SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4785 2025 – N. R.G. 00004176 2019 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4176/2019 R.G., vertente
Tra
e
con gli avv.ti NOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME
– appellanti –
e
(c.f.
),
con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– appellata –
E
, in persona del legale
rappresentante p.t. , con gli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– appellata –
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
P.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del tribunale di Roma n. 3839/2019, è stata respinta la domanda proposta dagli odierni appellanti nei confronti di e di per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle omissioni dei controlli dovuti dalle convenute -ciascuna per le sue competenze, la prima quanto alle verifiche delle società esercenti attività di intermediazione finanziaria, la seconda quanto alla applicazione della normativa antiriciclaggio -nei confronti di società mediante le quali gli attori avevano investito i propri risparmi, e che si erano rivelate essere invece gestite a fini truffaldini e criminali, senza autorizzazione all’esercizio dello svolgimento di attività di intermediazione finanziaria, e successivamente fallite.
Il tribunale ha inoltre condannato gli attori al pagamento delle spese del giudizio, ed esattamente ha condannato gli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 25.254 per compensi professionali, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, così motivando: ‘ le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo quanto previsto dal DM n.55/2014, tenendo conto del valore della controversia, della complessità delle questioni giuridiche trattate, e delle attività processuali effettivamente svolte dalle parti ‘.
Con atto notificato il 12.6.2019, e e hanno proposto appello avverso detta sentenza, con i motivi di seguito indicati, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: « voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis : a) preliminarmente , disporre la sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., previa eventuale fissazione di apposita udienza, dell’efficacia esecutiva della sentenza » impugnata; « nel merito, annullare e riformare l’appellata sentenza in punto di condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio » in favore della e di « e, per l’effetto, rigettare la domanda di pagamento delle spese legali, con compensazione in tutto o in parte delle stesse, oppure con applicazione dei regimi minimi previsti nella tariffa professionale » .
Le parti appellate si sono costituite con distinte comparse, deducendo l’infondatezza dei mootivi di appello, chiedendone il rigetto, per le ragioni da ciascuna dedotte nelle rispettive comparse di costituzione, cui integralmente si rinvia.
Respinta l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata a ssegnata in decisione, all’esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza.
L’appello è fondato.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata solo in relazione alla statuizione sulle spese, rilevando che il tribunale ha condannato gli odierni appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di convenuti per una somma
complessiva di euro 66.090,71, a fronte di una domanda risarcitoria di complessivi euro 168.000,00; che ‘la condanna alle spese del Tribunale di Roma è non solo immotivata e in violazione dei criteri di cui all’art. 4 del DM 55/2014 e 37/2018 ma ingiusta perché l’ammontare posto a carico degli attori è del tutto sproporzionato rispetto alle domande risarcitorie.
Il Tribunale, senza alcuna motivazione plausibile, ha applicato il massimo della tariffa, oltretutto maggiorata, in violazione dei criteri di cui a citato decreto ministeriale mentre avrebbe dovuto compensare le spese o, al più, applicare la tariffa minima pari a euro 7.052 (e non euro 25.000 in favore di ciascuna delle convenute):
si trattava di giudizi seriali, con identità di domande e di causa petendi ;
in sede penale la Corte di Appello di Roma aveva rinviato al giudizio civile per le statuizioni relative alla responsabilità civile dei soggetti coinvolti;
in sede penale era stato gravemente censurato sia il comportamento della sia quello della ‘ ;
erano state respinte tutte le eccezioni preliminari e delle istanze istruttorie formulate dalla e che anche la diversa condizione sociale delle parti – due pensionati e un’insegnante, da una parte, e una e la dall’altra – giustificavano la compensazione delle spese.
Rilevano inoltre che ‘ La palese ingiustizia della Sentenza impugnata è dimostrata dal fatto che la stessa II Sezione del Tribunale di Roma, in n. 4 fattispecie identiche, patrocinate tutte dagli stessi avvocati, con difese sostanzialmente identiche, ma con pretese economiche del tutto superiori sono state definite con la compensazione delle spese tra le parti (in un solo caso, con una minima condanna al pagamento di 8.000 euro a fronte di un petitum di oltre 2 milioni di euro) ‘, allegando le relative sentenze .
Hanno pertanto chiesto alla Corte di ‘ ristabilire il criterio più equo di ripartizione delle spese e di garantire la parità di trattamento ‘ con la c ompensazione integrale delle spese di lite e comunque con l’applicazione di parametri minimi e, quindi, euro 7.052, ‘ perché non sussiste alcuna ragione per confermare la condanna al pagamento delle spese in misura persino superiore al massimo previsto nella tariffa (euro 21.155) ‘ .
Gli appellanti hanno quindi ricostruito la vicenda che ha dato origine alla causa -relativa alla truffa subita da migliaia di risparmiatori in conseguenza del comportamento della EGP (il gruppo societario operante sul mercato finanziario), da noto alle cronache come il Madoff dei Parioli, e il gruppo criminoso che in sede penale è risultato responsabile della truffa, al fine di giustificare il ricorso alla autorità giudiziaria anche in sede civile per il risarcimento dei danni evidentemente subiti dagli investitori, e, in questa sede, la richiesta riforma della sentenza in ragione dei presupposti di fatto e della attività descritte, richiamando a tal fine anche le emergenze del processo penale.
Premesso che le valutazioni dei fatti rilevano in questa sede solo ai fini della richiesta riforma della statuizione sulle spese, non essendo impugnato il merito, rileva la Corte che sussistono i presupposti per la richiesta compensazione delle spese.
Come è noto, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese è consentita anche per ‘gravi ed eccezionali ragioni’.
Nel caso di specie, reputa la Corte che le specifiche fattuali che hanno originato le domande consenta no di apprezzare dette ‘gravi ed eccezionali ragioni’, ove si consideri che in sede penale, riguardo ai fatti in oggetto, era stata ritenuta apprezzabile dal PM la responsabilità di civile (conf. requisitoria richiamata nell’atto di appello), e ritenuta dal giudice ( sent. trib. pen, n. 22338/2012) una responsabilità della nella vicenda esaminata, nei confronti di alcuni dipendenti della quale era stato incardinato procedimento penale. Inoltre, nella sentenza di appello in sede penale (pag. 115) si rimette alla eventuale valutazione in sede civile la condotta di e di non ravvisandosi invece ai fini penali la qualità di responsabile civile ai sensi dell’art. 185 c.p.
In tale contesto, in cui gli odierni appellanti erano stati anche indicati ne ll’elenco allegato al capo di imputazione formulato dal PM – e non invalidato del tribunale quali soggetti ‘clienti/investitori’ della società finanziaria risultata illecita, si reputa che l’intr o duzione della controversia in sede civile per l’accertame nto della responsabilità civile dei convenuti si appalesava non priva di causa (avendo avuto una valutazione del PM sulla configurabilità della responsabilità penale, e una ipotesi di responsabilità civile non esclusa dal giudice penale), appaiono senza dubbio apprezzabili gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, in deroga al principio della soccombenza.
L’appello pertanto deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugn ata, devono essere integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado.
Le spese del presente grado sono parimenti compensate, tenuto conto, nella valutazione complessiva della causa ai fini delle spese, della soccombenza sul merito delle parti odierni appellanti.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio.
Compensa le spese del presente grado.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente
d ott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME