Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10834/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di URBINO n. 78/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/02/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME effettuò il rifornimento di carburante per la propria autovettura, gasolio nella specie, nei pressi di Todi nel distributore RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e poco dopo, percorsi circa venti chilometri, la sua autovettura si fermò;
fatto riscontrare, da una vicina autofficina dove l’autovettura venne trainata, il cattivo stato del gasolio, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Urbino il COGNOME;
questi si costituì in giudizio e resistette la domanda;
il Giudice di pace, fatta esperire consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda e condannò il COGNOME al risarcimento del danno liquidato in euro 2.530,25, e al pagamento delle spese di lite;
NOME COGNOME propose appello dinanzi al Tribunale di Urbino;
NOME COGNOME resistette all’impugnazione ;
il Tribunale con sentenza n. 78 del 28/02/2022 ha riformato la sentenza di primo grado in punto di spese, compensandole, integralmente comprese quelle di consulenza e compensando anche le spese della fase d’impugnazione ;
avverso la sentenza del Tribunale quale giudice d’appello ricorre per cassazione NOME COGNOME con due motivi;
NOME COGNOME risponde con controricorso contenente ricorso incidentale;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 10/02/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Considerato che:
i motivi del ricorso principale sono i seguenti:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti;
il motivo deduce insussistenza della motivazione o motivazione apparente in ordine alla decisione di integrale compensazione delle spese di lite;
secondo motivo, nullità della sentenza per ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., il motivo censura la sentenza del Tribunale per avere disposto la compensazione in carenza di una specifica domanda in tal senso da parte del COGNOME;
il motivo del unico ricorso incidentale chiede la riforma della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 1494 c.c. dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale violato la norma sul riparto dell’onere della prova e segnatamente con riferimento all’attribuzione della conoscenza dei vizi del bene, gasolio, venduto;
il ricorso principale è infondato, la motivazione sulla compensazione è stata esplicitata dal giudice dell’impugnazione di merito ed è stata ravvisata nella difficoltà di prova per il rivenditore di carburante in ordine alla qualità del carburante fornitogli, cosicché la sentenza non incorre nel vizio motivazionale, stanti i ristretti limiti di sua vigenza, secondo la giurisprudenza nomofilattica formatasi sul testo dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c. (Cass. n. 7090 del 3/03/2022 Rv. 664120 -01; Sez. n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629830 – 01);
nella specie, peraltro, il testo dell’art. 92, secondo comma applicabile è quello anteriore alle modifiche dell’anno 2014, posto che la controversia è iniziata in primo grado nell’anno 2013, cosicché la motivazione doveva evidenziare le gravi ed eccezionali ragioni e a tanto risponde la motivazione del Tribunale di Urbino laddove
evidenzia le difficoltà probatorie del rivenditore di carburante e quindi la motivazione della compensazione è esaustiva;
il secondo motivo del ricorso principale è infondato in quanto NOME COGNOME aveva chiesto la diversa statuizione in punto di spese quantomeno in sede di conclusioni dell’atto di appello , senza subordinarla a un esito positivo in proprio favore in senso meritale e, peraltro, dalla lettura del testo integrale del provvedimento impugnato si rileva agevolmente che il Tribunale di Urbino ha ritenuto errata la sentenza del Giudice di pace laddove aveva posto l’onere della prova dell’assenza di vizi a car ico del rivenditore di carburante, ossia dello stesso COGNOME;
il ricorso principale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato;
il ricorso incidentale può dirsi inammissibile: le censure, pure diffuse, non pongono adeguamente in discussione il riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (Cass. n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541 -01; Cass. n. 19064 del 05/09/2006 Rv. 592634 – 01) errore che si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ma contestano, appunto inammissibilmente, la valutazione, del materiale probatorio e della stessa attività istruttoria compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01);
in conclusione: il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile;
le spese di lite di questa fase del giudizio, atteso l’esito dello stesso, di reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate;
deve attestarsi ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di