Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 26300-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 2260/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2892/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO che
1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di NOME all’assegno sociale dal 15 ottobre 2018 al 28 febbraio 2021, con condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione dei relativi ratei oltre accessori. Per il periodo successivo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando, altresì, le spese del doppio grado ‘tenuto conto della questione esaminata, con richiamo a recente giurisprudenza della suprema Corte’.
2.Avverso la decisione, propone ricorso assistito da memoria con un motivo la parte privata.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO che
Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c. – è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 132, 118 co. 2, disp att. c.c. 111 Cost.
Il ricorrente deduce che le ragioni esplicitate dal Giudice non integrano i presupposti normativi per esercitare il potere di compensazione.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio è stato introdotto nel 2020), che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte costituzionale, va aggiunta la sussistenza di «altre analoghe ed eccezionali ragioni», da
indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare peculiari circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. nr. 19890 del 2023, in motiv. con richiamo a Cass. nr. 24178 del 2022). Si tratta, in parte qua, di norma elastica (Cass nr. 15495 del 2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge.
A chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte costituzionale ha, peraltro, indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (Cass. n. 34830 del 2022, in motivaz.).
Ciò posto, come riportato nello storico di lite, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite, si è fatto riferimento esclusivamente alla ‘questione esaminata con richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte’
Correttamente (cfr., sul punto, Cass. n. 23382 del 2025), il ricorrente ha rilevato che i criteri adottati non rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 92, co. 2, c.p.c.
Si tratta, infatti, di situazioni che la giurisprudenza di questa Corte ha già valutato come ininfluenti ai fini dell’esercizio del potere di compensazione. In ripetute occasioni, questa Corte ha invitato il giudice di merito ad astenersi da motivazioni stereotipate, come il rigetto della domanda per ragioni
eminentemente processuali (Cass., n. 6424 del 2024) o l’asserita semplicità o complessità dell’attività difensiva o delle questioni trattate (Cass.n. 31861 del 2024), poiché la parte ha dovuto comunque difendersi, per avere ragione, e quindi devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità; l’ambiguo riferimento alla questione esaminata induce ad escludere la coerenza della motivazione con l’interpretazione offerta in sede di legittimità. La statuizione adottata è espressa in modo generico, senza una effettiva valorizzazione di aspetti peculiari della vicenda concreta; in sintesi, si esaurisce in clausole di mero stile e si pone perciò in contrasto con il precetto dell’art. 92 c.p.c. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché, in applicazione dei principi indicati, proceda a nuovo esame della fattispecie.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME