Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7721/2024 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
-ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI SARNO e COGNOME NOME,
-intimati – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1160/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di Salerno pubblicata il 26.9.2023;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.5.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ricorre sulla base di un motivo per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, pubblicata il 26.9.2023, resa dalla Corte d’appello di
Spese giudiziali civili –
Compensazione
Salerno, la quale, accogliendo l’appello da lui proposto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Salerno, pubblicata il 4.2.2022, ha provveduto al ricalcolo degli RAGIONE_SOCIALEressi sull’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno nell’ambito del giudizio promosso contro la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE Sarno e NOME COGNOME, a seguito del decesso dei congiunti NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME contesto degli eventi franosi verificatisi in Sarno il 5.5.1998.
La Corte d’appello, nella contumacia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ha provveduto al ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa mora debendi sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALE‘evento (5.5.1998) e del momento del versamento RAGIONE_SOCIALEa provvisionale (20.12.2011) di euro 30.000,00 disposta nel procedimento penale a carico del COGNOME, nel quale la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE rno e il Comune di Sarno erano stati citati quali responsabili civili. La corte salernitana, inoltre, ha compensato le spese del grado.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380bis .1. cod. proc. civ..
La RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE Sarno e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta che le ragioni esposte dalla Corte d’appello a sostegno RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite contrastino con le disposizioni indicate, poiché né la ‘natura RAGIONE_SOCIALEa questione’, né ‘la minima incidenza’ , valorizzate nella decisione impugnata, le si sarebbero potute
apprezzare alla stregua di circostanze di rilevanza pari a quelle normativamente previste secondo quanto statuito da Corte Cost. 77/2014.
L’oggetto del gravame non era connotato da alcun profilo di originalità o complessità, per essere stato richiesto il ricalcolo degli RAGIONE_SOCIALEressi sull’importo liquidato sulla base di un orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte espresso dalle pronunce n. 6347/2014 e n. 9950/2017.
La questione trattata non la si sarebbe potuta valutare come di incidenza limitata, poiché la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del primo grado avrebbe permesso all’appellante di incrementare il credito risarcitorio di euro 9.146,19. Né, come «prefigurato» dalla Corte d’appello, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEgrava un abuso del processo, perché il sacrificio imposto al NOME, per effetto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia a ll’impugna zione, non si sarebbe potuto mantenere nell’ambito del socialmente tollerabile in nome RAGIONE_SOCIALEa solidarietà sociale, dato il carattere non simbolico RAGIONE_SOCIALE‘importo in contestazione.
Aggiunge il ricorrente che il richiamo a Cass. 7146/2017, circa la conciliabilità RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative ad un grado di giudizio con il principio di infrazionabilità RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, non era pertinente, poiché il precedente richiamato presupponeva l’esistenza di ‘gravi ed eccezionali ragioni’ non ricorrenti nel caso trattato.
2. Il motivo è infondato.
La valutazione sulla concessione o meno RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese sul presupposto, eventualmente, RAGIONE_SOCIALEa esistenza di una soccombenza reciproca o di altre ragioni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (v. Cass., 22 aprile 2005, n.8540; 17 marzo 2004, 5405; 28 novembre 2003, n.17692). Infatti, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa (v. Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; 15 maggio 2023, n. 13212).
Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in
parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 31 agosto 2020, n. 18128; 17 ottobre 2017, n. 24502; 31 marzo 2017, n. 8421; 19 giugno 2013, n. 15317), ivi compresa l’ip otesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda articolata in più capi (v. Cass., 13212/2023, cit.).
Rimane ferma, invece, la necessità RAGIONE_SOCIALEa verifica che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensazione, risolvendosi il sindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza, 4 giugno 2014, n. 157; Cass. 26 luglio 2021, n. 21400), in una verifica «in negativo» in ragione RAGIONE_SOCIALEa «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe dette spese in favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa’ (v., Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
2.1. Il ricorrente ha richiamato Corte cost. 77/2018, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 13, 1° comma, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., nella l. 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per RAGIONE_SOCIALEro, anche in ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate.
In tal modo, la possibilità di disporre la compensazione in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni è stata parametrata sulle ipotesi tipizzate, confermando l’elasticità del giudizio sul tema RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla l. 69/2009 oggi ripristinata, una volta RAGIONE_SOCIALErvenuta l’indicata pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Consulta. Norma, quest’ultima, ritenuta ‘elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via RAGIONE_SOCIALErpretativa da parte del giudice di merito” (v. Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572).
Detta “elasticità” di valutazione costituisce, come già detto, un connotato addirittura costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l’introduzione di un sistema di rigida predeterminazione RAGIONE_SOCIALEe “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, poiché una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione può determinare un “minus” agli art t. 24 e 111 Cost. disincentivando l’esercizio dei propri diritti (v. Corte Cost., 77/2018, cit.).
La Corte d’appello ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEgrale RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio d’impugnazione ed ha così motivato: ‘[…] ritiene la Corte che la natura RAGIONE_SOCIALEa questione esaminata, la sua minima incidenza sull’importo complessivamente liquidato a titolo di danno e la condotta degli appellati che non hanno contestato la doglianza, giustifichino la compensazione RAGIONE_SOCIALEgrale RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, ferma restando la condanna degli originari convenuti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore degli attori, come statuito al punto n. 4 del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado’.
La decisione resa non è basata su una ragione illogica o erronea, poiché, fermo restando che la corte salernitana, diversamente da come adombrato dal ricorrente, non ha in alcun modo ‘prefigurato’ un abuso del processo, né fatto riferimento a ragioni di solidarietà sociale tali da rendere ragionevole la rinuncia all’impugnazione, ma ha radicato la sua decisione sulla ‘ natura RAGIONE_SOCIALEa questione esaminata’ e sulla ‘ sua minima incidenza rispetto all’importo complessivamente liquidato’ . La corte, inoltre, ha valorizzato ‘la condotta degli appellati che non hanno contestato la doglianza’ , RAGIONE_SOCIALEndendo indicare quelli rimasti contumaci in sede di appello (RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE). Profilo, quest’ultimo, non investito dal ricorrente.
Le stesse Sezioni Unite (sentenza 2572/2012, cit.) permettono di ritenere non estranea, “al fine RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese”, pure la
valutazione RAGIONE_SOCIALE‘atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio”, ovvero “RAGIONE_SOCIALEe ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio”, vale a dire “un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure «a contrario», dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (RAGIONE_SOCIALEsi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda o RAGIONE_SOCIALE‘eccezione)’.
In questa cornice, la decisione impugnata non presta il fianco alla censura svolta, poiché non è basata su una ragione illogica o erronea. La questione disputata verteva sul computo RAGIONE_SOCIALEa mora debendi , ossia sul pregiudizio derivante dalla ritardata disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘equivalente pecuniario del bene perduto, e, quindi, era effettivamente circoscritta a una limitata porzione del più rilevante importo liquidato a titolo di risarcimento del danno . A ciò deve aggiungersi l’apprezzamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale RAGIONE_SOCIALEa maggior parte degli appellati, che omettendo di partecipare al giudizio d’appello hanno consentito una rapida definizione del giudizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla per le spese atteso che i resistenti sono rimasti intimati.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALEa