Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8820 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE P.A.
Danni da fauna selvatica -Spese di lite
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/11/2023
Adunanza camerale sul ricorso 13780-2022 proposto da:
AMBITO TERRITORIALE CACCIA ANCONA 2, in persona del Presidente e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE DI ANCONA, in persona del Presidente ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 1488/21 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘ATC 2’) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1488/21, del 22 novembre 2021, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che -in accoglimento del gravame esperito dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 88/17, del 7 settembre 2017, del Giudice di pace di Jesi -ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da NOME COGNOME, compensando integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi dello stesso, ritenendo sussistenti ‘giusti motivi’.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, radicato dal COGNOME, nei confronti della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, un giudizio per il risarcimento dei danni causati alla sua autovettura dalla collisione con un cinghiale, la convenuta chiedeva (ed otteneva) di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Marche, nonché esso ATC 2.
Il primo grado di giudizio si concludeva con l’accoglimento della domanda e la condanna della Provincia di RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno lamentato dall’attore, oltre che a rifondere le spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato ATC 2.
Esperito gravame dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello -nella contumacia della Regione -lo accoglieva, essendosi ritenuti insussistenti i presupposti per affermare la responsabilità dell’appellante, stante la prova delle ‘numerose iniziative ‘ avviate dalla Provincia ‘ nel tentativo di fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali’.
Il giudice di seconde cure, tuttavia, compensava integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi di giudizio , ravvisando l’esistenza di ‘giusti motivi’, in ragione dei ‘diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza sia in ordine alla titolarità passiva del rapporto, sia alla valutazione nel merito di analoghe fattispecie’.
Avverso la sentenza del Tribunale anconetano ha proposto ricorso per cassazione ATC 2, sulla base -come detto -di tre motivi, tutti volti a contestare la disposta integrale compensazione delle spese processuali.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata ‘nella parte in cui il giudice di appello non ha qualificato, nella fattispecie in esame, la soccombenza parziale della Regione Marche nei confronti dell’ATC’, e ciò ‘per quanto concerne le spese di lite di primo e secondo grado’. A tale esito il giudice d’appello perveniva sul rilievo ch e ‘la chiamata in causa’ compiuta dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’appello dalla stessa proposto anche nei confronti
di essa ATC 2, avessero comportato la ‘necessità della difesa tecnica della stessa’ e, dunque, anche della ‘statuizione circa le spese’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ‘ ratione temporis vigente’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di «giusti motivi» per la compensazione delle spese di lite, non ricorrenti nel caso di specie’.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -‘omessa valutazione e motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella soccombenza della Regione Marche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ‘, essendo stato quest’ultimo ‘dichiarato carente di legittimazione passiva nel giudizio con sentenza del Giudice di pace’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione Marche, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
È rimasto solo intimato il COGNOME.
La trattazione del presente ricorso veniva fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., inizialmente per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, in vista della quale RAGIONE_SOCIALE e la Regione Marche depositavano memoria.
All’esito della stessa, tuttavia, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17697/23, del 20 giugno 2023 -ravvisava la necessità dell’integrazione del contradditorio nei confronti della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, parte necessaria del presente giudizio di
legittimità, essendo stata impugnata la decisione del giudice di appello di compensare le spese di lite tra tutte le parti della controversia.
In ottemperanza all’ordine suddetto, RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con controricorso, ha chiesto che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Fissata per la data odierna nuova adunanza camerale, entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito meglio precisati.
10.1. Il primo motivo -che assume non essersi dato rilievo alla ‘soccombenza parziale’ della Regione non è fondato.
10.1.1. In disparte, infatti, il duplice rilievo per cui non fu certo la Regione, bensì la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE e che, inoltre, la Regione (diversamente da quanto si legge in più punti del ricorso) non è risultata affatto ‘soccombente’ all’esito del giudizio, dirimente nel senso dell’infondatezza del motivo -risulta la seguente constatazione. Il giudice di appello, se avesse ritenuto di utilizzare il criterio della soccombenza, avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico del già attore COGNOME, la cui domanda risarcitoria è stata rigettata, dando così seguito al principio secondo cui le spese sostenute dal terzo
chiamato in garanzia sono sopportate dall’attore soccombente, salvo che la chiamata non risulti -evenienza da escludersi (e neppure ipotizzata) nel caso di specie -manifestamente arbitraria o palesemente infondata, tanto da concretare abuso del diritto (Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2019, n. 31889, Rv. 655979-02; Cass. Sez. 6-3, ord. 1° luglio 2021, n. 18710, Rv. 661752-01).
10.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
10.2.1. A parte, infatti, la ricorrenza di un precedente specifico di questa Corte, invocato dal ricorrente, relativo sempre ad un giudizio per danni da fauna selvatica nel quale la Provincia di RAGIONE_SOCIALE aveva chiamato in causa ATC 2 (si tratta di Cass. Sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2022, n. 2026, che ha cassato analoga statuizione di compensazione delle spese di lite), deve, qui, ribadirsi che è ‘censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione’, risultando suscettibile di cassazione la ‘motiva zione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea’ (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01);
Tale risulta il caso che occupa, perché l’evidenziazione -al fine di giustificare la disposta compensazione -di ‘diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza’ in ordine ‘alla titolarità passiva del rapporto’ non presenta alcuna correlazione con il ‘ decisum ‘ del giudice di appello . Esso, per vero, non ha fondato su tali basi il rigetto della domanda risarcitoria (ovvero, negando che fosse la Provincia di RAGIONE_SOCIALE il soggetto tenuto, in astratto, al ristoro del danno), bensì es cludendo l’assenza di profili di colpa a carico della stessa, date le ‘numerose iniziative’ da essa avviate ‘nel tentativo di
fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali’ .
La motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese di lite non è, pertanto, coerente con la ‘ ratio decidendi ‘ alla base della sentenza.
10.3. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito, ovvero sulla disciplina delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della