integralmente le spese di lite.
A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che:
non vi era prova dello spoglio a danno di NOME COGNOME difettando la prova sia dell’avvenuto mutamento della serratura del portone sia dell’assoluta chiusura del secondo e più ampio cancello;
nemmeno vi era dimostrazione di alcuna condotta clandestina da parte di NOME COGNOME essendo stata raggiunta la prova, sia pure attraverso la testimonianza della moglie di quest’ultimo , che il fratello NOME era stato telefonicamente informato del cambio della serratura del primo cancello e dell’apposizione della relativa nuova chiave in un indicato posto dell’immobile;
la parziale detenzione dell’immobile da parte di NOME COGNOME non integrava atto di spoglio o di turbativa a danno di NOME COGNOME il quale poteva in ogni tempo accedervi;
attesa la particolarità del caso, caratterizzato dal fatto di essere inserito in una non ancora risolta vicenda di successione ereditaria e dalla carente comunicazione formale del cambio di serratura di uno dei cancelli e dalla immissione nella sia pur parziale detenzione a vantaggio di terza persona, sussistevano gravi ed eccezionali ragioni affinché le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio venissero integralmente compensate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo ad unico motivo e illustrandolo con memoria.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente principale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., mentre NOME COGNOME non ha proposto opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. RICORSO PRINCIPALE
1. Con l’unico motivo del ricorso principale si chiede, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., l’annullamento della sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite, in relazione agli artt. 92, 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente è consapevole che l’intervento della Corte costituzionale (sent. n. 77/18) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione delle spese di lite qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, in fattispecie analoghe riconducibili alla stessa ratio giustificativa delle ipotesi che facoltizzano il giudice a compensarle in tutto o in parte in caso di soccombenza totale (ossia: l’assoluta novità della questione trattata, e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di dirimenti). Tuttavia, precisa il ricorso, questa Corte di legittimità ha stabilito che è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass. 12893/2011; Cass. n. 112222/2016). A giudizio del ricorrente, il capo della sentenza impugnata assumerebbe come «ragioni gravi ed eccezionali» motivazioni erronee e illogiche. Sarebbe erroneo il primo motivo (« caso … inserito in una non ancora risolta vicenda di successione ereditaria») perché non si comprende dove siano la gravità e l’eccezionalità contestate; sarebbero erronei e contraddittori il secondo e terzo motivo («carente comunicazione formale del cambio di serratura di uno dei cancelli»; «immissione nella sia pur parziale detenzione a vantaggio di terza persona»), poiché la stessa Corte territoriale aveva altrove (v. rispettivamente in sentenza, p. 3, ultimo capoverso; p. 4, 1° capoverso) ritenuto raggiunta la prova dell’assenza di spoglio proprio dai fatti poi giudicati «particolari» nell’impugnato capo della sentenza.
1.1. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., che testualmente afferma: «il sindacato della Corte di Cassazione va contenuto alla verifica della logicità e della non erroneità delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ indicate dal giudice di merito a fondamento della decisione di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Rv. 653625). Requisiti, quelli di cui anzidetto, che nella fattispecie sussistono, posto che nessuno dei tre elementi evidenziati dal giudice di merito (rappresentati dall’inserirsi, la vicenda, nell’ambito di una più ampia controversia ereditaria ancora non risolta; dalla mancata comunicazione del cambio della serratura di uno dei due cancelli di cui è causa; dalla immissione, sia pure parziale, di un terzo nella detenzione del cespite) risulta erroneo o illogico, attenendo comunque al merito della vicenda».
Del resto, la particolarità del caso è stata messa in evidenza dalla Corte territoriale che, pur riconoscendo l’attendibilità della testimonianza della moglie di NOME COGNOME ha comunque ammesso la posizione personale particolare della teste; ugualmente dicasi con riferimento alla detenzione parziale dell’immobile da parte di terzi, che pur non configurando un’ipotesi di spoglio, è stata comunque decisa da uno dei con titolari dell’immobile senza il consenso e neanche notifica all’altro. Il che, infine, spiega a sua volta la delicatezza dell’irrisolta successione ereditaria.
In tema di spese legali, questa Corte ha avuto occasione di chiarire che «la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni», sancita dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso
e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877 – 01).
II. RICORSO INCIDENTALE
Il Collegio rileva che il ricorso incidentale deve intendersi rinunciato, atteso che non è stato coltivato con deposito di istanza di decisione a séguito della comunicazione alle parti della proposta di definizione anticipata ex art. 380bis cod. proc. civ.
Si tratta di un’inerzia assoluta, che integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione, con possibilità di liquidare le spese: «In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l’istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l’impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale
soccombenza dell’altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata» (Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024, Rv. 670739 – 01).
Alla luce del complessivo esito del presente giudizio di legittimità, che vede il ricorso principale rigettato e quello incidentale rinunciato per mancata presentazione di istanza di decisione, le spese vanno compensate per intero tra le parti, vista la loro reciproca soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
condanna il ricorrente principale, ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME