Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11333 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 12126/2023 R.G. proposto da:
COGNOME ASSUNTA , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO ROMA
– intimato – avverso la sentenza n. 17323/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 23.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.2.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Condominio di INDIRIZZO in Roma propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Roma in relazione al precetto con cui NOME COGNOME aveva intimato il pagamento di € 4.392,67 oltre accessori, in
N. 12126/23 R.G.
forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 17396/16. L’intimante, costituitasi, eccepì preliminarmente l’incompetenza per valore in favore del Tribunale di Roma, in quanto il credito azionato in executivis superava il valore di € 5.000,00 e, nel merito, chiese il rigetto dell’opposiz ione. Il Giudice di pace respinse l’eccezione di incompetenza ed accolse l’opposizione. La COGNOME propose quindi gravame e il Tribunale di Roma, nella resistenza del Condominio, lo accolse, dichiarando l’incompetenza per valore del Giudice di pace e , in difetto di richiesta delle parti di decisione nel merito dinanzi al giudice qualificato competente, assegnando il termine per la riassunzione dinanzi allo stesso Tribunale di Roma quale giudice di primo grado, compensando, tuttavia, le spese di lite.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, ‘ in proprio e n.q. di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria. Il Condominio non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360, comma, /1, n. 3 c.p.c.). violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) ‘ , per non aver il Tribunale applicato, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado, la regola della soccombenza, senza al contempo indicare le ragioni che a detta regola consentono di derogare.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione tali da integrare la nullità della sentenza ex art. 360
N. 12126/23 R.G.
4 cpc ‘, non consentendo la motivazione adottata dal Tribunale l’individuazione delle ragioni che hanno condotto alla disposta compensazione .
2.1 -I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, e sono evidentemente fondati.
Dopo aver risolto la questione relativa alla competenza (qui non in discussione, dal che deriva l’ammissibilità del ricorso, risultando contestato il solo capo concernente il regolamento delle spese -v. Cass., Sez. Un., n. 14205/2005; Cass. n. 21738/2010; Cass. n. 28156/2013; Cass. n. 30610/2018; Cass. n. 23253/2024 ), il Tribunale di Roma ha disposto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado ‘ avuto in ogni caso riguardo al complesso dei motivi della decisione e all’esito della pronuncia ‘.
2.2 Ora, deve anzitutto osservarsi che -essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2017 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 , ‘integrato’ d alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018. La compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è, dunque, prevista solo ‘ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘, ovvero in pr esenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare ‘ nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni ‘ (cioè, quelle trattate in giudizio) ‘ di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
N. 12126/23 R.G.
espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ‘ ( v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
È quindi evidente come la contestata adozione della compensazione delle spese del doppio grado, da parte del Tribunale, sia erronea sotto almeno due profili. Anzitutto, non emerge dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte nessuna delle ipotesi che avrebbe consentito di derogare (pur in caso di integrale accoglimento della domanda attorea, come nella specie) alla regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; in secondo luogo, si palesa la chiara illogicità di quegli argomenti spesi dal Tribunale onde giustificare la compensazione stessa ), posto che i motivi della decisione e l’esito della pronuncia sono del ante vittoriosa e non certo con quella
(v. supra tutto in linea con l’impostazione dell’appell del Condominio appellato.
3.1 In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato,