Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16654-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
nonchè contro
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1271/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 2983/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 16654/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 30.3.2022 n. 1271, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto da NOME COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto a far dichiarare estinti per prescrizione i crediti oggetto delle cartelle esattoriali impugnate.
Il tribunale, nell’accogliere la domanda del COGNOME, per quanto ancora d’interesse, disponeva l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità sul termine di prescrizione applicabile dopo la notifica delle cartelle esattoriali.
La Corte d’appello accoglieva il gravame del COGNOME, volto a censurare l’errata compensazione delle spese di primo grado, tenendo conto che il mutamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti contributivi dopo la notifica della cartella (Cass. sez. un. n. 23397/16) era avvenuto oltre un anno prima del deposito del ricorso di primo grado,
laddove gli enti appellati avevano continuato ad insistere che il predetto termine non era quinquennale ma decennale.
La Corte d’appello, tuttavia, disponeva a sua volta l’integrale compensazione delle spese, ravvisando la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, considerata la materia del contendere che era sottratta a ogni potere dispositivo delle parti.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio, pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità ‘ (Cass. n. 14036/24, 9977/19) .
Nella specie, la motivazione della compensazione delle spese d’appello è manifestamente illogica (gravi ed eccezionali ragioni, considerata la materia del contendere, sottratta ad ogni
potere dispositivo delle parti, le quali non hanno in alcun modo interloquito al riguardo). La Corte, infatti, ha accolto la prospettazione dell’appellante che aveva fatto riferimento a un non univoco orientamento della legittimità, ancorché la sentenza risolutiva emessa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione relativa al termine di prescrizione fosse stata pubblicata più di un anno prima rispetto al deposito del ricorso. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il regime della regolamentazione del regime delle spese di lite di secondo grado.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME