Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26502/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME ESTER, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec:
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
pec:
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME
NOME,
COGNOME
NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 414/2021 depositata il 30/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
I sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME convennero in giudizio i coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME nonché la loro figlia NOME COGNOME per sentir pronunciare la revocatoria dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi in data 31 luglio 2000, nonché dell’atto di rinunzia all’azione di riduzione dell’eredità da parte di NOME COGNOME; allegarono c he il loro padre NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME e padre di NOME ed NOME COGNOME, aveva consegnato al promotore finanziario NOME COGNOME una somma di oltre € 98.000,00 perché questi procedesse al l’ investimento nell’acquisto di titoli ; l’COGNOME non aveva provveduto ad investire l’intera somma ma aveva trattenuto per sé, indebitamente, consistenti importi così divenendo debitore dei COGNOME; nel 2003 avevano concordato un piano di rientro graduale che l’COGNOME , dopo aver corrisposto alcune rate, non aveva onorato, sì da condurre il creditore ad intimargli l’immediata restituzione dell’intera somma; deceduto NOME COGNOME, la moglie del promotore NOME COGNOME aveva emesso, in sostituzione di un assegno già rilasciato da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, un altro assegno di importo leggermente inferiore in favore della figlia NOME COGNOME, di € 95.028,08 poi ulteriormente sostituito da altro di
pari importo emesso dall’COGNOME sempre in favore di NOME COGNOME; che vi era pertanto la prova del credito e che, con l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e con la rinuncia dell’COGNOME all’azione di riduzione dell’eredità del proprio padre in favore della moglie e della figlia NOME COGNOME, i coniugi COGNOME avevano consapevolmente pregiudicato le ragioni creditorie di NOME COGNOME e delle sue eredi, sottoponendo a vincolo l’intero patrimonio immobiliare;
il Tribunale di Reggio Calabria, ammesso il solo interrogatorio formale di NOME COGNOME, rigettò la domanda ritenendo che non vi fosse la prova dell’esistenza di un diritto di credito in capo a NOME COGNOME, poi trasmesso alle eredi, non ritenendo sufficiente la presenza in atti di due copie di assegni bancari non trasferibili, entrambi privi di data, dell’importo di € 95.028,08 emessi da NOME COGNOME e da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME; il giudice affermò trattarsi di titoli astratti da cui non era possibile desumere il contenuto del rapporto sottostante;
a seguito di appello delle COGNOME e di NOME COGNOME la Corte d’Appello di Reggio Calabria , con sentenza n. 414 pubblicata in data 30/6/2021, ha rigettato l’appello con una motivazione diversa da quella del giudice di primo grado ritenendo, da un lato, che il credito ed il suo ammontare fossero certamente provati ma dall’altro, che mancasse la prova che il credito risalisse al 1997 come affermato dalle attrici né che lo stesso fosse già esistente alla data del 31 luglio 2000, data di stipula del fondo patrimoniale; rigettato l’appello ha compensato le spese del grado;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi;
vi è memoria delle ricorrenti;
Considerato che
Con il primo motivo -violazione dell’art. 116 cpc – omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. le ricorrenti lamentano che il giudice d’appello, pur ritenendo provato il credito, ha omesso di valutare le risultanze dell’interrogatorio formale del debitore -decisive ai fini della considerazione dell’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e dell’accoglimento delle domande proposte -secondo cui lo stesso debitore aveva contra se dichiarato la sussistenza di rapporti ventennali con NOME COGNOME; la C orte d’ Appello ha altresì omesso di valutare la prova documentale, ed in particolare la lettera del 9 maggio 2002 con la quale COGNOME aveva dichiarato di essere debitore di COGNOME e aveva proposto un piano di rientro mediante versamenti mensili di € 1 .032,91 fino al mese di dicembre 2002, con contestuale emissione di assegni e rilascio di altro titolo a garanzia dell’importo residuo di € 98.12 6,81; la richiamata lettera provava che vi era da tempo una esposizione debitoria dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME già il 31/7/2000, data d ell’atto istitutivo del fondo patrimoniale;
il motivo è inammissibile non risultando osservate le condizioni indicate da questa Corte per prospettare la violazione dell’art. 116 c.p.c. secondo cui può sostenersi la sussistenza di un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi prova che il giudicante abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;
con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma 1 n. 1 c.c. in relazione agli artt. 167 c.c. e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo lamentano che la corte del gravame ha omesso di considerare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., e cioè, quanto all’elemento oggettivo, la sussistenza di un pericolo di danno, in quanto la creazione di un patrimonio separato finalizzato al perseguimento degli interessi della famiglia rende non più aggredibili con azioni esecutive i beni conferiti, costituenti per ammissione dello stesso COGNOME l’intero patrimonio all’epoca esistente; quanto all’elemento soggettivo, la corte del merito ha altresì omesso di considerare che, ritenuta la particolare, e certo non casuale tempistica della costituzione del fondo e della conseguente interruzione dei pagamenti rateali precedentemente concordati, doveva desumersi per presunzioni che, al momento della istituzione del fondo patrimoniale, COGNOME fosse consapevole del grave pregiudizio che l’atto arrecava alle posizioni creditorie sia in essere che future;
il motivo è inammissibile perché, pur prospettato quale violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5, è in realtà volto a chiedere a questa Corte una rivalutazione delle prove al fine di pervenire alla declaratoria di insussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., sulla base di una valutazione riservata al giudice del merito e non sindacabile dal giudice di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivata;
con il ricorso incidentale l’ COGNOME e la COGNOME chiedono, con un primo motivo, di cassare l ‘impugnata sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza ritenuto non più scrutinabile la questione inerente la legittimazione attiva delle appellanti perché
positivamente risolta dal Tribunale e non costituente oggetto di appello incidentale da parte dei convenuti; e con un secondo motivo di cassare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese;
il primo motivo è inammissibile perché la corte di merito ha correttamente rilevato che, essendo stata la questione risolta positivamente dal Tribunale e non essendo stato proposto su tale capo di sentenza un appello incidentale, sulla decisione del Tribunale è sceso il giudicato;
con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., degli artt. 12 e ss. disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 132 c.p.c. n. 4 violazione o falsa applicazione di norme di diritto a i sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- le ricorrenti lamentano che la corte di merito ha erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio affermando esservi un ‘assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; la statuizione è asseritamente erronea perché in contrasto sia con l’art. 91, 1° comma c.p.c. sia con l’attuale testo dell’art. 92 , 2° comma c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. 162/2014 secondo cui le ipotesi di compensazione delle spese sono state fortemente limitate, oltre che alla soccombenza reciproca, alla novità della questione trattata, al mutamento di giurisprudenza, alla ricorrenza di ‘gravi ed eccezionali ragioni’;
il motivo è, per quanto di ragione, fondato;
è erronea la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha motivato la disposta compensazione delle spese -del solo grado di appelloin ragione: a) della ravvisata ‘novità delle questioni trattate, atteso che la richiamata sentenza n. 4005/2013 della Corte di
Cassazione è intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione …’;b) del ‘difetto di appello incidentale, ritualmente proposto’ ;
é erronea sia perché non risulta dalla corte di merito spiegate le ragioni per cui ha ravvisato <>, e sotto quale profilo (se essa sia dirimente o meno: v. Cass. n. 12545/2024), non essendo al riguardo sufficiente il mero apodittico rinvio a Cass. n. 4005/2013, a fortiori in considerazione di quanto affermato in particolare da Cass n. 16404/2023 e Cass. n. 4360/2019, oltre che dalla già citata Cass., n. 12545 del 2024, pronunce che hanno, per l’appunto, affermato il principio secondo cui la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita solo in presenza di novità relative ad una questione dirimente;
la sentenza è altresì erronea perché, avendo deciso sul merito della lite, non risultano dalla la corte del merito indicate le ragioni per le quali non si è attenuta al criterio dell’esito complessivo della lite (Cass., S.U. n. 32906/2022) facendo un apodittico e non meglio chiarito riferimento al ‘difetto di appello incidentale ritualmente proposto>> (v. p. 9 della impugnata sentenza);
la sentenza va cassata sul punto, trovando nella specie applicazione -essendo gli COGNOME risultati soccombenti in entrambi i gradi di merito- il principio di soccombenza di cui all’art. 91, 1° comma , cpc;
va d’altro canto osservato che nell’impugnata sentenza non risulta dalla corte di merito invero indicata alcuna particolare ed eccezionale ragione idonea a legittimare la disposta compensazione delle spese di lite;
da quanto esposto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento, limitatamente al secondo motivo,
del ricorso incidentale, inammissibile il primo, con conseguente cassazione in relazione dell ‘impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale. Cassa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione