Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26750 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26750 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29039/2022R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2857/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di Roma pubblicata il 2.5.2022;
Spese giudiziali civili -Compensazione -Controllo di legittimità
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.7.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME agiva nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno . L’attore deduceva che il RAGIONE_SOCIALE erroneamente aveva preteso il pagamento di euro 170.000, iscrivendo ipoteca su un suo bene immobile, ma successivamente era risultato che tale debito faceva capo a diversa persona.
Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale si costituivano entrambi i convenuti, con sentenza pubblicata il 22.12.2016, riconosciuta la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘AGO , dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino, gravando l’attore RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in euro 16.481,00, oltre le spese generali e gli accessori.
La Corte d’Appello di Roma con sentenza pubblicata il 10.12.2018 rigettava l’appello proposto dal COGNOME limitatamente alla pronuncia sulle spese, con l’aggravio d i quelle del grado liquidate in euro 1.889,00, oltre le spese generali.
Di tale sentenza, a seguito di ricorso proposto dal COGNOME, era disposta la cassazione con ordinanza n. 21776/2021, pubblicata il 29.7.2021.
La Corte di Cassazione, rigettato il primo e il secondo motivo di impugnazione, vertenti, rispettivamente, sulla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in caso di dichiarazione di incompetenza e sulla configurabilità a carico del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, accoglieva il terzo motivo. Notava la Corte che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in primo grado era avvenuta includendo fasi e attività del processo non celebrate, per essersi concluso il procedimento con la declaratoria di incompetenza, senza la fase istruttoria, per la quale invece risultavano liquidate le relative spese. Inoltre, la motivazione resa era meramente assertiva, in quanto la Corte d’appello si era limitata ad affermare che la somma era stata liquidata correttamente,
senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa impugnazione, con la quale si lamentava per l’appunto la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche per fasi non tenute.
Con sentenza pubblicata il 2.5.2022 la Corte d’appello di Roma in sede giudizio di rinvio promosso dal COGNOME, dinanzi alla quale si costituiva il solo RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente l’appello proposto, liquidava le spese del primo grado in favore del RAGIONE_SOCIALE e condannava il COGNOME al pagamento del 50% di quelle per le fasi di giudizio successivo al primo grado.
La Corte d’appello , rilevato che all’esito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia resa dalla Corte di Cassazione non era più oggetto di contesa la questione RAGIONE_SOCIALEa «soccombenza» del COGNOME, dato il rigetto del secondo motivo di ricorso e, quindi, in sede di rinvio si sarebbe dovuto pronunciare solo sul quantum RAGIONE_SOCIALEe spese liquidabili in funzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incompetenza, determinava in euro 5.534,00 quelle del primo grado, sulla base del valore indeterminabile RAGIONE_SOCIALEa controversia (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000) e RAGIONE_SOCIALEe fasi effettivamente celebrate. In relazione ai giudizi successivi al primo grado, t enuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo del la lite e del minor importo per spese di lite liquidate in favore del RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello condannava il COGNOME al pagamento del 50% in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte capitolina ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti non hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., ‘falsa, errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. motivazione meramente apparente’.
Il ricorrente -senza contestare la ritenuta soccombenza, questione già affrontata con il precedente ricorso per cassazione – lamenta la totale assenza di motivazione circa la sua condanna alle spese di lite per i giudizi successivi al primo grado, piuttosto che la compensazione, considerato che essi si erano resi necessari solo a causa RAGIONE_SOCIALE‘errore commesso dal Tribunale. Si duole il ricorrente che l a Corte d’appello senza alcuna motivazione abbia ritenuto la sua condanna alle spese come ineludibile ‘essendo formalmente soccombente’, ma in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. secondo l’interpretazione resa da Cass., Sez. Un., 32061/2022, ‘stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa situazione processuale’.
1.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente, sebbene nell’intestazione lamenti l’errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., prospetta in effetti un grave vizio di motivazione in ordine alla mancata integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite per i giudizi successivi al primo grado, ‘stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa situazione processuale’.
1.2. Osserva la Corte che la valutazione sulla concessione, o meno, RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese sul presupposto, eventualmente, RAGIONE_SOCIALEa esistenza di una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3589; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass., sez. 6-1. 23 gennaio 2012, n. 901) o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (in termini, si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass., sez. I, 22 aprile 2005, n. 8540; Cass., sez. I, 17 marzo 2004, 5405; Cass., sez. I, 28 novembre 2003, n. 17692). Infatti, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa (v. Cass., Sez. Un., 32061/2022,
cit.; Cass., sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212). Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 31 agosto 2020, n. 18128; 17 ottobre 2017, n. 24502; 31 marzo 2017, n. 8421; 19 giugno 2013, n. 15317), ivi compresa l’ipotesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda articolata in più capi (v. Cass., 13212/2023, cit.), ferma restando la necessità RAGIONE_SOCIALEa verifica che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensazione, risolvendosi il sindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza, 4 giugno 2014, n. 157), in una verifica «in negativo» in ragione RAGIONE_SOCIALEa «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenzia le alla tutela giurisdizionale la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe dette spese in favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa’ (v., Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77; Cass. 26 luglio 2021, n. 21400).
1.3. La Corte d’appello nel disporre la compensazione al 50% RAGIONE_SOCIALEe spese di lite per le fasi successive al primo grado ha reso una motivazione esplicita né illogica né erronea, ma ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo del giudizio all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase di rinvio, così uniformandosi al principio di diritto secondo cui ‘ il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza opera, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, in base ad un criterio unitario e globale ‘ (v. Cass., sez. I, 13 luglio 2020, n. 14916; Cass., sez. 6-I, 4 aprile 2018, n. 8400, non massimata, espressamente in motivazione; Cass., sez. 6-III 24 gennaio 2017, n. 1775; Cass., sez. lav., 1° giugno 2016, n. 11423; Cass., sez., 6III, 14 ottobre 2013, n. 23226).
Con il secondo motivo viene denunciata ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente, violazione di legge e dei parametri di cui al D.M. 55/2004 falsa ed errata applicazione degli art t. 50, 91 e 92 cod. proc. civ.’
Il ricorrente si duole che la Corte d’appello :
ha reso una motivazione apparente in ordine alla percentuale di condanna al 50%, mentre, per essere state ridotte le spese a suo carico del primo grado a un terzo di quanto inizialmente stabilito, per le fasi successive a esso in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua «concreta» soccombenza lo si sarebbe potuto ritenere soccombente nella stessa misura;
erroneamente ha duplicato ‘le spese di condanna relative al grado di appello’ , peraltro confermando l’importo indicato nella pronuncia cassata;
ha violato i parametri per le fasi di cassazione e di rinvio, poiché sulla base del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia nelle fasi successive al primo grado, l’importo liquidabile sarebbe stato, rispettivamente, euro 2.935 (e non euro 5.250) ed euro 5.532,00 (e non euro 6.615, poi dimidiato in euro 3.307,50);
immotivatamente e illogicamente ha fatto riferimento ai parametri medi, sebbene si trattasse di questione di pronta soluzione.
2.1. Il motivo contiene al suo interno una pluralità censure che sono in parte inammissibili e in parte infondate.
La censura sub a) è inammissibile, perché la valutazione RAGIONE_SOCIALEe proporzioni RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca e la determinazione RAGIONE_SOCIALEe quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura RAGIONE_SOCIALEe spese poste a carico del soccombente (v., Cass., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2149; sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30592; sez. 6-III, 26 maggio 2021, n. 14459).
La censura sub b) è infondata, poiché nel procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 7844/2018, pubblicata il 10.12.2018, la Corte d’appello non avrebbe potuto prescindere dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa fase di appello, che è fase distinta da quella di rinvio. Il richiamo fatto alla pronuncia cassata attiene al quantum e non implica affatto una conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza cassata, tanto che lo stesso ricorrente nel formulare la censura sub d) la menziona proprio a conforto di quanto sostenuto a proposito RAGIONE_SOCIALEa non applicabilità del parametro medio.
La censura sub d) è inammissibile, perché in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (v., Cass., sez. V, 20 dicembre 2024, n. 33642; sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989; 7 gennaio 2021, n. 89; sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12537).
2.2. La censura sub c) è invece fondata.
La Corte d’appello , pur avendo fatto riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello , ‘ riguardante gli importi del compenso professionale da liquidare in giudizio ‘ (pagina 6, riga 25 e s.), per il primo giudizio di appello ha confermato, come già detto, la liquidazione operata in precedenza, mentre per il giudizio di cassazione ha liquidato euro 5.250,00 (valori medi) e per la fase di rinvio, ritenuto astrattamente liquidabile l’importo di euro 6.615,00 per tre fasi processuali, ha determinato le competenze professionali in euro 3.307,50.
L a Corte d’appello, sebbene abbia riferito di essersi rifatta al minore valore RAGIONE_SOCIALEa controversia successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello e, quindi allo scaglione da euro 5.201/26.000, ha provveduto in realtà al computo sulla base RAGIONE_SOCIALEo scaglione successivo 26.001/52.000, che
riguardava, invece, il giudizio di primo grado risoltosi con la pronuncia sulla competenza.
Infatti, sulla base RAGIONE_SOCIALEo scaglione individuato in funzione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia nelle fasi successive al primo grado, dove era stata pronunciata la condanna alle spese di euro 16.481,00, il compenso tabellare liquidabile sarebbe stato di euro 2.935,00 per il giudizio di cassazione e di euro 3.777,00 (medio per tre fasi, in assenza di impugnazione specifica sul punto), dimidiato in euro 1.888,50 per la disposta compensazione al 50%.
Conclusivamente, accolto per quanto di ragione il secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non dovendo procedersi ad altri accertamenti di fatto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., devono essere liquidate le spese del giudizio di cassazione in euro 2.935,00 per compensi professionali e quelle del giudizio di rinvio in euro 1.888,50 per compensi professionali, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di cassazione in euro 2.935,00 per compensi professionali e quelle del giudizio di rinvio in euro 1.888,50 per compensi professionali, oltre le spese prenotate e prenotande a debito;
condanna il controricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.400,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione in data 9 luglio 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME