Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20630 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13943/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria pro soluto di alcuni crediti delle banche appartenenti al Gruppo Intesa San Paolo, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale- e contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, unitamente all’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentalenonché contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, BNL SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 179/2021 depositata il 12/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di Banca Intesa San Paolo, RAGIONE_SOCIALE, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Monte Paschi di Siena, AVV_NOTAIO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza n. 1792021, pubblicata in data 12.2.2021 dalla Corte d’Appello di Salerno.
Si costituiva con controricorso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di Banca Intesa San Paolo.
– Si costituiva con controricorso contenente anche ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE
– Si costituiva con controricorso contenente ricorso incidentale, poi illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla disposta compensazione delle spese nel giudizio di merito.
– Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede.
– Questa in estrema sintesi la vicenda giudiziaria:
-Banca Intesa Sanpaolo, creditore procedente in procedura esecutiva immobiliare nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, proponeva reclamo contro il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la sua istanza di rinuncia alla procedura esecutiva e l’assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sui beni immobili adesso assoggettati;
il reclamo (al cui procedimento partecipavano l’aggiudicatario dei beni, il professionista delegato, il creditore procedente, il debitore e diversi creditori intervenuti) era accolto e il tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva, disponeva la cancellazione della trascrizione del pignoramento rispetto a tutti i beni oggetti della procedura esecutiva, dichiarava inefficaci tutti gli atti successivi al deposito dell’atto di rinuncia e ordinava il compimento degli atti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia;
RAGIONE_SOCIALE, creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, proponeva appello; al giudizio di appello partecipavano il creditore procedente, alcuni dei creditori intervenuti, il funzionario delegato, l’aggiudicatario RAGIONE_SOCIALE e il debitore.
7.- La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello compensando le spese di giudizio tra tutte le parti. 8. – Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente RAGIONE_SOCIALE provvedeva a notificare alle controparti e a depositare rinuncia agli atti del giudizio e all’azione, che era accettata da RAGIONE_SOCIALE (controricorrente e, a sua volta, ricorrente incidentale) e dalla
contro
ricorrente RAGIONE_SOCIALE ma non da RAGIONE_SOCIALE, controricorrente e ricorrente incidentale.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed il Collegio, all’esito di essa, ha disposto il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Avendo la ricorrente principale rinunciato agli atti del giudizio e anche all’azione, non si procede alla esposizione dei motivi del ricorso principale.
-La ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE ha accettato incondizionatamente la rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente principale, nulla aggiungendo esplicitamente in merito al proprio ricorso incidentale, relativo esclusivamente al punto della decisione in ordine alla compensazione delle spese.
Si ritiene che la società abbia manifestato con il proprio comportamento processuale una inequivoca sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche in merito al motivo di ricorso incidentale formulato.
– L’oggetto residuo del giudizio è costituito quindi esclusivamente dall’esame del motivo di ricorso incidentale formulato dalla RAGIONE_SOCIALE, unica tra le controricorrenti a non aver accettato la rinuncia.
La stessa, aggiudicataria di parte del compendio pignorato nella vicenda esecutiva sopra esposta, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento al capo della sentenza impugnata con il quale la corte d’appello ha compensato le spese di giudizio anche nei suoi confronti.
Segnala che la corte d’appello avrebbe erratamente identificato la sua posizione in giudizio, qualificandola come creditore procedente, essendo stata, invece, essa solo dapprima offerente, ex art. 571 c.p.c., e poi anche aggiudicataria di parte del compendio, e non avendo quindi alcun interesse ad agire per conseguire la declaratoria di inefficacia degli atti del procedimento.
Chiarisce che la sua posizione era esclusivamente quella di litisconsorte necessario nei giudizi di merito ed impugnatori relativi all’esecuzione che l’aveva vista aggiudicataria di parte del compendio e che, in virtù di quel ruolo, essa in buona fede si era trovata costretta ad offrire le somme per completare l’acquisizione dei beni aggiudicati in vendita pubblica a seguito di espropriazione, temendo di perdere altrimenti la cauzione acquisita alla procedura, non essendo intervenuta tempestivamente una pronuncia sulla intervenuta estinzione o meno della procedura esecutiva. Dalla erronea assimilazione della posizione della ricorrente incidentale, aggiudicataria, a quella del creditore procedente assume sia derivata l’erronea compensazione delle spese di lite da parte della Corte d’appello, laddove in primo luogo l’aggiudicataria non ha dato causa alla controversia né aveva interesse alla definizione nel merito della stessa controversia, dall’altra vi è stata esclusivamente ed inevitabilmente coinvolta nella sua qualità di litisconsorte necessario e pertanto, qualsiasi fosse l’esito del giudizio, aveva diritto che a suo vantaggio venissero liquidate le spese.
4. Il motivo è fondato .
Non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, che la compensazione nei confronti dell’aggiudicataria si fondi o comunque si associ alla sua erronea qualificazione come creditore procedente da parte della corte d’appello, come ritenuto dal ricorrente. Nella parte espositiva, a pag. 9, la sentenza impugnata riporta correttamente la posizione della RAGIONE_SOCIALE quale soggetto terzo
acquirente, non portatore di autonoma convenienza alla procedura espropriativa.
Al termine della motivazione, la sentenza contiene la decisione di compensare le spese di lite ‘per equità’ nei confronti degli acquirenti e del delegato per la vendita, in quanto in buona fede. Decide poi di compensare le spese anche tra le altre parti per il contrasto tra i provvedimenti giudiziari assunti in sede cognitiva ed esecutiva e per le conseguenze di esse sulla vicenda giudiziaria.
La decisione sulle spese, nei confronti dell’aggiudicataria NOME, si distacca immotivatamente dal principio di causalità: infatti, non emerge alcun interesse diretto della ricorrente incidentale né nel promuovere la lite, né nel pervenire ad una particolare decisione nel merito, in mancanza dei quali le spese dalla stessa sostenute, in quanto partecipante al giudizio nella qualità di litisconsorte necessario, dovevano gravare, secondo il principio di causalità, su chi aveva dato origine alla causa (salvo il caso, che però qui non ricorre, di una diversa giustificazione e a meno che non se ne disponesse la compensazione con idonea motivazione).
La compensazione delle spese in relazione all’aggiudicataria NOME, litisconsorte necessario, è del tutto priva di congruente motivazione, mancando ogni riferimento alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed ogni individuazione di esse.
Conclusivamente, va dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE ed al ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei rapporti tra la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE e le controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché gli altri intimati tali rimasti; il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE è accolto, la sentenza è cassata, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione affinché rinnovi la valutazione sulla liquidazione delle spese di lite in relazione alla posizione di NOME in conformità al principio sopra enunciato e liquidi le spese anche del presente giudizio.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione del giudizio nei rapporti tra la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE e le controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e gli altri intimati tali restati; accoglie il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione in data