Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23119 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
sul ricorso 16993/2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI PALERMO, COGNOME NOMECOGNOME, COMUNE DI PALERMO, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME, NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 631/ 2024 depositata il 16/04/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello, pronunciando, di seguito alla cassazione di una sua precedente determinazione, sulla lite tra gli odierni ricorrenti ed il Comune di Palermo in merito al risarcimento dovuto dal secondo ai primi per l’occupazione acquisitiva di un fondo di loro proprietà acquisito al patrimonio comunale per effetto di irreversibile trasformazione, nonché pure all’indennizzo dovuto per l’occupazione legittima, all’esito del giudizio di rinvio, operate le attribuzioni del caso, ha disposto l’integrale compensazione delle spese «tenuto conto delle modifiche legislative intervenute nel corso del processo e dei plurimi mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali, anche delle Corti sovranazionali».
L’impugnata statuizione è censurata dai ricorrenti con un solo motivo di ricorso, a cui non hanno inteso resistere le parti intimate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. poiché il decidente avrebbe disposto la compensazione integrale delle spese di lite quantunque, segnatamente sotto il profilo delle modifiche legislativa a cui si era fatto a questo fine richiamo, non ne sussistessero i presupposti -è inammissibile e si sottrae perciò allo scrutinio qui richiesto.
Come è noto in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il princi-
pio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, «con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti» ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 4/08/2017, n. 19613). Più in dettaglio, con specifico richiamo all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. al tempo vigente, che consentiva di disporre la compensazione delle spese di lite anche in presenza di “giusti motivi”, qui puntualmente enunciati dal decidente, si è ancora osservato che «poiché il sindacato della SRAGIONE_SOCIALE. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia» (Cass., Sez. V, 6/10/2011, n. 20457).
Ne discende, dunque, che la censura non può trovare seguito.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il