Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32491 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
Oggetto
Spese di lite – Cessazione materia contendere per pagamento in corso di causa – Soccombenza parziale – Esclusione.
R.G.N. 13700/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 22/10/2024
CC
sul ricorso 13700 del 2023 proposto da:
COGNOME NOME, con studio in Roma, INDIRIZZO in qualità di procuratrice di se stessa;
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;
-intimato – avverso la sentenza n. 2623/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12.4.2023 R.G.N. 5230/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento della somma complessiva di € 20.227,63 oltre interessi, per il mancato pagamento di fatture, specificamente indicate nella sentenza di appello, relative alla liquidazione di compensi professionali maturati per la difesa di ufficio in numerosi procedimenti penali, regolarmente liquidati dalle Autorità Giudiziarie competenti.
Il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 19348/2016 per la somma e le causali innanzi indicate, avverso il quale il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, accolta dal Tribunale, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
La Corte di appello, per quanto di interesse, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto disposta dal giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle fatture 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15 e 19, condannando il Ministero al pagamento in favore dell’appellante, della somma di €. 9.154,54 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, per le fatture residue.
Avverso detta pronunzia presenta ricorso per cassazione, articolato in un motivo NOME COGNOME che deposita altresì memoria.
Il Ministero della Giustizia resta intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico mezzo di censura viene dedotta l’illegittimità della sentenza con riguardo alla compensazione parziale
delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente.
1.1. Nel mezzo si rimarca che l’accoglimento dell’appello è stato totale e non parziale e che non vi è stata alcuna riduzione della pretesa creditoria, essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcuni crediti solo in conseguenza del pagamento intervenuto in corso di causa.
Il motivo è fondato e va accolto.
2.1. Nella sentenza di appello è così motivata la statuizione sulle spese di lite: ‘va disposta la compensazione parziale delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di un terzo, atteso il parziale accoglimento dell’appello e la riduzione della pretesa creditoria dell’appellante, che si liquidano come da dispositivo a norma delle tabelle in vigore’ (cfr. sentenza in atti pag. 8) .
Tuttavia, nel caso di specie, alcuna soccombenza parziale sussiste, in quanto la pronunzia di cessazione della materia del contendere riguardo ad alcune delle fatture azionate è stata determinata, come già innanzi detto, semplicemente dall’avvenuto pagamento delle stesse in corso di causa ( cfr. sentenza di appello pag. 7), successivamente all’emissione ed alla notifica del decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la soccombenza della parte qui rimasta intimata era totale e non parziale, sicché anche in applicazione del principio cd. di causalità della lite, le spese, stante il totale accoglimento della domanda, dovevano essere liquidate per l’intero.
Giova sul punto ricordare che in tal senso si è pronunziato anche il giudice di legittimità (cfr., fra le altre, la massimata Cass. n. 14036/2024, rv. 671205-01) che ha cassato la decisione impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell’Inps, aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell’insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell’attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento.
3.1. Alla luce di quanto innanzi, in accoglimento del ricorso e decidendo nel merito, le spese del doppio grado del giudizio vanno quindi ricalcolate in aumento di 1/3, ovvero della parte in relazione alla quale la Corte di Appello aveva erroneamente disposto la compensazione.
3.2. Ebbene, premesso che nel dispositivo della sentenza di appello le spese venivano così liquidate: ‘ condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’avv.to del Grosso delle spese di lite, che si liquidano d’ufficio, già calcolata la diminuzione per la compensazione nella misura di 1/3, quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 1800,00 a titolo di compenso omnicomprensivo, oltre rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali compresi quello fiscali, come per legge, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso omnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, come per legge’.
Le spese di lite dei due gradi di merito vengono quindi riliquidate nel modo che segue: € 2.700 per il giudizio di primo grado; € 3.000 per il giudizio di appello.
Per le ragioni innanzi esposte, in accoglimento del ricorso, come anticipato, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla decisione sulle spese e la causa viene decisa nel merito, con conseguente puntuale liquidazione delle spese dei gradi di merito come in dispositivo.
Del pari seguono la soccombenza le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza limitatamente alla decisione sulle spese e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., alla rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio, in favore della parte ricorrente, COGNOME Maria, così liquidate:
-condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di COGNOME NOME, delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in € 2.700, oltre rimborso forfettario delle spese ed oneri accessori legali compresi quello fiscali, come per legge;
-condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore di COGNOME Maria delle spese di lite del giudizio di secondo grado liquidate
in € 3.000, oltre rimborso forfettario delle spese ed oneri accessori legali compresi quello fiscali, come per legge;
-condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore di COGNOME Maria delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione