Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27802  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24011/2022 R.G. proposto da:
NOME,  rappresentato  e  difeso  da  se  stesso,  con domicilio digitale presso il proprio indirizzo pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e  PREFETTURA -U.T.G.  DI  MESSINA domiciliati, ex  lege ,  presso  l’Avvocatura  Generale  dello  Stato,  in Roma, INDIRIZZO;
-resistenti – avverso  la  sentenza  n.  341/2022  del  TRIBUNALE  DI  MESSINA, depositata il 23/02/2022;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
AVV_NOTAIO COGNOME, con ricorso ex art. 203 D.L. n. 285/1992, oppose dinanzi al Prefetto di Messina il processo verbale di violazione alla norme del Codice della Strada n. H4096244/13/V/0
(prot.  NUMERO_DOCUMENTO),  a  mezzo  del  quale  era  stata  elevata  sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7, co. 1/F e 15 c.d.s.
1.1.  Il  Prefetto  di  Messina  rigettò  il  ricorso  e  notificò  al ricorrente ordinanza di ingiunzione per il pagamento della somma complessiva di € 66,60.
AVV_NOTAIO COGNOME oppose l’anzidetto provvedimento ex art. 205 D.L. n. 285/1992, dinanzi al Giudice di pace di Messina.
2.1. Il Giudice di pace accolse il ricorso, annullò il provvedimento opposto e compensò tra le parti le spese del giudizio ritenendo sussistenti <>.
Il ricorrente, impugnò il suddetto provvedimento con unico motivo  con  il  quale  contestò  la  disposta  compensazione  integrale delle spese processuali, stante la non ricorrenza nel caso di specie di alcuna  delle  ipotesi  previste  dal  testo  vigente ‘ ratione  temporis ‘ dell’art. 92 cod. proc. civ..
Il  Tribunale  di  Messina  rigettò  l’unico  motivo  di  appello proposto dal ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni:
le argomentazioni addotte dal Giudice di pace, con le quali erano state compensate le spese di lite, dovevano considerarsi congrue;
nel caso di specie, infatti, sussisteva <> ;
la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, rientrava comunque nel potere discrezionale del Giudice di Pace;
 Il  COGNOME  propone  ricorso  fondato  su  un  unico  motivo, ulteriormente  illustrato  da  memoria. L’Avvocatura  Generale  dello Stato  si  è  costituita  solo  al  fine  dell’eventuale  partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cod. proc. civ.
Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. <> , nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ. , stante <>.
Questa la sintesi delle critiche mosse:
-la  piena  fondatezza  dell’impugna zione  avanzata  in  primo  grado avrebbe dovuto comportare, nel rispetto del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., l’integrale carico delle spese processuali in capo alla parte soccombente;
in particolar modo, la motivazione data dal Tribunale aveva violato il principio di causalità sotteso alla disciplina della soccombenza;
-l’unico criterio in base al quale il giudice è tenuto a regolare le spese di lite <> , tutela che, nel caso di specie, era rappresentata, per l’appunto , dall ‘annullamento del provvedimento sanzionatorio . Doveva, pertanto, escludersi che il richiamo a generiche ragioni di opportunità, o l’ulteriore circostanza che l’AVV_NOTAIO si fosse avvalso della facoltà di difendersi personalmente, potessero configurare legittimo motivo di compensazione;
infine, il Tribunale aveva errato nel fondare la compensazione delle spese,  sul  fatto  che  il  Comune  di  Messina  non  avesse  ancora provveduto agli atti necessari per la legittima adozione della ZTL, in quanto    proprio  dall’accertato  difetto  di  normazione  da  parte  del
Comune <>.
Il ricorso è manifestamente fondato.
D opo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020).
Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Messina si pone al di fuori del paradigma normativo: a) non è dubbio che la decisione non trovi giustificazione plausibile nella circostanza che la parte abbia agito valendosi della qualità di AVV_NOTAIO, piuttosto che rivolgendosi ad altro professionista; b) l’aver, poi, accertato che l’accoglimento dell’opposizione era era dipesa dall’illegittima istituzione della ZTL non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da una tale considerazione -che conferma l’illegittimità della sanzione amministrativa – non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle
situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
La sentenza deve  essere, pertanto, cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio il riesame della vicenda sul punto delle spese processuali, oltre al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 14 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME