Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2081 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2081 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9619-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI LECCE del 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024;
RILEVATO CHE
1.1. Il Tribunale di Lecce, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del giudice delegato che, in data 18/10/2019, aveva disposto la correzione di un errore materiale contenuto nello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
cui la reclamante era stata ammessa in privilegio ipotecario per la somma di €. 220.996,47 .
1.2. Per ciò che in questa sede ancora interessa, il tribunale, dopo aver revocato il decreto impugnato (che, lungi dal correggere un mero errore materiale, aveva degradato il credito della società reclamante ‘ da ipotecario a chirografario ‘, peraltro senza neppure aver previamente convocato ed ascoltato la creditrice) ha compensato le spese del procedimento in ragione della ritenuta ‘ particolarità della vicenda ‘ .
1.3. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 21/2/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell ‘ art. 92 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio senza considerare che il 2° comma della norma predetta, nel testo applicabile ratione temporis , consente la compensazione solo nei casi, insussistenti nella specie, di reciproca soccombenza ovvero di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 92 , comma 2°, c.p.c., in comb.disp. con l’art. 132 n. 4 c.p.c., invoca la nullità della statuizione di compensazione delle spese impugnata perché sorretta da una motivazione meramente apparente.
2.3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo..
2.4. L’ art. 92, comma 2°, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014, applicabile ratione temporis , così come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018), legittima infatti la compensazione delle spese processuali (ove non sussista reciproca soccombenza), oltre che nei casi di ‘ assoluta novità della questione trattata ‘ o di ‘ mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘, sol tanto nelle ipotesi di ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, delle quali , tuttavia, il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.
2.5. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, ‘ le gravi ed eccezionali ragioni’ per giustificare la compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92, comma 2° c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, non possano essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale , altrimenti configurandosi , in ragione dell’apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 15495 del 2022).
2.6. Ed in tale vizio è incorso il tribunale lì dove, nella decisione impugnata, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio di reclamo pur a fronte del suo pieno accoglimento, si è limitato a fare riferimento alla ‘ particolarità della vicenda ‘.
2.7. Il reclamo, d’altra parte, è stato accolto non già in ragione della ‘ assoluta novità della questione trattata ‘ né del ‘ mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘, ma, più semplicemente, per l’illegittimità del decreto del giudice delegato, che, provvedendo a correggere un insussistente errore materiale, aveva in realtà modificato lo
stato passivo dichiarato esecutivo, benché non impugnato nei termini dal curatore.
2.8. Le ragioni indicate dal tribunale, prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento del reclamo, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999).
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato , per l’effetto, cassat o.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e condannare il Fallimento al pagamento in favore della società reclamante delle spese del procedimento di merito, tenuto conto della sua natura camerale e del valore della controversia, oltre che di quelle del presente giudizio.
Per entrambe si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE unipersonale al pagamento in favore della ricorrente: i) delle spese del giudizio di reclamo, che liquida nella somma di € . 3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali; ii) delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di €. 3.200,00 , di cui €. 200,00
per esborsi e il resto per compensi, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima