Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 336 Anno 2023
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AGSgr4-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 336 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19024/2020 R.G. proposto da:
DEL MONTE NOME, che si difende ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 459/2020, pubblicata in data 8 gennaio 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso l’esecuzione intrapresa da NOME COGNOME in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 40750 del 2008 emessa dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
Sospesa l’esecuzione e introdotto il giudizio di merito, il COGNOME, contestando la documentazione prodotta dalla controparte, dedusse di non avere ricevuto il vaglia cambiario che l’Amministrazione aveva sostenuto di avergli inviato per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nella sentenza azionata in via esecutiva. Il Giudice di pace accolse l’opposizione, ritenendo che la documentazione prodotta in copia dalla Amministrazione dimostrasse l’avvenuta estinzione del debito.
La sentenza è stata impugnata dal COGNOME, il quale ha evidenziato che il Giudice di primo grado non si era pronunciato sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe copie dei documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE e che il debito RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non poteva ritenersi estinto per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE‘invio di un vaglia cambiario al domicilio del creditore, tanto più che non vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta ricezione e riscossione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello, respingendo l’opposizione all’esecuzione, ed ha compensato le spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado.
Rilevato che l’Amministrazione, al fine di contrastare l’azione esecutiva intrapresa dal creditore e dimostrare l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 40750/08, aveva allegato al ricorso in opposizione all’esecuzione l’ordinativo di pagamento n. 5981 del 22 gennaio 2009 e la raccomandata con
ricevuta di ritorno pervenuta al COGNOME il 13 febbraio 2009 e che il creditore aveva contestato sia la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALEa copia dei suddetti documenti, sia la efficacia probatoria degli stessi, il Tribunale ha osservato che tale contestazione, in quanto generica, non era efficace quale disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa conformità all’originale RAGIONE_SOCIALEa copia fotostatica prodotta in giudizio e, in ogni caso, che doveva ritenersi provato che il COGNOME avesse ricevuto in data 13 febbraio 2009 la missiva con la quale era stato informato RAGIONE_SOCIALEa emissione, in suo favore, del mandato di pagamento, poiché il creditore si era limitato a sostenere che la documentazione non comprovasse l’avvenuta ricezione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di avvenuta emissione del mandato di pagamento, senza tuttavia spiegare quale documento fosse contenuto nella raccomandata allegata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Passando a valutare se potesse ritenersi estinta l’obbligazione, il giudice del merito ha poi ritenuto che, a fronte del rifiuto opposto dal creditore di ricevere il pagamento, nonostante l’offerta non formale effettuata dal creditore, non si era prodotto l’effetto liberatorio vantaggio del debitore, ma soltanto l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa mora debendi, come previsto dall’art. 1220 cod. civ., non essendo condivisibile la sentenza di questa Corte n. 23084/2005, secondo la quale in tale ipotesi, essendosi realizzate le condizioni di un adempimento spontaneo ed avendo il debitore fatto tutto quanto occorrente per adempiere, non vi fosse necessità di ricorrere all’attuazione coattiva del diritto e di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale ha, quindi, osservato che: «la mancanza di necessità di procedere all’esecuzione coattiva nei casi in cui il debitore abbia tenuto ogni condotta idonea a consentire la soddisfazione del credito a vantaggio del debitore potrebbe invece essere vagliata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione quale ragione per ritenere superflue, ex art. 92, primo comma, cod. proc. civ., le spese sostenute dal creditore. Questo,
infatti, se si fosse comportato secondo correttezza avrebbe ottenuto (anche in tempi più rapidi) la soddisfazione del proprio credito senza necessità di sostenere spese per procedere all’esecuzione forzata». Ha, pertanto, compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, «in considerazione del comportamento tenuto dal creditore nell’ambito sostanziale del rapporto, il quale ha dato causa ad un proliferare di processi privi di effettiva e concreta utilità”, in rinvenendo i gravi ed eccezionali motivi che giustificavano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta decisione ricorre NOME COGNOME, con un unico motivo, illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con l’unico motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata con la quale è stata disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite dei gradi del giudizio di merito. Sostiene che, avendo accolto l’appello, il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese di lite in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 del d. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che aveva limitato la discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, contemplando una
deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o di mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi queste non ricorrenti nel caso di specie. Soggiunge che la motivazione posta dal giudice a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa compensazione non si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che esige che la motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa compensazione non sia sorretta da ragioni illogiche o erronee.
La censura è fondata.
2.1. Prima ancora di verificare se le ragioni ravvisate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE siano ascrivibili ad una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tipiche previste dalla norma citata, occorre, in via preliminare, evidenziare che al presente giudizio, di merito e di legittimità, si applica ratione temporis il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dall’art. 2, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2005, n. 263 e poi cla >ll’art. 58, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69, che subordina la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite – oltre che all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca RAGIONE_SOCIALEe parti – alla sussistenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, il Tribunale avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare – proprio riguardo alla formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma anche in questa sede in esame – come quella introdotta nel 2009 è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori»,
ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (così in motivazione, da ultimo e tra le tante, Cass., sez. L, 07/08/2019, n. 21157), la cui attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche (Cass., sez. 6-3, 26/07/2021, n. 21400).
Le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 65, 31/05/2016, n. 11222).
2.2. In tale vizio è incorsa la decisione impugnata nel ritenere che le ragioni che giustificherebbero l’operata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi di giudizio dovrebbero essere rinvenute nel comportamento tenuto dal creditore nell’ambito sostanziale del rapporto – considerato in sostanza non improntato a correttezza e non conforme alla collaborazione che dallo stesso può esigersi – che avrebbe dato causa «ad un proliferare dì processi privi di effettiva e concreta utilità», non meglio identificati. Trattasi, a ben vedere, di ragioni illogiche e, comunque, erronee, che, per come in concreto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione e riferite a condotte genericamente indicate ed estranee al processo cui la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe spese deve riferirsi e limitarsi, si risolvono in una non consentita limitazione de diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione del diritto di difesa, che trova tutela nell’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
La sentenza, sul punto, deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per il riesame, oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con
rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio il 22 novembre 2022 IL PRESIDENTE