Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20399 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20399 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
SENTENZA
sul ricorso 13164-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANZA GENERALE PER RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZION PER RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4670/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata in data 22/11/2019
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. NOME COGNOME
uditi gli avvocati NOME COGNOME in sostituzione degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per il ricorrente principale; l ‘avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per la parte controricorrente; l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE; l’avv. NOME COGNOME in
sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’8.9.2016 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Monza, chiedendo la condanna dei convenuti ad arretrare un locale destinato ad autorimessa ed un locale tecnico sino al rispetto delle distanze tra fabbricati ed al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per la condanna degli attori ad arretrare il loro edificio sino al rispetto delle distanze tra fabbricati. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE, loro dante causa, la RAGIONE_SOCIALE, impresa costruttrice, e COGNOME NOME, progettista dell’edificio, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’eventuale accoglimento delle domande degli attori in INDIRIZZO
Si costituiva il COGNOME contestando la domanda svolta nei suoi confronti e chiedendo di essere autorizzato a sua volta a chiamare in manleva RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva anche RAGIONE_SOCIALE chiedendo a sua volta l’estensione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sovico, che aveva rilasciato i titoli autorizzativi per l’edificazione realizzata dalla predetta società.
Si costituivano in giudizio le compagnie assicurative e l’ente locale, resistendo alle domande svolte nei loro riguardi e comunque a quella principale di parte attrice.
Con sentenza n. 2015/2018 il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei riguardi dei terzi chiamati COGNOME, Comune di Sovico, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per
mancato esperimento della procedura di mediazione ordinata dal giudice, compensando le spese.
Interponeva appello avverso detta decisione il COGNOME, e si costituivano in appello gli originari attori, COGNOME e COGNOME spiegando appello incidentale. Si costituivano anche COGNOME e COGNOMERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aderendo alle doglianze del COGNOME e spiegando a loro volta spiegando appello incidentale per la riforma della decisione del Tribunale.
Con la sentenza impugnata, n. 4670/2019, la Corte di Appello di Milano accoglieva in parte il gravame principale e quelli incidentali, ad eccezione di quello di COGNOME e COGNOME, che rigettava, condannando questi ultimi al pagamento del doppio contributo. Il giudice di seconde cure, inoltre, compensava le spese del secondo grado del giudizio di merito.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME MassimoCOGNOME affidandosi a due motivi.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza generale e direzione per l’Italia, RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza generale per l’Italia, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza generale e direzione per l’Italia e RAGIONE_SOCIALE hanno a loro volta proposto separati ricorsi incidentali, affidati ciascuno a due motivi.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME ed il Comune di Sovico.
In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso principale e di quelli incidentali. Tutte e parti costituite hanno depositato memoria.
Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. NOME COGNOME il quale ha insistito nelle proprie conclusioni , invocando l’ accoglimento di tutti i ricorsi, principale e incidentali; gli avvocati NOME COGNOME in sostituzione degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per il ricorrente principale, il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso; l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per la parte controricorrente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali ; l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE il quale ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale ; nonché l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, la quale ha insistito a sua volta per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, tanto il ricorrente principale che quelli incidentali lamentano, rispettivamente, la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la Corte distrettuale ha disposto la compensazione delle spese di appello sulla base del solo rilievo della ‘peculiarità del caso’ . I ricorrenti ritengono integrata sia la violazione dell’art. 92 c.p.c., poiché tale ipotesi non rientra tra quelle per le quali la norma in esame ammette la compensazione delle spese, sia la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la statuizione di compensazione sarebbe sostanzialmente immotivata.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
La Corte di Appello, infatti, ha totalmente omesso di motivare in relazione alla sussistenza delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che, nel testo dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69
del 2009 e vigente ratione temporis, possono giustificare la decisione di compensazione delle spese del secondo grado del giudizio di merito, così incorrendo tanto nel vizio di violazione dell’art. 92 c.p.c., sopra richiamato, quanto in quello di violazione dell’art. 132.c.p.c., essendo la pronuncia impugnata basata su una motivazione meramente apparente.
Va ribadito, sul punto, che ‘In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente’ (Cass. Sez. , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; nonché Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014, Rv. 633429, che espressamente esclude la sufficienza del richiamo alla ‘peculiare natura del caso’ ).
Sia il ricorso principale che quelli incidentali vanno di conseguenza accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso principale e i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda