Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23009 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
SPESE PROCESSUALI COMPENSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10027/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 1332/2022 della CORTE D’APPELLO D I NAPOLI, depositata il giorno 31 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Il condominio d ell’edificio in Napoli, INDIRIZZO domandò la condanna della Fondiaria Sai ( lite pendente, divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) ad essere manlevato di quanto costretto a pagare per risarcimento danni agli eredi di NOME COGNOME
Nella causa spiegò intervento volontario il condomino NOME COGNOME aderendo alla domanda dell’attore.
Il giudizio venne riunito ad altro sempre promosso dal Condominio ma contro gli eredi COGNOME per la condanna di questi a risarcire i danni per violazione del regolamento condominiale.
La domanda venne rigettata in prime cure dal Tribunale di Napoli, con decisione confermata, sull’appello interposto tanto dal Condominio quanto dall’Arena, dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 4814 /2014.
A seguito di impugnazione di legittimità dispiegata da NOME COGNOME questa Corte, con l’ordinanza n. 4573/2018 emessa il 28 febbraio 2018, cassò con rinvio la sentenza d’appello, accogliendo il motivo relativo alla domanda di manleva, in specie circa l’operatività della polizza assicurativa nella vicenda.
Riassunta la controversia su impulso di NOME COGNOME, la decisione in epigrafe indicata, per quanto ancora d’interesse, ha: (a) in accoglimento parziale dell’appello, condannato la UnipolSai a tenere indenne il Condominio da ogni somma corrisposta agli eredi COGNOME; (b) compensato per intero le spese dei due gradi di merito tra NOME COGNOME e UnipolSai e condannato quest ‘ultima in favore del primo alla refusione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per due motivi.
Non svolge difese in questo giudizio di legittimità la RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, per violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., censura la compensazione delle spese dei
r.g. n. 10027/2023 Cons. est. NOME COGNOME
due gradi di merito, poiché disposta senza indicare né spiegare i « giusti motivi » legittimanti la statuizione, soltanto menzionati nella sentenza.
1.1. Il motivo è fondato.
Alla controversia, introdotta nell’anno 2004, si applica il disposto dell’art. 92, secondo comma, del codice di rito nella formulazione anteriore alla modifica operata con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che così recitava: « se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».
Risolvendo un contrasto ermeneutico sorto sulla corretta accezione della norma, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, enunciò il principio di diritto così massimato: « nel regime anteriore a quello introdotto dall ‘ art. 2, primo comma, lett. a) della legge n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese ‘ per giusti motivi ‘ deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l ‘ adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l ‘ obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l ‘ interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali
r.g. n. 10027/2023 Cons. est. NOME COGNOME
richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali » (Cass., Sez. U, 30/07/2008, n. 20958; conformi, in seguito e tra le tante, Cass. 23/03/2009, n. 6970; Cass. 02/12/2010, n. 24531; Cass. 04/02/2015, n. 1997).
A tale regula iuris non si è conformata la sentenza in vaglio.
In essa si legge: « ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei due giudizi di merito ». Ma vana è la ricerca di una qualsivoglia argomentazione che estrinsechi, anche in maniera sintetica, le circostanze, di fatto o di diritto, integranti gli asseriti « giusti motivi »: e ciò tanto nella parte della motivazione dedicata alla disciplina delle spese quanto nella residua (peraltro, diffusa) trama argomentativa sviluppata in relazione al merito della controversia.
In definitiva, la sussistenza dei « giusti motivi » assurge nella sentenza de qua a vero e proprio assioma, sprovvisto di ogni supporto motivazionale: e tanto integra violazione dell’art. 92 cod. proc. civ..
Il secondo motivo denuncia « violazione, erronea e/o mancata applicazione dell’art. 91 e dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 ».
In relazione alla pronunciata condanna alle spese a suo favore, il ricorrente formula una triplice censura, lamentando:
(i) l’omessa liquidazione delle spese vive afferenti il giudizio per cassazione concluso con la ordinanza n. 4573/2018;
(ii) sempre in ordine a detto giudizio l’errata quantificazione dei compensi professionali, inferiore ai minimi tariffari;
(iii) l’inesatta determinazione delle spese vive inerenti al giudizio di rinvio, inferiori agli esborsi effettivamente sostenuti.
2.1. Il motivo è fondato, in relazione a tutti i profili.
Nel precedente giudizio per cassazione, NOME COGNOME è stato ricorrente: in detta veste ha sopportato degli esborsi (per contributo unificato, per contributo integrativo, per marca da bollo apposta sulla
nota di deposito) che ha diritto a ripetere. Erroneamente la sentenza in scrutinio non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di spese vive.
Quanto ai compensi per il precedente giudizio per cassazione, avuto riguardo allo scaglione tariffario di pertinenza (per le cause di valore sino ad euro 26.000: dato pacifico, assunto anche dal giudice territoriale), l’importo minimo liquidabile , sommando i singoli compensi previsti per le tre fasi (anche quella decisionale: in quel giudizio NOME COGNOME aveva depositato memoria illustrativa), ammonta ad euro 1.467,50, somma superiore all’importo (euro 1.150) liquidato (dunque, erroneamente) nella sentenza impugnata.
Pure le spese vive liquidate per il giudizio di rinvio (euro 360) sono inferiori agli esborsi effettivamente sostenuti, complessivamente pari (per contributo unificato, marca da bollo e copia conforme per uso riassunzione dell’ordinanza della S.C.) ad euro 395,98.
In integrale accoglimento del ricorso va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure sollevate con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni ancora controverse.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione