Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2087/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PADOVA n. 1190/2022 depositata il 22/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 05/11/2020 la società RAGIONE_SOCIALE chiese la riforma della sentenza del giudice di pace di Padova n. 164/2020 depositata in data 05/02/2020.
La controversia aveva origine in primo grado con la domanda proposta da NOME COGNOME, il quale domandò il risarcimento per i danni subiti a causa del ritardo (di molte ore) del volo BangkokMosca; a causa di tale ritardo perse la coincidenza col volo per Venezia, essendo costretto a partire il giorno successivo e giungendo a destinazione con 13 ore complessive di ritardo.
Il giudice di pace accolse la domanda, ritenendo applicabile la tutela prevista dal regolamento CE 261/04, che quantifica in via forfettaria l ‘ indennizzo da volo in ritardo di oltre 3 ore in euro 600,00, applicando la disciplina euro unitaria in via analogica ai trasporti internazionali di persone.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi al Tribunale di Padova.
Nelle more del giudizio di secondo grado intervenne la sentenza n. 9474/2021 della RAGIONE_SOCIALE.C., la quale stabilì l ‘ inapplicabilità della disciplina comunitaria per i voli internazionali in assenza della dimostrazione di un effettivo danno patito, negando quindi l ‘ ammissibilità di un indennizzo pari a quello di cui all ‘ articolo 7.1 regolamento 261/2004.
In sede di comparsa conclusionale il COGNOME prese atto della decisione di legittimità medio tempore intervenuta, e chiese di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ai sensi dell ‘ art. 92, 2° comma, c.p.c.
Con sentenza n. 1190/2022, depositata in data 22/6/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Padova ha accolto l ‘ appello, e per l ‘ effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione di legge di cui all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. sub specie art e 91 e 92 c.p.c. ‘ , censurando la compensazione delle spese operata dal Tribunale. La ricorrente osserva che la deroga al principio della soccombenza può operare soltanto nell ‘ eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall ‘ art. 92, comma 2, c.p.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità parziale del capo della sentenza impugnata ex art 360 n.4 in relazione all ‘ art 132 c.p.c. per assenza di motivazione in tema di liquidazione di spese legali, per violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 132 c.p.c., per motivazione apparente sulla disposta compensazione.
Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione logico giuridica, sono infondati.
3.1 Ai sensi dell ‘ art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis in considerazione del fatto che il giudizio di primo grado è stato introdotto con citazione dell ‘ 8/4/2019) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell ‘ eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall ‘ art.
92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020) (così Cass., sez. 6-L., ord. 12/04/2022, n. 11861).
3.2 Dalla gravata sentenza si rileva, attraverso una motivazione congrua e dalla quale è possibile individuare il percorso logico seguito, il contrasto giurisprudenziale in materia (quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso).
3.3 Il Tribunale ha infatti ritenuto di compensare le spese osservando ‘ Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che sussista un ‘ ipotesi di novità giurisprudenziale idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata COGNOME ha dimostrato che nel momento in cui ha proposto la domanda di risarcimento dinanzi al g.d.p. padovano, esisteva giurisprudenza di merito che faceva applicazione analogica del regolamento UE già ricordato, ritenendo che un ritardo considerevole fosse sufficiente a dimostrare di aver subito un danno patrimonialmente apprezzabile, e per l ‘ effetto liquidarlo (in via equitativa) utilizzando le stesse forfettizzazioni indicate all ‘ articolo 7 reg. 261/04. Molti giudici di Pace, in casi simili all ‘ odierna controversia, hanno ritenuto sussistente un danno scaturente dal mero ritardo, indipendentemente dalla dimostrazione di un effettivo pregiudizio subito; per il profilo della quantificazione del danno stesso, provvedevano ad applicare il regolamento analogicamente (salvo un caso, in cui si è affermata l ‘ integrale applicazione analogica del regolamento UE ai voli extra europei, sia per il profilo della dimostrazione del danno da ritardo che per la liquidazione dello stesso, cfr. sent. 6742/2018, Giudice di Pace di Milano). Parte appellante RAGIONE_SOCIALE ha invece indicato nel proprio atto introduttivo dell ‘ appello due sentenze più recenti di giudici di merito (2019 e 2021), nelle quali veniva affermata l ‘ impossibilità di applicazione analogica del regolamento 261/04 al di fuori dei casi espressamente previsti, data la specialità della disciplina ed il suo ambito di applicazione limitato allo spazio comunitario. E ‘ quindi possibile
affermare che al momento dell ‘ instaurazione del giudizio di primo grado (nell ‘ aprile del 2019) e nel momento dell ‘ appello (novembre 2020) non vi fosse una giurisprudenza consolidata sul tema. In particolare, non si rinvengono decisioni di legittimità dirimenti prima della citata sentenza di Cassazione n. 9474/2021, emessa nell ‘ aprile 2021. Neppure è sufficiente ritenere che una linea interpretativa già presente in giurisprudenza sia di per sé sufficiente ad escludere una compensazione delle spese in quanto farebbe venir meno la ‘ assoluta novità ‘ o un ‘ mutamento della giurisprudenza ‘ ex art. 92.2 c.p.c. Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che non è necessaria una ‘ assoluta novità del principio applicato per la risoluzione della lite, quanto, ben diversamente, nel fatto che questo aveva trovato ingresso nella giurisprudenza di legittimità solo «in questi ultimi anni» e non aveva trovato ancora «conferma in decisioni del supremo organo nomofilattico» (ossia, da parte delle Sezioni Unite) ‘ (Cass. Civ., sent. n. 41742/2021) ‘ (così da p. 9 a p. 11 della sentenza).
3.4 Entrambe le questioni sono state oggetto di dibattito giurisprudenziale e di sentenze non sempre univoche, in relazione alle quali questa Corte di legittimità si è pronunciata in modo definitivo di recente Cass., sez. III, sent. 09/04/2021, n. 9474, secondo la quale in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall ‘ esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell ‘ art. 3, par. 1, del Regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore
dell ‘ Unione. Pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell ‘ inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.
3.5 Quelle indicate dal Tribunale non sono, pertanto, ragioni illogiche o erronee e, pertanto, non sono sindacabili in questa sede (Cass. n. 21400/2021).
3.6 Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo le denunciate violazioni di legge.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, NOME COGNOME.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.