Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1990 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28915/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
Pec:
-controricorrente-
nonchè contro
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
FINO RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 939/2022 depositata il 28/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La sig. NOME COGNOME in qualità di fideiussore del sig. NOME COGNOME titolare di una fonderia di cui la stessa era dipendente come operaia, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimatole dalla Unicredit Banca SpA per il pagamento della somma di circa 263 milioni di lire. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1763 del 6/10/2005 rigettò l’opposizione, dichiarando dovuta la diversa somma di € 126.372,36. La COGNOME propose appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per errore o dolo, rappresentando di aver inteso obbligarsi per la somma di L. 50 milioni mentre il funzionario della banca, pur confermando di sottoporle un impegno fino a L. 50 milioni, le aveva fatto sottoscrivere un impegno per L. 500 milioni. A sostegno della opposizione espose di non essersi resa conto di quanto andava a sottoscrivere essendo gravemente ipovedente ed indotta in errore dal funzionario della banca.
La Corte d’Appello di Bologna rigettò l’appello, sempre compensando le spese e la sentenza fu cassata da questa Corte con una pronuncia con cui si dichiarò del tutto pretermesso l’esame del profilo del dolo di cui la COGNOME sarebbe stata vittima o comunq ue dell’errore in cui sarebbe incorsa, non in relazione alla volontà di prestare la fideiussione, ma in ordine all’importo per cui la garante intendeva prestarla.
La Corte del rinvio rigettò l’appello ritenendo che non vi fossero elementi per ritenere provata la tesi del dolo o dell’errore sull’ammontare massimo della garanzia.
Anche questa sentenza fu cassata da questa Corte con ordinanza n. 8872 del 2020, con cui si rimarcò che, anche la corte del rinvio, aveva ignorato i fatti storici costituiti dalla ipovedenza della COGNOME e dalla sua qualità di operaia, elementi che facevano ritenere inverosimile la volontà della stessa di impegnarsi per una somma certamente eccedente le sue possibilità. La Corte d’Appello di Bologna, a seguito di riassunzione di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di Unicredit, con sentenza n. 939 del 2022, riesaminati tutti gli elementi di prova e ritenuto che la COGNOME effettivamente avesse firmato la fideiussione senza averla letta o potuta leggere, ma sull’inveritiera (e decisiva per il consenso) assicurazione verbale o alternativamente sulla base di un essenziale ed erroneo fraintendimento percepibile dalla controparte che l’esposizione sarebbe stata di 50 mln, ha annullato in toto la fideiussione di cui al d.i, 29/7/1991 del Tribunale di Modena, con conseguente liberazione della COGNOME da ogni inerente obbligazione; ha rigettato le domande della cessionaria del credito che aveva riassunto il giudizio e, nonostante l’esito del giudizio favorevole per la COGNOME, ha dichiarato le spese di tutti i gradi di giudizio interamente compensate.
Avverso il capo di sentenza che ha statuito l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, la COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi sia Unicredit Banca SpA sia RAGIONE_SOCIALE la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo- violazione di legge e inosservanza di norme del procedimento (inesistenza di motivazione) Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. in
rapporto all’art. 91 comma 1 c.p.c. -la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui, valutata la ‘peculiarità delle questioni di fatto e in diritto trattate e l’andamento e l’esito della causa’ è stata ritenuta ampiamente giustificata la compensazione integrale delle spese dei vari gradi. Secondo la ricorrente la motivazione sarebbe apparente e determinerebbe la violazione dell’art. 91 1° co. c.p.c. in quanto Carimodena, Unicredit e Fino RAGIONE_SOCIALE erano risultati totalmente soccombenti, sicché l ‘esito complessivo della causa avrebbe imposto la condanna delle banche soccombenti, in solido, alle spese in favore della COGNOME; il riferimento all’andamento della causa sarebbe un fuor d’opera in quanto la COGNOME ‘è stata vittima di giudici ‘evident emente succubi del mito del documento’ incredibilmente superficiali e ‘dispettosi ‘ incapaci di tradurre ‘in assoluzione di merito dal debito quanto prefigurato, in punto di legittimità, fin dalla prima sentenza di Cassazione’. Anche l’espressione peculiarità delle questioni di fatto e in diritto trattate sarebbe un’espressione monca e reticente.
Con il secondo motivo di ricorso -violazione di legge e inosservanza di norme del procedimento (inesistenza di motivazione) Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. in rapporto all’art. 92 comma 1 c.p.c. la COGNOME lamenta che la sentenza ha omesso di motivare sulla statuizione relativa alle spese, obbligo imposto sia dal previgente testo dell’art. 92 c.p.c. giusti motivi, sia nel testo vigente, a norma del quale se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero’. Lamenta l’assenza dei presupposti per procedere alla compensazione delle spese, non essendosi verificato, in tema di annullamento del contratto per errore o dolo, alcun apprezzabile mutamento di giurisprudenza; né sussistono le altre analoghe ‘gravi ed ecc ezionali ragioni’ che possano giustificare la compensazione delle spese a seguito della pronuncia della Corte cost.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
La decisione sulla compensazione integrale delle spese, in presenza di esito complessivo della lite totalmente vittorioso per la odierna ricorrente COGNOME viola in modo manifesto sia l’art. 91, 1° comma c.p.c. e cioè la regola secondo cui le spese sono poste a carico della parte soccombente, sia l’art. 92, co. 2 c.p.c. che, nel testo applicabile ratione temporis (giudizio introdotto nel 1991, quindi ante riforma n. 263 del 2005) consentiva la compensazione per giusti motivi.
Sul punto occorre dare continuità al precedente del tutto pertinente di questa Corte, 63 n. 17816 del 3/7/2019 secondo cui ‘Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente.
Pertinente è altresì la pronuncia Cass., 6L, n. 29125 dell’11/11/2019 secondo cui ‘il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto se non diversamente previsto – alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
Dell’impugnata sentenza, in accoglimento nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo di ricorso, assorbito il 3° ( con il quale la ricorrente denunzia violazione dell’art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. -), s’impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugn ata sentenza, inalterato il resto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c., con la condanna delle odierne controricorrenti società Unicredit Banca SpA RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del l’intero giudizio ( di merito e di cassazione ) liquidate come in dispositivo. Inalterato il resto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, così dispone: inalterato il resto, condanna le società Unicredit Banca SpA RAGIONE_SOCIALE Fino RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della COGNOME, delle spese di lite dell’intero giudizio, che liquida:
in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, per il giudizio di 1° grado;
in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, per il giudizio di 2° grado;
in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, per il 1° giudizio di cassazione;
in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, per il 1° giudizio di rinvio;
in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre
a spese generali e accessori di legge, per il 2° giudizio di cassazione;
in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, per il 2° giudizio di rinvio;
in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, per il presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dell’8 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME