Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20437/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME della Civica Avvocatura;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME ;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 38/2022, pubblicata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE hanno proposto opposizione contro l’ordinanza -ingiunzione che ha sanzionato la violazione dell’art. 14, comma 6 -bis , del regolamento attuativo della legge regionale 63/1993, in quanto in data 13 giugno 2016 NOME COGNOME conduceva un motoscafo in servizio di noleggio con otto passeggeri a bordo senza avere il foglio di servizio o cosiddetto voucher .
Con la sentenza n. 984/2019 il Giudice di pace di Venezia ha rigettato l’opposizione, confermando la legittimità della sanzione amministrativa.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 38/2022 il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello e ha annullato l’ordinanza -ingiunzione, ritenendo che alla data del 13 giugno 2016 l’efficacia della disposizione violata fosse sospesa e dunque non fosse vigente l’obbligo di compilazione e di tenuta a bordo da parte del conducente del foglio di servizio di cui all’art. 29, comma 1 -quater , lett. d), del d.l. 207/2008.
Avverso la sentenza il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione.
Hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
In data 20 ottobre 2025 l’ente ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. I controricorrenti hanno depositato memoria con la quale insistono per l’accoglimento del controricorso e per la condanna del Comune al pagamento delle spese.
Il Collegio rileva come l’atto di rinuncia risponda ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Si rileva, inoltre, come i controricorrenti non abbiano aderito a tale rinuncia e abbiano chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in loro favore.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti. Infatti, l a questione oggetto di causa, relativa all’efficacia della disposizione di cui al d.l. 207/2008, che impone l’obbligo di compilazione e di tenuta a bordo da parte del conducente del foglio di servizio, è stata oggetto di rimessione alle Sezioni unite di questa Corte sotto il profilo della sospensione di tale efficacia fino al dicembre 2017 ed è stata risolta dalle Sezioni unite con la sentenza n. 17541/2023.
Alla luce della risoluzione della questione ad opera di una decisione delle sezioni unite, resa per ‘la mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti’ e successiva alla proposizione del ricorso, il Collegio considera che ricorrano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., che, al secondo comma, prevede la possibilità per il giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o comunque -così come ha prescritto la Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 -qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME