SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 850 2025 – N. R.G. 00000299 2025 DEPOSITO MINUTA 06 01 2026 PUBBLICAZIONE 06 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 3164 del 31.12.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente (relatore)
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al R.G. NUMERO_DOCUMENTO
tra
, appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME
Appellante
e
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.4.2025, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Taranto -adito per il riconoscimento del diritto all’attribuzione del beneficio economico della ‘ Carta RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento e la formazione del docente ‘ nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss. 2019/2020,
2021/2022 e 2022/2023), con conseguente condanna del
(da ora in poi ) al pagamento della complessiva somma dovuta- aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
L’appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite ‘ in ragione della complessità delle questioni affrontate nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023) ‘ . Ha evidenziato che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che, al momento di proposizione del giudizio in primo grado (24.7.2023), sulla questione oggetto di giudizio erano già intervenute, in senso favorevole alla parte ricorrente, innumerevoli sentenze di merito, oltre alla decisione del Consiglio di Stato (n. 1842/2022) e alla sentenza della Corte di Giustizia UE (del 18.05.2022 in causa C-450/21). Ha evidenziato, altresì, la condotta del convenuto che, nel giudizio di primo grado, aveva continuato a contrastare la domanda attorea. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio.
All’udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente giudizio nonostante rituale notifica dell’atto di appello.
Tanto premesso, l ‘appello è fondato e deve essere accolto .
Giova precisare che nel caso di specie trova applicazione l’art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: ” Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero “; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta ” anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni “.
Dunque, in base all’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Ciò posto, nella specie, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che al momento dell’ introduzione del giudizio di primo grado la questione sottoposta a giudizio risultava già oggetto di plurimi interventi da parte della giurisprudenza di merito, oltre che della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21).
In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado -confermando l’orientamento favorevole alla parte ricorrente, già consolidatosi alla luce delle pronunce suddette- non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
In considerazione di tanto la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 2.000)- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall’impugnante costituisce il ” disputatum ” della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del ” decisum “, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso del 28.4.2025 da nei confronti di avverso la sentenza del 31.12.2024 n. 3164/2024 del Tribunale di Taranto, così provvede: accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna il appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed accessori come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO. Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con
distrazione per l’AVV_NOTAIO COGNOME.
Così deciso in Lecce il 14 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME