Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 17107/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME ;
– intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 25 maggio 2022 n. 918;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convissero more uxorio tra il 2007 ed il 2012.
Cessata la convivenza, nel 2014 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Marsala NOME COGNOME, deducendo che, nel periodo di convivenza, aveva eseguito consistenti lavori di restauro, ammodernamento e miglioria di un immobile di proprietà della convenuta, sito a Pantelleria (c.d. dammuso ).
Chiese, pertanto, la condanna della convenuta alla rifusione delle spese sostenute per i suddetti lavori, ex art. 936 c.c., oppure, in subordine, la condanna al pagamento dell’indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
–
–
Oggetto:
spese processuali –
compensazione
presupposti
obbligo
di
motivazione
fattispecie.
Con sentenza 6.10.2017 il Tribunale di Marsala rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese. Il Tribunale ritenne che i lavori, dei quali fu pur in parte dimostrata l’esecuzione, vennero eseguiti ‘ in adempimento d’un dovere morale e sociale ‘, sicché la relativa spesa era irripetibile ai sensi dell’art. 2034 c.c..
La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 25.5.2022 n. 918 la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame quanto al merito; lo accolse invece nella parte concernente la regolazione delle spese di lite.
Ritenne la Corte d’appello che ‘ la particolare difficoltà di accertare i fatti’ giustificasse la compensazione delle spese del primo grado.
La Corte territoriale compensò, inoltre, le spese del secondo grado ‘per le medesime considerazioni’ .
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
NOME COGNOME non si è difeso.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.
380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Ciascuno di essi, infatti, è vòlto a censurare il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. Col primo motivo la ricorrente deduce che il giudizio di compensazione è sostanzialmente immotivato; col secondo motivo deduce che in ogni caso ‘ idonea, ai sensi non ricorreva ad alcuna ‘ grave ed eccezionale ragione dell’art. 92 c.p.c., a giustificare la compensazione.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 92, secondo comma, c.p.c., per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente la compensazione delle
spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza) oppure nel caso in cui sussistano ‘ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ‘ .
Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese di lite del primo grado giustificando tale decisione non altrimenti che col richiamo alla ‘ particolare difficoltà di accertare i fatti’.
Trattasi tuttavia di una motivazione non idonea a soddisfare a quel ‘minimo costituzionale’ al di sotto del quale un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi sostanzialmente immotivato e, perciò, nullo ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Da un lato, infatti, l’accertamento dell’entità dei lavori eseguiti all’interno d’un appartamento non è questione che ponga particolari difficoltà di accertamento; in secondo luogo, ed a tutto concedere, non ogni difficoltà istruttoria avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese, ma solo una difficoltà ‘ grave ed eccezionale’ , e la Corte d’appello non spiega dove abbia ravvisato, nel caso di specie, la gravità e l’eccezionalità.
2.1. Non è raro che la regolazione delle spese venga piegata dal giudice di merito a finalità che non le sono proprie: ad es. punire la parte ritenuta in torto; attenuare il peso della condanna pronunciata a carico della parte che, sebbene soccombente, non appariva priva di qualche ragione; ammonire i litiganti nec ultra litigetur ; conformare l’esito finale del giudizio ‘ad equità’ ovvero ‘a giustizia’, come appunto ritenuto dalla sentenza qui in esame.
Deve qui ribadirsi che tutte e ciascuna di tali valutazioni, pur quando siano moralmente nobilitate da intenti lodevoli, non sono conformi a diritto.
La regolazione delle spese nel nostro ordinamento processuale è retta dal l’asettico principio victus victori , sicché le sono estranei tanto il giudizio di equità, quanto altri e meno nobili scopi.
La scelta di compensarle, quando non vi sia soccombenza reciproca né ricorrano le altre due ipotesi previste dalla prima parte dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., resta una ipotesi eccezionale , la cui eccezionalità deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito.
Camera di consiglio del 30 settembre 2025
La ritenuta fondatezza del ricorso non impone, oltre alla cassazione della sentenza impugnata, anche il rinvio: infatti, non essendo necessario ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, liquidando le spese del primo e del secondo grado di giudizio, le prime in misura corrispondente a quella ritenuta dal Tribunale di Marsala.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo assumendo a base della liquidazione il valore della causa di euro 72.000, pari al petitum .
La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di liquidare anche le spese del grado di appello. Anche esse seguiranno la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:
(–) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.500, oltre le spese di c.t.u., I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(–) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di euro 7.160, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(–) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.140, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 30 settembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)