Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10555/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avvlucaEMAIL
e
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 6846 del 28/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
-nell ‘ esecuzione forzata promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con pignoramento immobiliare del 18/5/2017 (preceduto da atto di precetto del 26/4/2017) nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME gli esecutati proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. con ricorso depositato il 21/5/2018: sostenevano che il tasso effettivo globale applicato dalla banca al mutuo, impiegato come titolo esecutivo, superava il tasso soglia, perché dovevano essere computate in esso anche le spese per la polizza assicurativa collegata al finanziamento;
-sospesa l ‘ esecuzione (provvedimento confermato dal Collegio di reclamo), la Banca Nazionale del Lavoro introduceva il giudizio di merito;
-il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 452 del 7/7/2020, accoglieva l ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli opponenti e compensava interamente le spese della causa;
–NOME COGNOME con appello principale, ed NOME COGNOME con appello incidentale, impugnavano la sentenza limitatamente alla decisione sulle spese: in particolare, deducevano l ‘ omessa applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c. (principî di soccombenza e causalità della lite) e la violazione dell ‘ art. 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., 6, 13, e 14 CEDU, 1 prot. add. 1 CEDU, reputando iniqua la disposta compensazione dei costi del giudizio;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 6846 del 28/10/2022, rigettava l ‘ appello per le seguenti ragioni: «L ‘ art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall ‘ art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza
di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell ‘art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. … Gli appellanti sostanzialmente si dolgono con i primi due motivi di appello della decisione del tribunale di compensare le spese per effetto delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto esaminata: sostengono che fattori di questo tipo non potrebbero farsi rientrare in quelle ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ desumibili dalla peculiarità del caso concreto. Sul punto ritiene la Corte di doversi uniformare al giudizio espresso dalla S.C. nella vigenza della vecchia formulazione dell ‘ art. 92, secondo comma, cpc, come modificato dalla legge n. 69/2009, laddove era prevista proprio la possibilità di compensare le spese nel concorso di ‘ altre gravi ed eccezionali ragioni ‘ . La Corte di Cassazione (Cass. 24489/2015) ha ritenuto che le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione esaminata dal giudice possano integrare l ‘ ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni, alla luce dell ‘ interpretazione fornita dalla SS.UU. con la sentenza n. 2572/2012. Secondo le sezioni unite la suddetta formula, inserita nell ‘ art. 92, secondo comma cpc, costituisce una norma elastica quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa dal giudice. Le soluzioni contrastanti adottate dalla giurisprudenza al momento della proposizione della domanda (nel caso di specie indubbiamente esistenti anche nel prosieguo del giudizio) possono, pertanto, giustificare la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo, articolato in due sottomotivi, va disatteso. Il terzo motivo fa riferimento ad alcune disposizioni della Convenzione dei diritti dell ‘ uomo e ad alcune norme costituzionali che non appaiono pertinenti al caso concreto. In particolare non si vede come attribuire rilevanza ad una circostanza di fatto ai fini della valutazione della compensabilità delle spese possa dar luogo a una forma di ‘ discriminazione per ragioni di ricchezza ‘ (la motivazione del tribunale prescinde completamente dalla condizione economica delle parti e
sarebbe stata valida anche nell ‘ ipotesi inversa di rigetto dell ‘ opposizione), ovvero ad un ‘ ipotesi di ‘ violazione del diritto al rispetto dei beni e della proprietà ‘ .»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano un unico ricorso per cassazione, affidato ad un solo, articolato, motivo;
-resisteva con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 29/1/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l ‘ unico motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c., artt. 24 e 11 Cost., artt. 6, 13 e 14 CEDU, art. 1 prot. CEDU e 132 co. 2° n. 4 in relazione all ‘ art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.»;
-la censura è inammissibile nella parte in cui si denuncia la violazione di norme della Costituzione e della CEDU, perché i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione addotta dal giudice di merito per respingere l ‘ analogo motivo formulato con l ‘ appello;
-in altre parole, il motivo, in parte qua , si risolve in un ‘ apodittica e non argomentata critica alla decisione della Corte di merito, mancando in toto lo sviluppo di argomentazioni atte a dimostrare il preteso error in iudicando contenuto nella sentenza impugnata;
-la censura è invece infondata nella parte in cui si dà un ‘ interpretazione eccessivamente restrittiva dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. e si sostiene l ‘ apparenza della motivazione circa le ragioni della compensazione;
-sull ‘ interpretazione della menzionata disposizione, questa Corte ha statuito che «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento
della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste … in una verifica ‘ in negativo ‘ in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); in particolare, nella motivazione della citata ordinanza si chiarisce che l ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77 -«è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano ‘ non illogiche ‘ o ‘ erronee ‘ , e ciò, tra l ‘ altro, pure in conformità con l ‘ avvenuta ‘ riduzione al minimo costituzionale ‘ del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza»;
-dal precedente giurisprudenziale ora richiamato (che, peraltro, è espressione di un orientamento univoco) si evince che -contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti -la compensazione delle spese può essere disposta anche per «altre gravi ed eccezionali ragioni» (oltre a quelle indicate dalla disposizione riformata nel 2014), conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale;
-nel caso in esame, le ragioni indicate dalla Corte d ‘ appello -che non ha affatto applicato la disposizione previgente, ma ha invece ritenuto che l ‘ interpretazione giurisprudenziale formatasi su quella potesse essere utile per la lettura della norma nella sua formulazione successiva all ‘ intervento della Corte costituzionale -corrispondono a un uniforme indirizzo ermeneutico: difatti, il giudice di merito ha legittimamente individuato nell ‘ incertezza giurisprudenziale esistente sulla questione all ‘ epoca dell ‘ introduzione della causa (e, cioè, come spiegato, prima del formarsi di un consolidato orientamento di legittimità) un motivo sufficiente a
determinare la compensazione dei costi del giudizio (sulla possibilità di compensare in ragione di incertezze giurisprudenziali: Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 11111 del 05/05/2017; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8861 del 05/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22807 del 09/11/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8377 del 24/04/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24489 del 02/12/2015; in precedenza, Cass., Sez. U., 30/07/2008, n. 20598, Rv. 604398-01);
-in conclusione, il ricorso dev ‘ essere respinto;
-al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,