Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione cartella esattoriale
– Spese di lite
R.G.N. 11996/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 26/2/2025
Adunanza camerale sul ricorso 11996-2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro ‘ pro tempore ‘ , domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 7811/2022, della Corte d’appello di Roma, depositata in data 02/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7811/22, del 2 dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che – pur accogliendone il gravame avverso la sentenza n. 16446/16, del 6 settembre 2016, del Tribunale della stessa città e, dunque, dichiarata la nullità della cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificatale il 4 luglio 2012 da Equitalia RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER) -ha disposto la totale compensazione delle spese di ambo i gradi di giudizio.
Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver convenuto in giudizio Equitalia RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione avverso la suddetta cartella di pagamento, dell’importo di € 1.021,00, per spese processuali e cassa ammende anno 2008. A sostegno della propria opposizione, NOME COGNOME, assumendo di essere assolutamente ignara della pretesa di Equitalia, deduceva, anzitutto, la carenza dei requisiti essenziali della cartella stessa.
Disposta su ordine del giudice l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, soltanto all’esito della sua costituzione in giudizio l’odierna ricorrente apprendeva che la cartella era stata emessa sul presupposto dell’avven uta reiezione d ell’ impugnazione di legittimità che essa COGNOME, in qualità di difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto avverso un provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, di liquidazione
d ei compensi alla medesima spettanti per l’attività defensionale espletata.
Rigettata dal primo giudice l’opposizione, la stessa veniva accolta – su gravame della soccombente dal giudice d’appello, il quale rilevava la mancanza di un aspetto fondamentale della cartella, ovvero la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto all’asserita origine della pretesa impositiva e, dunque, un difetto di motivazione. Ciò nondimeno, il giudice di seconde cure compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base – come già detto – di un unico motivo.
3.1. Esso censura la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio, denunciando – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., oltre che degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ragione di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Si evidenzia, infatti, che la decisione di compensare le spese è stata assunta ‘attesa la peculiarità della fattispecie, non riconducibile alle ordinarie dinamiche del rapporto impositivo, con conseguenti incertezze in ordine all’applicabilità alla fattisp ecie dei richiamati principi giurisprudenziali’ in forza dei quali pure si è proceduto all’annullamento della cartella.
La deroga, dunque, ai principi di causalità della lite e di soccombenza, sottostante al provvedimento di compensazione integrale delle spese di lite, sarebbe stata effettuata senza esplicitare le ragioni di tale decisione, e quindi incorrendo nel vizio di difetto di motivazione.
Il Ministero della Giustizia con ‘atto di costituzione’, si è limitato a richiedere ‘di essere sentito all’udienza eventualmente fissata’, limitandosi a concludere per il rigetto del ricorso.
L’ADER è rimasta solo intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata l’assenza di rituale controricorso del Ministero.
9.1. Quello presente nel fascicolo d’ufficio , come detto, è un mero atto di costituzione, privo degli elementi costitutivi essenziali del controricorso ed il cui deposito è pure avvenuto in violazione del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., risalendo al giorno martedì 4 luglio 2023, e dunque più di quaranta giorni dopo la notificazione del ricorso, datata 24 maggio 2023.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
10.1. In via preliminare deve rilevarsi che NOME COGNOME neppure avrebbe potuto esperire l’appello avverso la sentenza resa dal giudice di prime cure.
Costituisce, infatti, principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, ‘ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella esattoriale – anche sotto il profilo della carenza di motivazione l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21080, Rv. 637594-01).
Nella specie, dunque, l’appello avverso la decisione del primo giudice – di rigetto della proposta opposizione – non avrebbe potuto essere esperito. L’assenza sul punto, tuttavia, di ricorso (anche solo incidentale) dei già appellati, impedisce – in questa sede il rilievo dell’inammissibilità del proposto gravame e del passaggio in giudicato della sentenza dal Tribunale di Roma.
Ciò non toglie, tuttavia, che anche tale profilo di anomalia, che connota la presente vicenda, conferma quella valutazione relativa alla ‘peculiarità della fattispecie’, che la Corte romana ha , con considerazione ed espressione ellittica, posto alla base della decisione di compensare le spese di ambo i gradi di giudizio.
D’altra parte , che quanto affermato dalla sentenza impugnata (con riferimento all’incertezza dell’applicabilità alla fattispecie dei principi generali in relazione alla particolarità delle dinamiche del rapporto impositivo) possa costituire giusto motivo di compensazione non può essere revocato in dubbio.
Invero, deve ribadirsi, in questa sede, come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 65354101), ‘per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del gi udice di merito, la valutazione dell’opportunità di
compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi’ (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 64633501; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 64518701), e ciò ‘in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripeti zione di dette spese» in favore della parte vittoriosa’ (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Resta, peraltro, ‘censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione’, risultando suscettibile di cassazione la ‘motivazione palesemen te illogica, inconsistente o manifestamente erronea’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Ma neppure sotto questo profilo la scelta di compensare le spese di lite può essere censurata, e ciò proprio in considerazione della ‘peculiarità’ che contraddistingue tale fattispecie.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che – essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, con citazione notificata il 5 marzo 2014 trova applicazione ‘ ratione temporis ‘ il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché ‘integrato’ in forza della sentenza ‘additiva’ della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista non solo ‘nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti’, ma anche in presenza (grazie, appunto, all’intervento della Corte delle leggi) di ‘analoghe’ gravi ed eccezionali ragioni , le quali ‘n on sono determinabili « a priori » ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito ‘ (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 26 settembre 2018, n. 23059, Rv. 650923-01).
Ad esse, dunque, ben può ricondursi ‘la peculiarità della presente vicenda ‘ , alla quale non risulta neppure estraneo – come detto il mancato rilievo dell’impossibilità di esperire l’appello (invece accolto in favore dell’odierna ricorrente) avverso la sentenza resa da Tribunale di Roma, all’esito di giudizio da esso inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, attesa l’assenza di rituale controricorso del Ministero della Giustizia (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 12 marzo 2024, n. 6529; Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747).
A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio
di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della