Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1766 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1766 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3509/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato da sé stesso ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-resistente-
avverso la sentenza (proc. 1025/2023 RG) del Tribunale di Vercelli, depositata il 24/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
AVV_NOTAIO propose opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 avverso decreto di liquidazione dei compensi del
difensore di parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia penale.
1.1. Il Ministero convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituì e fu dichiarato contumace
Il Tribunale di Vercelli, con la decisione oggi gravata, accolse l’opposizione promossa e in parziale riforma del decreto opposto liquidò in favore del COGNOME la somma di € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali; dichiarò, inoltre, integralmente compensate le spese.
2.1. A tale ultimo riguardo, così motivò la compensazione delle spese: <>
Avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli l’AVV_NOTAIO propone ricorso fondato su un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Con l’unico motivo proposto il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e 111 cost.
Secondo il AVV_NOTAIO il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese di lite, motivando tale decisione con mere clausole di stile che non soddisfano affatto i requisiti minimi che dovrebbe possedere ogni motivazione.
In particolar modo non sarebbe stato in alcun modo esplicitato in cosa risiederebbe la <> della questione trattata, che, di contro, era molto semplice, concernendo la misura dei compensi (comparata al protocollo in loco stipulato) da porre in liquidazione.
Inoltre, il riferimento <> non consentirebbe di comprendere quali siano effettivamente state le reali
motivazioni che a parere del Tribunale avrebbero giustificato la soccombenza reciproca.
Infine, essendo rimasto contumace il Ministero e dunque non sussistendo reciproci crediti, il Tribunale avrebbe fatto mal governo dell’insegnamento dato dalla Suprema Corte poiché nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna <> , né si sarebbe <> .
5. Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte, sia in sede penale che civile, con giurisprudenza granitica, contraddice l’asserto del Giudice del merito qui censurato.
In sede penale (Sez. unite penali, n. 25931,24/04/2008 c.c., dep. 26/06/2008, Rv. 239632) si è detto che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).
In sede civile si è affermato un omologo principio, chiarendosi che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Sez. 6 – 2, n. 7072, 21/03/2018, Rv. 648220 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 4082/2024).
Ulteriormente spiegandosi che la circostanza che l’AVV_NOTAIO si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la SRAGIONE_SOCIALEC. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l’opposizione spiegata personalmente dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso di regolare le spese dell’opposizione, adottando la formula “nulla per spese”) – Sez. 6 – 2, n. 4698, 18/02/2019, Rv. 652600 – 01).
Ciò, peraltro, nel quadro dei ristretti margini entro i quali la normativa vigente consente la compensazione, siccome evidenziato, anche in epoca assai recente da questa Corte, la quale ha spiegato che l’AVV_NOTAIO che si difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita – alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di
eccezionale gravità (Sez. 2, n. 27802, 17/10/2025, Rv. 676247 -01; conf., fra le tante, Cass. nn. 11349/2024, 3606/2024, 19522/2025, 33754/2025, 33760/2025, 33758/2025, 20643/2025 e, in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024).
Il Giudice giustifica la compensazione nei termini seguenti: <>.
Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Giudice si pone al di fuori del paradigma normativo, in quanto l’apodittico, astratto e inconoscibile asserto, non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale (conf. ex multis, di recente, Cass. n. 17596/2025 e, in motivazione la già citata ordinanza n. 3606/2024).
6. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Vercelli, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME