Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22765 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
Oggetto
R.G.N. 19929/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 19929-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 508/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1157/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO che
Con sentenza in data 5 aprile 2024, la Corte d’appello di Napoli, nel riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda per differenze retributive proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ha condannato il Comune di San Giorgio a Cremano, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore dell’appellante, della somma di euro 12.341,63 oltre accessori, compensando per metà le spese del grado di appello.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria NOME COGNOME affidandolo a tre motivi.
Resiste, con controricorso, il Comune di San Giorgio a Cremano.
CONSIDERATO che
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. lamentandosi l’inidoneità delle ragioni addotte dalla Corte d’appello (serialità della lite) ad integrare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni quale presupposto per la compensazione, nella misura del cinquanta per cento, delle spese di lite.
Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata deducendosi la violazione degli artt. 4 comma 1 e 5 D.M. 55/2014 per aver la Corte
liquidato le spese senza distinzioni fra fasi ed in misura inferiore ai minimi inderogabili.
Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi degli artt. 360, co. 1, n. 4 e 132 e 111 cod. proc. civ., il difetto di motivazione in ordine alla compensazione dei due gradi non potendo la stessa essere motivata con la serialità della lite.
2. Il primo motivo è fondato.
Deduce parte ricorrente la violazione degli artt. 91, comma 1, cod. proc. civ. e 92, comma II, cod. proc. civ., per aver ritenuto la Corte di procedere alla compensazione nella misura del cinquanta per cento delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca ma esclusivamente in ragione della ‘serialità della lite’.
Orbene, come osservato da questa Corte, in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (14036 del 2024).
D’altro canto, in a ssenza di reciproca soccombenza, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (1950 del 2022).
Se, è vero che, per esempio, che questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. giustificano
la compensazione delle spese processuali rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa (Cass. n. 6901 del 2025) lo stesso non può dirsi quanto alla serialità della controversia.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2022.
Il Presidente NOME COGNOME