Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3057 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3057 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21833/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé medesimo,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE,
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 721/2024 depositata l’ 11.7.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO proponeva opposizione ex articoli 82, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione degli onorari professionali emesso dal Giudice di Pace di Ravenna, in relazione all’attività difensiva da lui svolta innanzi al predetto giudice nel procedimento penale n. 57/2022 R.G.N.R. Mod. 21 NUMERO_DOCUMENTO UAS RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 713/2022 R.G. G.d.P., in favore dell’assistito NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lamentando il mancato riconoscimento dei compensi afferenti all’attività istruttoria e/o dibattimentale ivi espletata.
Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 721/2024 dell’11.7.2024, liquidava il maggiore importo richiesto dal ricorrente e disponeva la compensazione delle spese di lite, ritenendo che la contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse reso più celere la definizione del giudizio.
Avverso tale sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica doglianza. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si é limitato a depositare un atto di costituzione per poter partecipare alla discussione in caso di fissazione di udienza pubblica, ma la causa é stata decisa nell’adunanza camerale del 10.2.2026..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Attraverso un’unica censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Tribunale adito disposto la compensazione delle spese di giudizio, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, RAGIONE_SOCIALE contumacia RAGIONE_SOCIALE parte opposta.
Si assume che in questo modo sarebbe stato sostanzialmente vanificato il diritto di difesa del ricorrente circa la tutela dei propri diritti, dato che le spese del giudizio di opposizione erano addirittura superiori all’importo che
con l’opposizione si intendeva fondatamente recuperare, e posto che l’apprezzamento dell’opportunità economica dell’azione giudiziale competeva esclusivamente al titolare dei diritti da tutelare.
Il motivo é fondato.
La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l’opposizione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, aumentando (ad € 655,50 per compensi oltre accessori), come richiesto, il compenso che gli era stato liquidato (€330,00 oltre accessori) dal Giudice di Pace di Ravenna il 29.2.2024 quale difensore di fiducia di NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedimento penale n. 57/2022 RGNR Mod. 21 bis UAS RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n.713/2022 Reg. G.D.P., per la mancata considerazione nella pregressa liquidazione dei compensi RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria/dibattimentale, che pure era stata svolta, come documentato, ma ha poi disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione perché la contumacia in esso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ne avrebbe accelerata la definizione.
In realtà, essendo risultato totalmente soccombente il RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza stabilito dall’art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all’esito RAGIONE_SOCIALE lite.
La contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall’onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076; Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass. ord. 16.10.2023 n.28700), per cui non costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali (vedi Cass. 7.1.2022 n. 284).
La sentenza impugnata, peraltro, non poteva applicare la compensazione delle spese processuali, che comportando che entrambe le parti costituite sostengano in tutto o in parte in via definitiva le spese processuali già anticipate senza poterle ripetere nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparte, non é invocabile quando solo una parte processuale, come nella specie, sia costituita; in tale ultima ipotesi in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo essere prevista l’irripetibilità delle spese processuali RAGIONE_SOCIALE sola parte costituita verso il contumace ma quando la prima sia risultata soccombente (vedi in tal senso Cass. 21.2.2023 n.5320; Cass. 12.5.2011 n. 10445).
Dovendosi peraltro applicare l’art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 13 comma 1 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162, la compensazione, se entrambe le parti fossero state costituite, si sarebbe potuta disporre solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata, o per mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77, ma la contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non rientrava in alcuna di tali ipotesi.
Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2026
Il Presidente
NOME COGNOME