Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33754 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16172/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in TARANTO, INDIRIZZO, che agisce in proprio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in ROMA, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza emessa nel procedimento n. 4576/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 16/02/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La Corte d’appello di Roma con decreto emesso in data 07/09/2021 liquidò in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME i compensi
professionali per l’ attività difensiva svolta a beneficio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio portante il n. 1945/2015 R.G. innanzi alla predetta Corte d’appello , definito con la sentenza n. 1473/2018, e nel successivo procedimento in Cassazione conclusosi con la sentenza n. 16742/2021.
1.1. La medesima Corte territoriale in data 18/07/2022 revocò parzialmente la liquidazione rilevando che per il giudizio d’appello i compensi fossero già stati liquidati con precedente ed ulteriore decreto, e che pertanto, occorreva limitare il pagamento ai soli compensi dovuti per il giudizio di cassazione.
Avverso il decreto di revoca parziale del provvedimento di liquidazione l’AVV_NOTAIO COGNOME propose opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 censurando l’esercizio di un potere di autotutela non previsto dalla legge, nonché deducendo la natura decisoria e giurisdizionale del decreto che stabilisce nel merito il compenso e, pertanto, in quanto tale non suscettibile di revoca (o di modifica) d’ufficio, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette consuma il proprio potere decisionale.
2.1. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del reclamo, revocò con ordinanza il decreto impugnato compensando tra le parti le spese del procedimento.
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO propone ricorso sulla base di un solo motivo; il RAGIONE_SOCIALE si è costituito al mero fine di un’eventuale partecipazione alla pubblica udienza .
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. avendo la Corte d’appello erroneamente compensato le spese processuali tra le parti senza applicare il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza quale criterio ordinario per la regolamentazione delle spese di lite, principio che concorre a garantire la pienezza e l’effettività del diritto di azione e di difesa.
Secondo parte ricorrente l’eventuale permanenza definitiva dei costi processuali a carico RAGIONE_SOCIALE parte risultata vittoriosa determinerebbe una lesione del diritto di accesso alla giustizia, svuotando di contenuto la garanzia costituzionale prevista dall’art. 24 Cost.
5. Il motivo è fondato.
Questa Corte, sia in sede penale che civile, con giurisprudenza granitica contraddice l’asserto del Giudice del merito qui censurato.
In sede penale (Sez. unite penali, n. 25931,24/04/2008 cc., dep. 26/06/2008, Rv. 239632) si è detto che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato d.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).
In sede civile si è affermato omologo principio, chiarendosi che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e
92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Sez. 6 – 2, n. 7072, 21/03/2018, Rv. 648220 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 4082/2024). Ulteriormente spiegandosi che la circostanza che l’AVV_NOTAIO si sia avvalso RAGIONE_SOCIALE facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole RAGIONE_SOCIALE soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l’opposizione spiegata personalmente dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell’opposizione, adottando la formula “nulla per spese”) – Sez. 6 – 2, n. 4698, 18/02/2019, Rv. 652600 – 01). Ciò, peraltro, nel quadro dei ristretti margini entro i quali la normativa vigente consente la compensazione, siccome evidenziato, anche in epoca assai recente da questa Corte, la quale ha spiegato che l’AVV_NOTAIO che si difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza RAGIONE_SOCIALE difesa personale non giustifica la compensazione, consentita -alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 77 del 2018 – nelle ipotesi tassative RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza, dell’assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione, del mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità (Sez. 2, n. 27802, 17/10/2025, Rv. 676247 -01; conf. Cass. nn. 11349/2024, 3606/2024, 19522/2025 e, in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024).
6. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in persona di altro giudice, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME