Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24870/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, ORECCHIONI NOME;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 9798/2022, depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto del Giudice di pace di Tivoli che le ha ingiunto il pagamento di euro 2.541,70 in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’opponente ha chiesto di accertare che nulla era dovuto e, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità professionale dell’opposto e di condannarlo al pagamento di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno. NOME, costituendosi, ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dall’opponente e di essere autorizzato a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE, per spiegare nei suoi confronti domanda di garanzia in caso di condanna al risarcimento del danno. Il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Tivoli. Il Tribunale, con l’ordinanza 12 luglio 2022, n. 9798, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha rigettato altresì la domanda di risarcimento del danno proposta dall’opponente; ha poi compensato le spese di lite.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Le intimate NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: sebbene il ricorrente sia risultato totalmente vittorioso, il Tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti con una motivazione del tutto illogica, apparente e ingiusta, violando le disposizioni richiamate.
Il ricorso è fondato. La motivazione offerta dal Tribunale nella pronuncia impugnata (‘esistono giusti motivi in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale e normativo di riferimento’) si pone in contrasto con quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 92 c.p.c. Ai sensi della disposizione, infatti, il giudice può compensare le spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca,
nell’ipotesi ‘di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’ o ancora a seguito della pronuncia di incostituzionalità della disposizione ad opera della sentenza del giudice delle leggi n. 77/2018 -‘qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’.
L’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata al Tribunale di Tivoli, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione