Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22022/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo rappresentante legale per l’Italia, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME;
-intimata-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 780/2022, depositata il 03/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, chiedendone, in base alla Convenzione di Varsavia, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per il ritardo di sei giorni con cui le era stato riconsegnato il bagaglio a seguito del viaggio aereo Hong KongRoma.
Il Giudice di Pace di Salerno, con la sentenza n. 3711/15, condannava la convenuta al pagamento di euro 350,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 780/2022, resa pubblica il 3 marzo 2022, in accoglimento dell’appello formulato dall’odierna ricorrente, ha riformato la pronuncia di primo grado, escludendo la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, ed ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE non svolge alcuna attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 91 e92 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice a quo ritenuto di compensare le spese di lite «in considerazione anche della difficoltà di individuare
in concreto quando il disagio supera la soglia di rilevanza come tale integrate gli estremi del danno risarcibile».
Con il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
La motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese legali si tradurrebbe in «affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonee a consentire il necessario controllo di legittimità».
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Giova anzitutto ricordare che la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, ma rinviene la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa; il legislatore ha quindi individuato nella parte soccombente quella tenuta a sostenere il relativo onere, salvo tuttavia i giusti motivi di cui all’art. 92 cod.proc.civ. che costituiscono l’applicazione di un principio di equità risalente nel tempo.
Per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato di questa Corte è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (ipotesi che non si è verificata nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la loro quantificazione, che non ecceda i limiti minimi (ove previsti) e massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. 24/04/2024, n. 11098).
La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca o di altre ragioni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (v. Cass. 31/08/2020, n. 18128; Cass.17/10/2017, n. 24502; Cass. 31/03/2017, n. 8421), ferma restando la necessità della verifica che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione, risolvendosi il sindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza 4/06/2014, n. 157), in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere. di compensazione delle spese di lite, in una verifica “in negativo” (v. Cass. 26/07/2021, n. 21400).
Nella specie, la motivazione c’è e non presenta profili di illogicità, giacché la compensazione è stata disposta, tenendo conto dell’accertamento della responsabilità dell’odierna ricorrente per inadempimento e che la prova del danno non patrimoniale per ritardata restituzione del bagaglio è problematica in concreto, attesa la difficoltà di individuare «quando il disagio supera la soglia di rilevanza come tale integrante gli estremi del danno non patrimoniale».
Per quanto sintetica, la motivazione a sostegno della statuizione di compensare le spese di lite di cui il giudice deve dare puntuale riscontro c’è, all’insegna del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992, e consente di escludere che la compensazione delle spese di lite abbia portato «a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v., sul punto, Cass. 03/09/2024, n. 23592).
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME