Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1127/2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso l’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2058/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 25/05/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 COGNOME NOME conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE per sentire condannare l’agenzia convenuta alla rifusione di tutte le spese legali (stragiudiziali e giudiziali) sostenute, per un ammontare inferiore a 1100 (fatta salva la maggior somma ritenuta di giustizia per il danno emergente) per l’opposizione (dapprima in via stragiudiziale e poi davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di pagamento (con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva ad essa intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 185,50 a titolo di imposta di registro e altre entrate inerenti alla registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE), che era stato poi annullato in sede di autotutela a seguito di presentazione di ricorso-reclamo ex art. 17 bis e 18 d.lgs. 546/1992. L’attrice chiedeva altresì la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, contestando integralmente le avverse domande.
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.2006/2017, accoglieva la domanda attorea nella parte relativa alla richiesta di rimborso spese legali, per l’effetto condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, RAGIONE_SOCIALE somma di € 658,06, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di causa, e rigettando le ulteriori richieste di condanna.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, che dopo averla censurata per violazione dell’art.
17 bis D. Lgs. n. 546/1992 e per erronea/falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. – chiedeva che, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza, fosse rigettata la domanda di risarcimento presentata dalla COGNOME, con condanna RAGIONE_SOCIALE stessa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello la COGNOME, contestando le avverse pretese e difese, eccependo l’inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. ed instando per il rigetto del gravame, con condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 2058/2022 dichiarava inammissibile l’appello (non ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., come eccepito da parte appellata, ma ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., essendo stata pronunciata la sentenza impugnata dal giudice di pace in causa di valore non eccedente euro 1.100, come rilevato d’ufficio) e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, compensando integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la COGNOME.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria e nota RAGIONE_SOCIALE spese.
La ricorrente ha presentato anche istanza di remissione del ricorso alle Sezioni Unite (sul presupposto che sarebbe opportuno, se non necessario, chiarire se per le cause di valore indeterminabile -quale dovrebbe considerarsi quella all’esame, avendo la COGNOME, sin dall’atto introduttivo del primo grado, formulato una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a 1.100,00 euro ma l’aveva accompagnata con la richiesta di ‘ogni altra somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia’ – le spese e le competenze legali vanno calcolate considerando come primo scaglione di riferimento quello ricompreso da € 5.200,01 a € 26.000,00, oppure quello da € 26.001,01 a € 52.000,00), istnza che è stata rigettata dal Presidente Aggiunto con decreto dello scorso 16 novembre.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La COGNOME in ricorso articola due motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia <>.
Si duole che il Tribunale, quale giudice di appello, a seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarata inammissibilità dell’impugnazione, invece di liquidare in sentenza (a carico di controparte) le spese e le competenze legali del giudizio di secondo grado, ha disposto la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite in ragione di “evidenti motivi”, dichiaratamente individuati nell’esito del giudizio (la dichiarata inammissibilità dell’appello proposto da controparte); giudizio definito sulla base di una questione rilevata d’ufficio (la dichiarata inappellabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado), seppur erroneamente.
Si duole altresì del fatto che il Tribunale ha ritenuto erroneamente la sentenza non appellabile: sia perché la causa verteva anche sulla possibile violazione di uno specifico principio regolatore RAGIONE_SOCIALE materia (quello del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.) e l’RAGIONE_SOCIALE, nel proprio atto di appello, aveva eccepito (anche se infondatamente) la violazione di tale principio regolatore da parte del Giudice di Pace; sia perché la richiesta RAGIONE_SOCIALE maggior somma ritenuta di giustizia per il danno emergente aveva comunque fatto divenire la causa di valore indeterminato.
1.2. Con il secondo motivo denuncia: <>.
Rileva che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese è stata erroneamente disposta <<in difetto dei relativi presupposti: invero (a.) l'avverso appello è stato respinto, così come (b.) è stata confermata la sentenza di primo grado, come da domanda riproposta in comparsa; inoltre (c.) risulta illegittima la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali dell'appello, tenendo pur conto del fatto che (d.) la (errata) declaratoria di inammissibilità dell'avverso appello comunque non configurerebbe una ipotesi di "soccombenza reciproca" prevista dall'art. 92 c.p.c.
Deduce che la causa di appello avrebbe dovuto considerarsi di valore indeterminabile (pur ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione dello scaglione di riferimento), perché la COGNOME, sin dalla citazione in primo grado, aveva sì formulato una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a 1100 euro, ma aveva accompagnato detta domanda con la richiesta di 'ogni altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia'.
1.3. In sintesi, per come precisato da parte ricorrente in sede di memoria, nel ricorso introduttivo del presente giudizio <>.
2.I due motivi -che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente -sono fondati nei termini di seguito indicati in relazione alla doglianza RAGIONE_SOCIALE intervenuta compensazione.
Occorre premettere che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione), che pone il principio RAGIONE_SOCIALE compensazione (totale o parziale) RAGIONE_SOCIALE spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate ovvero di mutamenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
D’ altra parte, occorre aggiungere che, secondo consolidato principio formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di “sentenza che chiude il processo” (Cass. n. 10911/2001), ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, sia conclusiva di una fase del giudizio di merito.
Orbene -premesso che nella specie, essendo stata parte appellante l’RAGIONE_SOCIALE, soltanto quest’ultima avrebbe avuto interesse ad impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’appello resta il fatto che, come questa Corte ha anche di recente precisato (Cass. n. 7024/2022, che a sua volta richiama Cass n. 12484/2020), la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza. Ciò in quanto la soccombenza si configura in ogni ipotesi di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda all’esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l’eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass. 10911/2001; Cass. 9512/1999; Cass. 7389/1996), ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato l’ inammissibilità dell’appello, nel disporre la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite in ragione di “evidenti motivi”, erroneamente individuandoli nell’esito del giudizio (cioè per l’appunto nel la dichiarata inammissibilità dell’appello), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione pure proposta con gli articolati motivi, s’impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che, in persona di diverso Magistrato, procederà a nuovo esame, dando applicazione a quanto sopra indicato in accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e nei termini precisati in motivazione , e, per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso Magistrato.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023, nella camera di