Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18441/2023 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in proprio e rappresentato da se stesso, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
-intimato-
avverso l’ordinanza repert. n. 294/2023 (RG 356/2022) del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 15/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
L’avvocato NOME COGNOME svolse attività difensiva in favore di NOME COGNOME parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, obbligatorio ex art. 445 bis cod. proc. civ., portante il n. 2166/2016 R.G.,
tenutosi dinanzi il Giudice del Lavoro di Caltanissetta e culminato nel decreto di omologa del 5.04.2018.
1.1. In seguito, il Tribunale di Caltanissetta rigettò l’istanza di liquidazione dei compensi e degli onorari presentata dal difensore. Quest’ultimo, propose opposizione rigettata dal Tribunale che confermò il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione.
Avverso tale provvedimento, l’avvocato COGNOME propose ricorso per cassazione. La Cassazione accolse il ricorso, cassò l’impugnato provvedimento e rinviò la causa al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità (ordinanza n. 38632/2021).
A seguito della riassunzione della causa, il Tribunale di Caltanissetta liquidò i compensi professionali per l’attività svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in € 455,50 e compensò per intero le spese del giudizio di riassunzione e di quello di legittimità.
L ‘avvocato NOME COGNOME propone ricorso sulla base di tre motivi; il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Il ricorrente, con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 4 d.m . 55/2014 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe effettuato una liquidazione dei compensi di gran lunga inferiore ai minimi tariffari previsti dalle tabelle ministeriali in vigore al tempo di conclusione dell’accertamento tecnico preventivo .
5.1. La doglianza è infondata.
La liquidazione effettuata dal Giudice non si pone al disotto del minimo previsto dalla tabella 9, pur essendo assai prossima ad esso.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., avendo il giudice del rinvio errato nel compensare sia le spese del giudizio riassunto che le spese del giudizio di legittimità.
6.1. La critica è fondata.
La compensazione, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, può essere disposta, ai sensi del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo da ultimo novellato dal d. l. n. 132/2014, siccome convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014 (che qui trova piena applicazione in ragione del tempo dell’inizio della causa) solo nei casi espressamente e tassativamente ivi previsti (assoluta novità della questione o mutamento ella giurisprudenza)
Dopo l’intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020).
Non solo non ricorre alcuna delle ipotesi eccezionalmente contemplate, ma, addirittura il Giudice non ha reso sul punto motivazione alcuna.
Con il terzo motivo si censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., poiché il Tribunale di Caltanissetta non si sarebbe attenuto ai principi fissati dal giudice di legittimità, il quale, nel disporre la cassazione con rinvio, aveva fatto espressa menzione della pronuncia sulle spese di lite.
7.1. La censura resta assorbita in senso proprio dall’accoglimento del secondo motivo.
In conclusione, in relazione all’accolto motivo, la decisione deve essere cassata con rinvio.
Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, che provvederà anche per il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.