Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11632/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
NOME
-INTIMATA- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 302/2022, depositata il 06/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che , in accoglimento del gravame di NOME COGNOME ha revocato il decreto ingiuntivo n. 155/2001 e ha condannato l’appellante al pagamento di euro 8.746,95 a titolo di compensi professionali, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
L’intimato non ha svolto difese.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’ accoglimento della domanda di pagamento per un importo inferiore a quello richiesto non consentiva di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è fondato.
Il giudizio è stato introdotto nel 2001 ed era regolato, quanto al regime delle spese, dell’art. 92, comma secondo, nel t e sto all’epoca in vigore, secondo cui la compensazione poteva esser disposta, tra l’altro, per giusti motivi.
Nella disciplina previgente alla sostituzione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. ad opera dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall’art. 39quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modif., nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), la relativa statuizione era sindacabile in sede di legittimità nei casi di violazione di legge e quindi, dell’art. 91 cod. proc. civ., ove le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o per vizio di motivazione, nei casi di ritenuta sussistenza di giusti motivi di compensazione (Cass. n. 17816/2019; Cass. n. 16205/2007; Cass. n. 24495/2006; Cass. n. 9262/2006; Cass. n. 14964/2007).
Ciò posto, la Corte di appello di Messina è incorsa nell’errore di aver compensato le spese di entrambi i gradi di causa basandosi solo sul l’ accoglimento dell’appello , senza tener conto, in violazione di legge, dell’esito globale della causa e della soccombenza finale dell’appellante; ha poi dato rilievo ad un preteso carattere ibrido della vicenda che aveva dato luogo all’incarico, in insanabile contrasto logico con quanto affermato dallo stesso giudice riguardo al fatto che erano pacifici il conferimento dell’inc arico, non più in discussione in appello, e lo svolgimento delle prestazioni.
È pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa compos izione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda