Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28351 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7922-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
nonchè contro
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 4144/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2022 R.G.N. 602/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 7922/23
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 7.11.2022 n. 4144, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto a far dichiarare estinti per prescrizione i crediti oggetto della pretesa contributiva.
Il tribunale, nell’accogliere la domanda del COGNOME, per quanto ancora d’interesse, disponeva la condanna alle spese di lite a carico del solo concessionario, liquidate nella misura di € 2.250,00, oltre oneri accessori, disponendo implicitamente la compe nsazione delle spese, tra l’originario opponente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello accoglieva il gravame del COGNOME, volto a censurare la mancata condanna in solido anche dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese del primo grado e per quanto ancora d’interesse, disponeva l’integrale compensazione delle spese del secondo grado, per la rilevanza assai modesta del capo di sentenza impugnato, nell’economia generale della lite.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118 comma 2
disp. att. c.p.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio, nonostante l’integrale accoglimento del gravam e e pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità ‘ (Cass. n. 14036/24, 9977/19) .
Nella specie, il gravame di COGNOME NOME è stato integralmente accolto in punto di condanna in solido anche dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alle spese di primo grado di giudizio, cosicché non ricorreva alcuna delle ipotesi che giustificava la compensazione delle spese del secondo grado, quantomeno rispetto a quelle paventate dalla Corte del merito, ‘per la rilevanza assai modesta del capo di sentenza impugnato, nell’economia generale della lite (…) senza che l’appellante abbia lamentato oggettive difficoltà o resistenze del debitore a corrispondere il dovuto’.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il regime della regolamentazione del regime delle spese di lite di secondo grado.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME