Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8486 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2219-2021 proposto da
COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso , dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 9732 del 2020, pronunciata dal
Tribunale di Roma e depositata il 6 luglio 2020 (R.G.N. 9969/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 2219/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 13/12/2024
giurisdizione Compensazione delle spese. Presupposti.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 9732 del 2020, depositata il 6 luglio 2020, il Tribunale di Roma ha accolto l ‘opposizione agli atti esecutivi proposta dalla signora NOME COGNOME e ha revocato l’ordinanza del 20 febbraio 2018, che aveva dichiarato la nullità del pignoramento e l’improcedibilità dell’esecuzione.
Il Tribunale ha quindi compensato le spese del giudizio, ponendo l’accento sulla «complessità delle questioni trattate in materia di accertamento della qualità di erede (con applicazione del regolamento UE 1191/2016 e della legge croata in materia successoria)», sul «rilievo operato d’ufficio dal G.E. in merito allo ius postulandi » e sul mutato orientamento della sezione «in materia di rilascio di procura alle liti in Italia».
-La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, contro la sentenza del Tribunale di Roma.
-Resiste con controricorso l’INPS .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e addebita alla sentenza del Tribunale di aver compensato le spese di lite in maniera «illegittima ed immotivata», omettendo d’indicare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
-Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e lamenta che la compensazione sia stata disposta per ragioni eminentemente equitative, sulla scorta di rilievi privi di ogni consistenza (la complessità del quadro normativo, il mutamento d’indirizzo da parte della sezione).
-Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione d’invalidità della procura alle liti conferita dalla ricorrente.
L’Istituto, nel controricorso, ha eccepito la carenza del requisito di specialità, per illeggibilità e per omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata e della data.
3.1. -L’eccezione dev’essere disattesa.
3.2. -Questa Corte ha puntualizzato che «il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., S.U., 9 dicembre 2022, n. 36057, principio di diritto enunciato alle pagine 25 e 26, punto 15 delle Ragioni della decisione ; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 27 marzo 2024, n. 8334).
Il requisito di specialità della procura, inoltre, non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede: a tal fine, è necessario soltanto che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso (Cass., S.U., 19 gennaio 2024, n. 2075).
3.3. -Nel caso di specie, la procura è sottoscritta dalla ricorrente NOME COGNOME con firma autenticata dal difensore, avvocato NOME COGNOME ed è conferita con atto separato, materialmente congiunto al ricorso, nel quale si afferma di voler conferire il mandato «in ogni fase e grado del giudizio».
L’ampiezza della formula, pur menzionando attività tipiche del giudizio di merito, consente di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione (nello stesso senso, in fattispecie sovrapponibile a quella odierna, sentenza n. 36057 del 2022, cit., punto 16 delle Ragioni della decisione ). In tal senso milita anche l’intestazione della procur a, denominata «Nel procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione» e idonea a corroborare la correlazione dell’atto all’odierno giudizio.
3.4. -La collocazione topografica della procura, l’intestazione che la correda, la latitudine delle espressioni adoperate da chi l’ha conferita, l’insussistenza di univoci elementi che contraddicano , anche sul versante cronologico, la riferibilità al presente giudizio, convergono nel privare di portata dirimente i rilievi sulla mancata menzione della data e della sentenza e sul la difficile leggibilità dell’atto.
Deve, dunque, ritenersi integrato il requisito di specialità, prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 365 cod. proc. civ.
4. -I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto tendono entrambi a censurare, sotto profili tra loro connessi, la scelta di compensare le spese del giudizio.
5. -Le censure si rivelano infondate.
6. -L’illogicità e l’erroneità delle ragioni addotte a sostegno della compensazione delle spese di lite integrano violazione di legge, che può essere denunciata in sede di legittimità (Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977 e, di recente, Cass., sez. lav., 21 maggio 2024, n. 14036).
Come questa Corte ha puntualizzato in molteplici occasioni, «il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), l’esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite (Cass., sez. VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n. 14411)» (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051, punto 4 delle Ragioni della decisione ).
A questa Corte compete una verifica ‘in negativo’ (Cass., sez. VI -III, 26 luglio 2021, n. 21400), in ragione dell ‘ elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018), in quanto non è presupposto indefettibile della tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa (Corte costituzionale, sentenza n. 157 del 2014).
Il precetto dell’art. 92 cod. proc. civ. è violato e l a motivazione è apparente, quando il giudice del merito si limiti a un ‘ enunciazione astratta delle ragioni che avvalorano la scelta di compensare le spese. Ragioni che la declaratoria d’illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 77 del 2018 delinea oggi in termini più ampi (cfr., a tale riguardo, la pagina 3 del controricorso), includendo anche le
«situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite», non riconducibili «a un rigido catalogo di ipotesi nominate» (punto 15 del Considerato in diritto ).
Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità delle ragioni, al di là delle ipotesi in cui all ‘ affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione ).
Tali princìpi costituiscono oramai ius receptum e non si ravvisa quel rischio d’indirizzi dissonanti che la memoria illustrativa della ricorrente paventa, sollecitando, in via gradata, la rimessione alle Sezioni Unite (pagina 3).
7. -Alla stregua di tali princìpi devono poi essere vagliate le peculiari vicende di volta in volta sottoposte all’esame di questa Corte.
La sentenza impugnata, anzitutto, non contravviene all’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, che «discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati» (Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, punto 16 del Considerato in diritto ).
L a motivazione, lungi dall’esaurirsi in f ormule evanescenti e avulse dalla specificità del giudizio, indica con dovizia di richiami gli elementi che valgono a ingenerare un’incertezza apprezzabile sul diritto controverso.
Tra tali elementi, spiccano, in particolare, le difficoltà interpretative legate al diritto comunitario e alla necessità di valutare la qualità di erede in base al diritto di un altro Stato (nella specie, la Croazia).
Come traspare dalla stessa diffusa disamina che il Tribunale di Roma dedica a tali profili e alla ricognizione dell’articolato quadro normativo (in particolare, pagine 5, 6 e 7), non si tratta di giustificazioni arbitrarie e di mero stile, prive di attinenza con la
dialettica del processo o genericamente riconducibili alla natura o a una non meglio definita particolarità della controversia o a considerazioni meramente equitative, nei termini che il ricorso prospetta.
A questi rilievi si associa, quale elemento di rincalzo, la complessità della verifica dello ius postulandi .
-Si deve ritenere, in definitiva, che le molteplici e concorrenti ragioni illustrate a sostegno della compensazione superino il vaglio di non implausibilità che compete a questa Corte (sentenza n. 23051 del 2024, cit.).
-Tali considerazioni conducono, pertanto, al rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a bis quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione