Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21611 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
SPESE GIUDIZIALI COMPENSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14676/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7923/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 29 novembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME domandò giudizialmente l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca su beni immobili e la
condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata;
in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande, l’adito Tribunale di Roma dichiarò l’inefficacia dell’atto impugnato, rigettò le istanze risarcitorie, dichiarò irripetibili le spese di lite;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dall’originaria attrice, avente ad oggetto la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. e la statuizione sulle spese del processo;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, per un unico motivo;
resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; ordinanza nel termine di cui il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. , assume che la Corte d’appello abbia « erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. -di natura meramente accessoria – giustificasse la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite » disposta dal giudice di prime cure;
la doglianza è inammissibile;
onde rigettare il gravame formulato sul punto, la Corte territoriale ha reputato giustificata la decisione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di prime cure « dal non integrale accoglimento RAGIONE_SOCIALE pretese dell’attore e dalle considerazioni espresse dal giudice di primo grado »;
in tal guisa ha operato una adesiva relatio alla motivazione della prima decisione, che, ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, aveva valorizzato « la contumacia della convenuta, la natura cautelare dell’ordinanza che nel contraddittorio ha confermato la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella esattoriale cui la comunicazione in oggetto attiene, il brevissimo lasso temporale intercorso tra tale
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ordinanza e la redazione della comunicazione di cui si tratta e l’omessa allegazione di una previa richiesta amministrativa di relativa revoca rimasta priva di riscontro da parte di RAGIONE_SOCIALE »;
si tratta, come è evidente, di una pluralità di rationes decidendi , ovvero della postulazione, ad opera del giudicante, di vari argomenti, ciascuno dei quali apprezzato come valido a fondare la statuizione resa, talché, ove in astratta ipotesi espunto uno di essi, non risulta minato, nella sua concludenza, l’impianto motivazionale ;
ciò posto, la doglianza della ricorrente, sopra riportata, si incentra unicamente sulla inidoneità della reiezione della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. ad integrare una soccombenza (pur parziale o reciproca) apprezzabile in punto di spese, senza rivolgere notazione critica alcuna alle altre trascritte giustificazioni poste invece – in maniera conforme a diritto o meno, non è qui possibile sindacare in difetto di specifica e puntuale censura – a base della pronuncia di compensazione;
orbene, è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (orientamento consolidato: tra le tantissime, cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350);
il ricorso è inammissibile;
il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa
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Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 2.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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