Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31667 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12776/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3676/2020 depositata il 28/10/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio dell’8/11/2023 .
Fatti di causa
Nel 2010 l’acquirente NOME COGNOME, titolare di un’azienda RAGIONE_SOCIALE specializzata nella coltivazione e trasformazione di uve destinate alla produzione di un tipo di vino d.o.c.g., conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la venditrice RAGIONE_SOCIALE in risarcimento dei danni ex art. 1490 c.c. per vizi della cosa venduta
(barbatelle, cioè tralci di vite tagliati da vite adulta, trattati affinché crescano radici e poi messi a dimora per creare un vigneto). Il Tribunale rigettava la domanda sia per difetto di legittimazione attiva (il contratto era stato stipulato dalla madr e dell’attore , che ha mancato di dimostrare la sussistenza di una impresa familiare ex art. 48 l. 203/1982) sia per prescrizione ex art. 1495 co. 3 c.p.c. del diritto al risarcimento del danno. Venivano compensate integralmente le spese, comprese quelle pe r l’a.t.p. e la c.t.u. ( peraltro, le perizie avevano accertato l’esistenza dei vizi). La venditrice convenuta ha impugnato in appello il capo relativo alle spese, denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c. in quanto non erano state enunciate ragioni gravi ed eccezionali per la compensazione. La Corte di appello ha riformato parzialmente il capo impugnato (disponendo la compensazione solo per metà e condannando l’attore a rifondere circa € 1.990 alla convenuta) ed ha parimenti compensato per metà le spese di appello (condannando l’attore a rifondere circa € 1890 alla convenuta).
Ricorre in cassazione la venditrice convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il compratore attore con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 92 co. 2 e 91 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato per metà le spese del giudizio di primo e di secondo grado (comprese quelle relative alle perizie), in assenza delle ragioni gravi ed eccezionali per la compensazione richieste dall’art. 92 co. 2 c.p.c. , nella versione ex l. 69/2009. Il motivo è argomentato in sintesi come segue. Il giudizio sulle gravi e eccezionali ragioni per la compensazione è tendenzialmente riservato al giudice di merito e pertanto censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione. In effetti, la motivazione è viziata perché il
giudizio si è fondato sul fatto che il rigetto della domanda dell’attore è avvenuto per ragioni procedurali, ma ciò non corrisponde al vero, poiché il rigetto si è basato anche sulla prescrizione ex art. 1495 co. 3 c.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/14 perché la Corte di appello ha quantificato le spese applicando il criterio del valore effettivo della controversia e non quello del valore della lite indicato dall’attore. Il motivo è argomentato in sintesi come segue. La Corte territoriale ha quantificato le spese applicando lo scaglione da € 26.000 ad € 52.000 in base al «valore effettivo» della lite, mentre l’attore aveva quantificato la domanda era stata quantificata in termin i di circa € 238.235, cosicché è da applicare lo scaglione da € 52.000 a € 260.000.
La parte della sentenza censurata dal primo motivo è la seguente: «Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che il danno lamentato dall’odierno appellato si è effettivamente verificato e, secondo un indirizzo giurisprudenziale cui questa Corte aderisce , nel caso in cui la soccombenza non dipende dal torto della parte sostanziale ma da questioni di carattere procedurale è facoltà del giudice di operare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio. Tanto premesso è giustificata la compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice che deve essere però ridimensionata nella misura della metà».
Il primo motivo è fondato.
La domanda dell’attore è stata rigettata per due ragioni concorrenti (ciascuna delle quali è autonomamente in grado di fondare la decisione): il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione ex art. 1495 c.c. In forza di ciò, le risultanze della perizia non hanno alcuna rilevanza, nemmeno al fine del riparto delle spese processuali. Piena è la soccombenza dell’attore e pienamente da applicare è il principio che le
spese seguono la soccombenza. Nel caso di specie, gli artt. 91 e 92 c.p.c. risultano quindi violati, senza che il richiamo a non meglio identificate «questioni procedurali» possa mutuare il quadro così delineato.
Il primo motivo è accolto. Ciò determina l’assorbimento del secondo motivo.
-In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8 /11/2023.