Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28664  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25668-2022 proposto da:
NOME  COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  772/2022  della  CORTE  D’APPELLO  di BARI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 1078/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Spese compensazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2025
CC
RILEVATO che
Con  sentenza  in  data  21  aprile  2022,  la  Corte  d’appello  di  Bari,  nell’accogliere l’impugnazione  afferente alle  spese  di  lite  proposta  da  NOME  COGNOME  avverso  la decisione di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione richiesta compensando le spese, ha, altresì, compensato le spese del grado.
 Per  la  cassazione  della  sentenza  propone  ricorso  NOME  COGNOMECOGNOME  affidandolo  a  un motivo cui r esiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO che
1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge n. 69 del 2009) per aver la Corte disposto la compensazione delle spese processuali del secondo grado pur avendo accolto integralmente la domanda.
1.1. Il motivo è fondato.
Quanto al merito della censura, occorre valutare se l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la condanna alla rifusione delle spese da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deve reputarsi ingiustamente punitiva perché la statuizione sulle spese in primo grado (unico motivo di gravame) ‘costituisce una componente della pronuncia del tutto rimessa alla valutazione del giudice’ basti a integrare, nel regime vigente ratione temporis , le gravi ed eccezionali ragioni, riguardanti specifiche circostanze della controversia indicate esplicitamente nella motivazione ( Cass. n. 23059 del 21/6/2018; Cass. 14411 del 14/7/2016, 4521 del 21/2/2017), idonee a giustificare la compensazione delle spese.
Va ricordato come l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 263 del 2005 e poi modificata dalla legge n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi
ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Siffatta disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass.n.2883 del 2014). Pertanto, nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011, Cass. n. 11222 del 2016).
Nella  fattispecie  in  esame  la  Corte  d’appello  ha  esplicitamente  indicato  in  sentenza  le ragioni che giustificano l’operata compensazione; con siffatte ragioni sostanzialmente si è data  rilevanza  al  comportamento  processuale  dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  atteso  che  si  attribuisce  la responsabilità  di  una  errata  statuizione  sulle  spese  esclusivamente  al  giudice  di  primo grado.
Le conclusioni in tema di compensazione delle spese si rivelano al riguardo palesemente non conformi al principio regolatore della materia ratione temporis applicabile, nonché al principio di lealtà operante ai sensi dell’art. 88 c.p.c. (Cass. n. 7607 del 28/03/2018).
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, limitatamente alla statuizione relativa alla  compensazione delle spese del gravame, con rinvio  alla Corte  d’appello di  Bari  in diversa  composizione,  che,  attenendosi  ai  principi  di  diritto  enunciati,  provvederà  a liquidare  le  spese  del  secondo  grado  nonché  quelle  relative  al  presente  giudizio  di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 25/09/2025
La Presidente
NOME COGNOME