Compensazione spese legali: vittoria totale non basta?
La compensazione spese legali è un tema cruciale nel processo civile. La regola generale è chiara: chi perde, paga. Ma cosa succede quando un giudice, pur dando piena ragione a una parte, decide che ognuno debba pagare il proprio avvocato? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del potere del giudice in materia, ribadendo che la deroga al principio di soccombenza deve essere fondata su ragioni solide e non apparenti.
I Fatti di Causa
La vicenda nasce da un’opposizione a un decreto ingiuntivo. Un avvocato aveva ottenuto un’ingiunzione di pagamento per le sue prestazioni professionali nei confronti di una sua ex cliente. Quest’ultima non solo si opponeva al pagamento, ma presentava una domanda riconvenzionale chiedendo un risarcimento per presunta responsabilità professionale del legale.
L’avvocato si difendeva chiedendo il rigetto di ogni domanda e chiamava in causa la propria compagnia assicurativa a titolo di garanzia. Dopo un passaggio dal Giudice di Pace al Tribunale per questioni di competenza, quest’ultimo organo si pronunciava nel merito: rigettava sia l’opposizione della cliente (confermando quindi il decreto ingiuntivo) sia la sua domanda di risarcimento. L’avvocato risultava, quindi, totalmente vittorioso. Tuttavia, il Tribunale decideva di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale scelta con la sussistenza di “giusti motivi in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento”.
Il Ricorso in Cassazione e la violazione della regola sulla soccombenza
L’avvocato, sentendosi ingiustamente penalizzato dalla decisione sulle spese, proponeva ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era chiaro: la violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. Secondo il ricorrente, essendo risultato pienamente vincitore, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte soccombente. La motivazione addotta dal Tribunale per giustificare la compensazione spese legali era, a suo dire, illogica, apparente e ingiusta, poiché troppo generica e non riconducibile alle ipotesi tassative previste dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, il giudice può compensare le spese legali solo in casi specifici. Oltre all’ipotesi della soccombenza reciproca (quando entrambe le parti perdono su alcuni punti), la compensazione è ammessa solo se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione.
La Corte ha specificato che tali ragioni includono:
1. L’assoluta novità della questione trattata.
2. Un mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.
3. Altre analoghe e gravi ragioni eccezionali, come quelle emerse a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
La motivazione del Tribunale, basata su una generica “difficoltà interpretativa”, non rientra in nessuna di queste categorie. Una simile giustificazione è stata ritenuta apparente e in contrasto con il dettato normativo, che richiede una ragione specifica e concreta per derogare al principio fondamentale per cui le spese seguono la soccombenza.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato la causa al Tribunale, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sul punto, attenendosi ai principi di diritto enunciati. Questa decisione riafferma un principio fondamentale di giustizia: la parte che vince completamente una causa ha diritto, di regola, al rimborso delle spese legali sostenute. Il potere del giudice di disporre la compensazione spese legali non è discrezionale, ma vincolato a presupposti specifici e rigorosi, la cui assenza rende la decisione illegittima.
Quando un giudice può decidere per la compensazione delle spese legali?
Il giudice può compensare le spese legali in caso di soccombenza reciproca (entrambe le parti vincono e perdono su alcuni punti) oppure in presenza di ‘gravi ed eccezionali ragioni’, come l’assoluta novità della questione, un mutamento della giurisprudenza o altre ragioni analoghe che devono essere specificate in motivazione.
Una generica ‘difficoltà interpretativa’ del caso giustifica la compensazione delle spese legali?
No, secondo la Corte di Cassazione, una motivazione generica come la ‘difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo’ non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese quando una parte è totalmente vittoriosa. Tale motivazione è considerata apparente e viola la legge.
Cosa succede se un giudice compensa le spese senza una motivazione valida?
Se un giudice compensa le spese senza fornire una motivazione che rientri nei casi specificamente previsti dalla legge, la sua decisione può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione. Se il ricorso viene accolto, la sentenza viene annullata (cassata) su quel punto e la causa viene rinviata a un altro giudice per una nuova decisione conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4055 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24870/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (CSTNDR61E06I804U), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA, COGNOME NOME COGNOME INDIRIZZO presso il proprio studio;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 9798/2022, depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto del Giudice di pace di Tivoli che le ha ingiunto il pagamento di euro 2.541,70 in favore dell’avvocato NOME COGNOME; l’opponente ha chiesto di accertare che nulla era dovuto e, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità professionale dell’opposto e di condannarlo al pagamento di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno. COGNOME, costituendosi, ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dall’opponente e di essere autorizzato a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE per spiegare nei suoi confronti domanda di garanzia in caso di condanna al risarcimento del danno. Il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Tivoli. Il Tribunale, con l’ordinanza 12 luglio 2022, n. 9798, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha rigettato altresì la domanda di risarcimento del danno proposta dall’opponente; ha poi compensato le spese di lite.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Le intimate NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: sebbene il ricorrente sia risultato totalmente vittorioso, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti con una motivazione del tutto illogica, apparente e ingiusta, violando le disposizioni richiamate.
Il ricorso è fondato. La motivazione offerta dal Tribunale nella pronuncia impugnata (‘esistono giusti motivi in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento’) si pone in contrasto con quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 92 c.p.c. Ai sensi della disposizione, infatti, il giudice può compensare le spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca,
nell’ipotesi ‘di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’ o ancora a seguito della pronuncia di incostituzionalità della disposizione ad opera della sentenza del giudice delle leggi n. 77/2018 -‘qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’.
L’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata al Tribunale di Tivoli, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione