Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5310  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21478/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
REGIONE  CALABRIA,  rappresentata  e  difesa  dall ‘ avvocato  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE VIBO VALENTIA
-intimata- avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  VIBO  VALENTIA  n. 172/2021 depositata il 24/02/2021.
R.G. 21478/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/1/2025
C.C. 14/4/2022
LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace  di  Serra  San  Bruno,  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti a causa della devastazione di fondi di sua proprietà ad opera dei cinghiali.
La parte convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il  contraddittorio  fu  esteso  alla  Regione  Calabria,  la  quale  si costituì  ed  eccepì  a  sua  volta  il  proprio  difetto  di  legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace accolse la domanda  e  condannò  sia l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  che  la  Regione Calabria,  in  solido  tra  loro,  al  risarcimento  dei  danni,  liquidati  in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata impugnata con due separati atti di appello da parte delle due Amministrazioni soccombenti e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dopo aver riunito le impugnazioni, con sentenza del 24 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibili per tardività gli appelli proposti contro la COGNOME, mentre ha rigettato nel merito l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Calabria, compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ha  osservato  il  Tribunale,  per  quanto  di  residuo  interesse  in questa sede, che l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tardivo nei confronti della danneggiata, era invece tempestivo quanto alla Regione Calabria; che l’appello di quest’ultima era tardivo e che  l’intervento chiarificatore della giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di responsabilità
tra  Regioni  e  Province  nel  risarcimento  dei  danni  procurati  dalla fauna selvatica giustificava la compensazione delle spese, alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
 Contro  la  sentenza  del  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Regione Calabria.
L’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  non  ha  svolto attività difensiva in questa sede.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso  si  lamenta,  in  riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere errato il Tribunale  nel  compensare  le  spese  di  lite  del  giudizio  di  appello, essendo  entrambe  le  Amministrazioni  soccombenti  rispetto  alla ricorrente  e  tenendo  conto  del  fatto  che  gli  appelli  erano  stati dichiarati inammissibili per tardività.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione  degli  artt.  91  e  92  cod.  proc.  civ.,  per  avere  il Tribunale compensato le spese con una motivazione inesistente o meramente apparente.
 I  due  motivi,  da  trattare  congiuntamente,  sono  entrambi fondati.
La spiegazione data dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese -consistente, come si è visto, nel richiamo ai mutamenti della giurisprudenza di questa Corte e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 -esiste e può essere condivisa in relazione ai rapporti tra le due Amministrazioni appellanti. È viceversa da ritenere non condivisibile né giuridicamente corretta nei confronti dell’odierna ricorrente, che è la parte danneggiata ed è risultata vincitrice rispetto ad entrambe
le  Amministrazioni  appellanti,  tanto  in  primo  quanto  in  secondo grado.
I due appelli, tra l’altro, sono stati dichiarati inammissibili per tardività,  per  cui  la  questione  del  chiarimento  da  parte  della giurisprudenza non poteva assumere alcun rilievo; né sono utilmente invocabili i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 15 luglio 2005, n. 14989, 30 luglio 2008, n. 20598, e 22 febbraio 2012, n. 2572.
 Il  ricorso,  pertanto,  è  accolto  e  la  sentenza  impugnata  è cassata in relazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può  essere  decisa  nel  merito,  ai  sensi  dell’art.  384,  secondo comma,  cod.  proc.  civ.,  condannando  la  Regione  Calabria e l’RAGIONE_SOCIALE,  in  solido  tra  loro, alla  rifusione  delle  spese  del  giudizio  di  appello  nei  confronti  di NOME COGNOME, liquidate come da dispositivo.
A tale esito segue la condanna delle medesime Amministrazioni  alla  rifusione  anche  delle  spese  del  giudizio  di cassazione.
P.Q.M.
La  Corte accoglie il  ricorso, cassa la  sentenza  impugnata  in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Regione Calabria e l’RAGIONE_SOCIALE,  in  solido  tra  loro, alla  rifusione,  in  favore  di  NOME  COGNOME,  delle  spese  del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.200, e di quelle del  giudizio  di  cassazione,  liquidate  in  complessivi  euro  1.500,  di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza