Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16800/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (-) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
DELOITTE
E
COGNOME
SPA
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA n. 1729/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Presidente relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria NOME COGNOME chiede la cassazione della sentenza n. 1729 2020 della Corte d’appello de L’Aquila, depositata in data 9 dicembre 2020 nei confronti della Banca Popolare di Bari e di Deloitte e Touche s.p.a., in relazione al punto della decisione concernente la liquidazione delle spese di lite.
2.- Resiste la Banca Popolare di Bari con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE, regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3.- Questa la vicenda processuale in estrema sintesi:
-la banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della COGNOME quale amministratrice della Banca Tercas, a titolo di regresso pro quota ex art. 195 TUF in relazione ad una sanzione amministrativa inflitta dalla Consob all’istituto di credito;
-la COGNOME nel costituirsi, eccepiva preliminarmente l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa;
-rigettata l’opposizione in primo grado, la stessa veniva invece accolta in appello, ritenendo la corte adita, sulla base di numerosi precedenti citati nel provvedimento qui impugnato, che le cause in materia di regresso per sanzioni amministrative comminate alle società fossero devolute, per ragioni di connessione, alla
competenza della sezione specializzata in materia di impresa, essendo riconducibili all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, che attribuisce alla competenza della sezione specializzata le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ed anche quelli che con questi presentino ragioni di connessione.
La corte d’appello dichiarava quindi l’incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Chieti essendo competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale de L’Aquila. Compensava però le spese di entrambi i gradi di giudizio, sulla base della ‘ natura solo processuale della decisione e soprattutto, della novità ed opinabilità della questione concernente la competenza ‘.
6. – La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c. o la nullità della sentenza ex articolo 360 primo comma numero 4 c.p.c. in relazione all’articolo 132 secondo comma numero 4 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nel regolamento delle spese processuali.
Sostiene che la motivazione in punto di compensazione sia sostanzialmente assente, o comunque apparente, non essendo sufficiente il richiamo alla novità e opinabilità della questione su cui si è decisa la causa, né il riferimento alla natura esclusivamente processuale della questione dirimente ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che sole giustificano una compensazione delle spese sulla base della normativa pro tempore vigente.
Segnala inoltre una insanabile contraddizione tra il contenuto della motivazione, che risolve agevolmente la questione di competenza territoriale alla luce dei numerosi precedenti di giurisprudenza già
esistenti sul tema, e la motivazione della decisione di compensare, fondata sulla novità e opinabilità della questione.
2. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c. in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tornando ad osservare che la natura esclusivamente processuale della questione idonea a risolvere il giudizio non costituisce una idonea ragione di compensazione.
3. – I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto sviluppano con diverse argomentazioni la medesima questione, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che della violazione di legge, integrata dalla falsa applicazione di norme di legge da parte della sentenza impugnata, là dove ha deciso di compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi in riferimento ad una ipotesi che si colloca, anche sotto il profilo della riconduzione motivazionale, fuori del ristretto perimetro della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Sotto il profilo della coerenza motivazionale, la decisione è del tutto contraddittoria in quanto dapprima, per decidere la questione di competenza territoriale e per materia del giudice adito, si citano numerose decisioni, espressione di un orientamento ormai consolidato che alloca nella competenza del tribunale delle imprese anche le cause per il pagamento di sanzioni amministrative a carico degli amministratori e le azioni di regresso della società verso gli amministratori, dall’altro, per giustificare la scelta di compensare, si fa riferimento alla novità ed opinabilità della questione.
Inoltre, l’esser stata decisa la questione in limine, in riferimento ad una questione processuale, non costituisce di per sé grave ed eccezionale ragione di compensazione, idonea a derogare il principio della soccombenza a pregiudizio della parte che ha dovuto
sostenere le spese di due gradi di giudizio per ricondurre la causa dinanzi al giudice competente.
La sentenza impugnata va dunque cassata.
Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, facendo uso della facoltà prevista dall’art. 384 secondo comma c.p.c.
Le spese del primo e secondo grado di giudizio sostenute da COGNOME NOME devono essere poste, secondo il principio della soccombenza, a carico di Banca Popolare di Bari e s.p.a. Deloitte e Touche in solido, e si liquidano in euro 3.800,00 per il primo grado, 4.800,00 per l’appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito liquida in favore della ricorrente NOME COGNOME ed a carico di Banca Popolare di Bari e di Deloitte e Touche s.p.a. in solido euro 3.800,00 a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio e di euro 4.800,00 per l’appello, oltre esborsi, accessori e contributo spese straordinarie.
Liquida in favore della COGNOME le spese del presente giudizio in euro 4.300,00, oltre 200,00 per esborsi, contributo spese generali ed accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il