Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5974 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26614-2021 proposto da
COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocat a NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 26614/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 12/12/2024
giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo e compensazione delle spese.
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-resistente con procura –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 1639 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26 aprile 2021 (R.G.N. 2574/2019). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1639 del 2021, depositata il 26 aprile 2021, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame della signora NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha riconosciuto l’interesse dell’appellante ad esperire azione di accertamento negativo dei crediti iscritti a ruolo, ha dichiarato la prescrizione dei crediti per contributi INPS e la cessazione della materia del contendere con riferimento ai premi INAIL.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, anzitutto, che è evidente l’interesse ad instaurare un’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, sulla base dell’intervenuta prescrizione: sussiste «una situazione di obiettiva incertezza sul rapporto giuridico» (pagina 5 della sentenza d’appello), che l’obbligato ha interesse a rimuovere.
1.2. -Nel merito, le pretese dell’INPS sono prescritte, in quanto «i titoli (cartelle e avvisi di addebito) in contestazione sono stati notificati al più tardi nell’anno 2011, mentre non risulta che successivamente siano intervenuti atti interruttivi» (pagina 6 della pronuncia impugnata).
Quanto ai crediti per premi INAIL, è cessata la materia del contendere.
1.3. -I giudici d’appello, infine, ravvisano «eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado», in considerazione dei «contrasti giurisprudenziali, anche di legittimità, intervenuti in tema di interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo di crediti tributari o previdenziali» (pagina 6 della sentenza impugnata).
-La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , articolando un motivo.
-L’INAIL r esiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’INPS si è limitato a conferire procura.
Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente compensato le spese del doppio grado di giudizio, in difetto di qualsivoglia contrasto giurisprudenziale sul tema dell’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo e della possibilità di eccepire la prescrizione sopravvenuta «attraverso la contestazione del ruolo mediante azione di accertamento negativo» (pagina 5 del ricorso per cassazione).
-Il ricorso è infondato.
-L’illogicità e l’erroneità delle ragioni addotte a sostegno della compensazione delle spese di lite integrano violazione di legge, che
può essere denunciata in sede di legittimità (Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977 e, di recente, Cass., sez. lav., 21 maggio 2024, n. 14036).
A questa Corte compete una verifica ‘in negativo’ (Cass., sez. VI -III, 26 luglio 2021, n. 21400), in ragione dell ‘ elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018), in quanto non è presupposto indefettibile della tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa (Corte costituzionale, sentenza n. 157 del 2014).
In séguito alla declaratoria d’illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 77 del 2018, l ‘art. 92 cod. proc. civ. richiama anche altre gravi ed eccezionali ragioni, che configurano una nozione elastica e ricomprendono la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, è violato il precetto di legge e la motivazione si rivela apparente.
Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all ‘ affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495).
4. -La motivazione della Corte di merito non solo non è apparente, ma identifica in maniera puntuale e persuasiva le ragioni che sorreggono la compensazione delle spese del giudizio ed è pertinente rispetto alle peculiarità della vicenda di cui si discute.
4.1. -In materia di riscossione di crediti previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha inizialmente ammesso l ‘ impugnazione dell ‘ estratto del ruolo, nell’ipotesi di deduzione del la mancata o del l’ invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall ‘ art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
ovvero nell’ipotesi di allegazione di eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella. Allegazione corroborata -sul piano dell ‘ interesse ad agire -da uno stato d’incertezza superabile soltanto con l’intervento del giudice e legato, in particolare, alla contestazione, da parte dell’ente creditore, dell’eccepita prescrizione (Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294).
4.2. -La pronuncia da ultimo menzionata, che anche la Corte d’appello di Roma richiama a supporto della decisione (pagina 2 della sentenza impugnata), è l’approdo di un dibattito quanto mai vivace.
Nella stessa giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015), riferito alle entrate tributarie, le enunciazioni di principio non sono state univoche, per quel che attiene alle obbligazioni contributive.
La sesta sezione civile della Corte, con ordinanza del 23 settembre 2019, n. 23603, ha sollecitato un vaglio più approfondito del più rigoroso principio enunciato da Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723: «In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d ‘ interesse ad agire l ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta avverso l ‘ estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l ‘ eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva».
4.3. -L’orientamento espresso dalla sentenza n. 29294 del 2019 e invocato nella sentenza d’appello è stato poi rimeditato, in tutte le sue articolazioni, in virtù dell ‘ art. 12, comma 4bis , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall ‘ art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595).
Come rileva l’INAIL nella memoria illustrativa, i n tema d’impugnazione dell’estratto di ruolo il legislatore ha selezionato specifici casi in cui l ‘ invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha così plasmato l ‘ interesse ad agire, condizione dell ‘ azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche in forza di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione (Cass., Sez.Un., 6 settembre 2022, n. 26283).
5. -Dalla complessa evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema degli obblighi contributivi e dalla stessa difformità tra le decisioni di merito, che rispecchia gli orientamenti contrastanti di questa Corte, si evince che le incertezze prospettate nella sentenza d’appello sono tutt’altro che ininfluenti o marginali.
In un quadro normativo e giurisprudenziale quanto mai frastagliato si colloca il successivo intervento del legislatore, che, con disposizione applicabile anche ai processi in corso, ha avallato l’indirizzo più restrittivo e ha reso indispensabile un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte.
Emerge nitida la controvertibilità delle questioni dibattute, che i giudici del gravame, con formula tutt’altro che stereotipata e avulsa dalle risultanze di causa, hanno correttamente valorizzato ai fini della compensazione delle spese dei giudizi di merito.
6. -La valutazione espressa dalla sentenza d’appello non presta il fianco alle censure proposte e il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.
7. -La stessa controvertibilità delle questioni, sottese al ricorso, induce a compensare anche le spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale con l’INAIL, parte controricorrente, rapporto che vede, peraltro, la cessazione della materia del contendere.
Nessuna pronuncia, invece, si deve adottare sulle spese nel rapporto processuale con l’INPS, che si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva, e con Agenzia delle Entrate Riscossione, che è rimasta intimata.
8. -Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., Sez.Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa, tra parte ricorrente e parte controricorrente, le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione