Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8273 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31451/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, (C.F.CODICE_FISCALE), avvocato, rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato – avverso la ordinanza n. 222/2020 del Tribunale di Chieti, sezione unica civile, depositata il 03.03.2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il Presidente del Tribunale di Chieti, accolta l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME in un giudizio svolti innanzi al Giudice di pace, in riforma RAGIONE_SOCIALE statuizione
di quest’ultimo ( che aveva liquidato in complessive € 250,00, oltre accessori, l’onorario per il difensore ), rideterminò le competenze professionali dovute al ricorrente in € . 552,00, senza liquidare alcunché per la fase dell’opposizione svoltasi innanzi al medesimo, con la seguente motivazione: <>.
AVV_NOTAIO ricorre avverso l’ordinanza di cui sopra sulla base di due motivi.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014.
Si assume con il motivo in rassegna che l’onorario spettante avrebbe dovuto essere liquidato, secondo i valori medi, in € 995,00, al netto RAGIONE_SOCIALE riduzione del 50% prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di causa avente valore indeterminabile (ricorso avverso provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida); valori dai quali il Presidente del Tribunale si era discostato senza il sostegno di alcuna motivazione.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché <>.
Osserva il ricorrente che il Presidente del Tribunale, pur avendo accolto l’opposizione, aveva negato il diritto al rimborso delle spese con la causale che il Ministero non aveva <>, così violando le disposizioni di legge richiamate e rendendo motivazione inconsistente, perchè la contumacia non può
costituire motivo per negare il diritto al rimborso delle spese alla parte vittoriosa.
Il primo motivo è infondato.
Non è censurabile in sede di legittimità la quantificazione delle spese, determinate tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge; né, tantomeno sussiste un diritto a una liquidazione che corrisponda ai valori medi, salvo specifica motivazione del giudice.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio secondo il quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all’art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Sez. 6, n. 31404, 02/12/2019, Rv. 656257 -01).
Va soggiunto che la decisione di legittimità richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 8146/2020) non ne sostiene affatto l’assunto: con quella pronuncia, invero, si è affermato il ben diverso principio secondo il quale il giudice, addirittura, ha facoltà di motivatamente liquidare importo inferiore rispetto ai minimi, purché renda specifica motivazione e l’importo non risulti simbolico (nel senso, tuttavia, che i minimi nella liquidazione giudiziale non possono essere violati si sono schierate altre decisioni di questa Corte -cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1018/2018; Sez. 6 n. 1068/2020 -).
6. Il secondo motivo è invece fondato, sussistendo la dedotta violazione di legge.
L’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di <>; ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) <>.
Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate.
Cassata l’ordinanza impugnata in relazione all’accolto motivo, il Giudice del rinvio (che si individua nel Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato) provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Chieti, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023