SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 658 2026 – N. R.G. 00001631 2025 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati: 1.dr.ssa NOME COGNOME Presidente 2.dr.ssa NOME COGNOME COGNOME 3.dott.ssa NOME COGNOME COGNOME rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/02/2026, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
T R A
, nata il DATA_NASCITA a Napoli, residente in Castel Volturno (INDIRIZZO) al INDIRIZZO, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elett.te domiciliata in Caserta alla INDIRIZZO;
Appellante
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Caserta presso l’Ufficio legale della Sede di INDIRIZZO;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 4.7.2025, l’appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 29/2025, pubbl. il 7.1.2025, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dei ratei della prestazione (pensione mensile di assistenza per i sordi e indennità di comunicazione), stante l’accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 18.10.2022, compensando le spese del grado in ragione della metà e condannando l’ al pagamento della residua metà liquidata in euro 1.500,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Il Tribunale aveva motivato la compensazione parziale delle spese del giudizio osservando che ‘…il pagamento è intervenuto successivamente al decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, effettuata il 29.1.2024, ma antecedentemente alla celebrazione della prima udienza. La valutazione complessiva del comportamento dell’ resistente, tenuto conto che l’adempimento della prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite…’.
L’appellante ha contestato unicamente la regolamentazione delle spese legali deducendo che l’Istituto aveva erogato con ritardo la prestazione assistenziale ed aveva, con ciò, dato causa alla lite. L’ aveva provveduto al pagamento della prestazione, infatti, in data 20.2.2024, liquidando l’importo di euro 37 .108,06, dopo il deposito (in data 23.1.2024) e la notifica (in data 29.1.2024) del ricorso introduttivo del giudizio, né poteva omettersi di rilevare che il primo Giudice aveva posto a sostegno della disposta compensazione una motivazione non rispondente al dettato dell’art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l’istante ha, poi, censurato la quantificazione delle spese, effettuata in difformità dei minimi in relazione al valore della controversia (pari ad euro 37.108,06 liquidati dall’ in assenza di alcuna motivazione; ha e ccepito la violazione delle tariffe del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previste per le cause previdenziali, scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, ed ha chiesto la liquidazione del dovuto per l’attività professionale espletata nelle fasi del giudizio di primo grado (fase di studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1347,00; fase decisionale, euro 1838,00) secondo i valori minimi previsti (tot. euro 4638,00). Vinte le spese del grado.
Si è costituito l chiedendo la reiezione dell’appello. L’ ha eccepito preliminarmente la genericità dei motivi di appello in violazione dell’art. 434 c.p.c.. Nel merito ha condiviso gli assunti del primo giudice che aveva correttamente valorizzato il comportamento processuale dell’ convenuto, ponendo a fondamento della compensazione parziale delle spese di lite il pagamento della prestazione prima della udienza di comparizione delle parti. Ha poi contestato la quantificazione delle spese processuali effettuata da controparte, del tutto sproporzionata rispetto all’attività difensiva effettivamente svolta, rappresentando che la causa era stata in effetti definita senza necessità di svolgimento di alcuna fase istruttoria e di discussione.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all’odierna udienza come ‘sostituita’ ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L’appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall’Istituto appellato.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all’art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: ‘Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ‘.
Nella fattispecie l’atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Nel merito, come già ritenuto in precedenti decisioni di questo collegio, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell’art. 13, comma 2, del decreto -legge citato, si applica ai procedimenti introd otti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All’evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che il pagamento della prestazione in corso di giudizio, soltanto in data 20.2.2024, dopo la notifica del ricorso avvenuto in data 29.1.2024 a fronte del deposito del 23.1.2024.
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Il Giudice di prime cure ha assegnato rilievo al comportamento diligente della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio. Tuttavia, come già osservato, è pacifico che il pagamento della prestazione (del 20.2.2024) è successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. Peraltro, il decreto di omologa è stato pubblicato il 18.10.2022 e notificato all’ in data 7.11.2022, con conseguente scadenza del termine di legge per il pagamento (120 giorni) a settembre 2021. A fro nte del ritardo dell è stato necessario per l’istante adire l’autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla prestazione.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che ‘ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati … ‘.
Invero ‘ Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. ‘ (v. Cass. Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, va accolto il motivo di appello relativo alla illegittima parziale compensazione delle spese di giudizio.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese processuali, trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con D.M. 55/2014 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato -da euro 26.001,00 a 52.000,00 -è quello corretto in relazione alla quantificazione della prestazione riconosciuta al ricorrente e alla somma corrisposta per questo titolo dall’Istituto in corso di causa a soddisfazione d ella pretesa.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute.
Nell’atto si è fatta applicazione dei valori minimi per le Cause di previdenza con riferimento al D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 4638,00, per le fasi di giudizio svolte in primo grado, compresa la fase istruttoria/trattazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi solo di azione di pagamento di prestazione già riconosciuta e peraltro rientrante in un contenzioso di routine con l’ con riguardo ai ritardi nell’e secuzione dei decreti di omologa, possono senz’altro applicarsi i parametri minimi.
Pertanto in accoglimento dell’impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e rideterminate in complessivi euro 4.638,00 secondo i parametri del D.M. 147/2022 per le cause di previdenza; ne consegue la condanna dell’ al pagamento della somma di euro 3.138,00 pari alla differenza tra l’importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza; deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 3138,00 tra l’importo liquidato dal primo Giudice ed i ‘minimi’ dovuti) e dell’assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi, prodotte dallo stesso appellante.
Si ritiene inoltre che non spetti, per il grado di appello, il compenso per la fase istruttoria, atteso che la causa è stata decisa sulla base delle allegazioni contenute nell’atto di gravame, in assenza di qualsiasi ulteriore attività istruttoria, nell’ambito dell’unica odierna udienza di discussione, con il mero richiamo – in sede di note scritte – delle deduzioni del ricorso introduttivo.
Invero, la S.C. ha recentemente chiarito che ‘ In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (Cass. n. 10206/21) ‘ (Cass. Ord. n. 452 del 8.1.2026).
Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della attività difensiva effettivamente svolta, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell’ , con attrib uzione.
La Corte così provvede:
-accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 4638,00;
-condanna l’ al pagamento della somma di euro 3138,00 pari alla differenza tra l’importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario; -condanna l’ al pagamento delle spese del secondo grado, che liquida in complessivi euro 962,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Napoli, 09/02/2026
Il COGNOME estensore Il Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME Dr.ssa NOME COGNOME