Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24081 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24081 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20723/2024 R.G. proposto da : NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 506/2024 depositata il 05/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 5.4.24 ha respinto l’appello del Comune in epigrafe avverso sentenza del 2022 del tribunale della stessa sede, che lo aveva condannato a corrispondere alcune somme relative al rapporto di alcune lavoratici. Per quel che qui rileva, la corte ha condannato il comune al pagamento delle spese di lite, ma le ha compensate per metà ‘in considerazione della serialità della questione’ e liquidando euro 1600 a favore della parte vittoriosa.
Avverso tale statuizione ricorrono le lavoratici per tre motivi, lamentando la immotivata compensazione parziale delle spese, la liquidazione senza distinzione di fasi ed attività e comunque sotto i minimi inderogabili fissati dal tariffario professionale, e per apparenza di motivazione.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che il riferimento alla serialità della questione è rimasto del tutto inesplicato nella sentenza (né esso può riferirsi implicitamente alla presenza di tre ricorrenti con le medesime pretese nello stesso processo) si da non poter costituire una grave ed eccezionale ragione per operare la compensazione delle spese di lite.
Come precisato tra le tante da Sez. L – , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205 – 01), in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata non si è attenuta al detto criterio e va perciò cassata sul punto della regolamentazione delle spese, con rinvio della causa alla stessa corte in diversa composizione per un nuovo esame.
Gli altri motivi restano assorbiti.
p.q.m.
accoglie il primo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
La Presidente
NOME