Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2024 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2024 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7673-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 803/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2023 R.G.N. 490/2023;
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO che
Con sentenza del 21 settembre 2023 n. 803, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha accertato che nulla NOME COGNOME era tenuta a pagare all’RAGIONE_SOCIALE sulla base di avviso di addebito peer la somma di euro 4.306,77 per intervenuta prescrizione dei crediti.
In particolare, la Corte, dando atto del mutamento giurisprudenziale in sede di legittimità, in base al quale non sia predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, ha ritenuto prescritto il credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, compensando integralmente l e spese del giudizio.
Avverso tale pronunzia NOME COGNOME ha proposto ricorso per il capo relativo alla statuizione sulle spese. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha presentato procura speciale.
CONSIDERATO che
1.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, allegando l’insussistenza del mutamento giurisprudenziale posto a base della compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Va premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (fra le tante, Cass. n. 16645 del 2025).
Nella specie, la Corte d’appello ha dato conto del mutamento giurisprudenziale, consacrato nell’ordinanza di rinvio da parte della Corte di cassazione, a mente del quale non può configurarsi una presunzione di occultamento sulla base dell’omessa compilazio ne del quadro RR.
Orbene, non v’è dubbio che già prima dell’ordinanza di rinvio fossero state emesse pronunzie di legittimità che escludevano l’automatismo fra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contribut ivo; nondimeno, la Corte d’appello, nella decisione poi cassata, aveva richiamato precedenti pronunzie di legittimità che consideravano doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale la condotta del professionista che ometteva di compilare il quadro RR nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (fra le altre, Cass. n. 6677 del 2019).
Orbene, questa Corte ha affermato ( ex multis, Cass. n. 41360 del 2021) che l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite.
Nella specie il giudice di merito ha individuato tale revirement quale ipotesi da includersi fra le gravi ed eccezionali ragioni idonee, nella specie, a fondare l’integrale compensazione delle spese di lite e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME