Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29376 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17499-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Patti, depositato in data 16.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Patti, con decreto del 16.4.2020, ha accolto l’opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE e ha ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione il credito, di € 5.525,40, preteso dalla società in corrispettivo di forniture di merce, ma ha compensato le spese del giudizio sul rilievo che la prova del credito non era stata fornita in sede di verifica, ma solo a seguito dell’ espletamento della prova testimoniale dedotta dalla società col ricorso in opposizione.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con tutti e quattro i motivi, che denunciano sotto più profili la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 98 l. fall. , la ricorrente lamenta l’illegittimità della statuizione concernente le spese del giudizio di merito, contestando che ricorressero nella specie i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione.
1.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, perché la circostanza che la prova dei fatti costitutivi del credito fosse stata fornita solo in sede di opposizione, a seguito dell’escussione dei testi, stante l’inopponibilità al fallimento di quella documentale, non integrava alcuno dei presupposti in presenza dei quali, a norma dell’art. 92. 2° comma c.p.c. così come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese anche nel caso, quale quello di specie, in cui non vi sia soccombenza reciproca: non solo, infatti, non si versava in ipotesi di ‘assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprude nza’, ma non ricorrevano neppure ‘analoghe, gravi ed eccezionali ragioni’ che potessero giustificare la compensazione – tanto
più se si considera che il giudizio di opposizione non riveste carattere strettamente impugnatorio – posto che all’opponente non p oteva certo essere imputato di non aver fornito in sede di verifica la prova testimoniale ritenuta indispensabile per l ‘ammissione del credito.
La statuizione impugnata deve pertanto essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e condannare il RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2000 per compensi e in euro 500 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori previsti per legge.
Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge, nonché quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi e in 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25.6.2024